Proposta di legge 174

RELAZIONE

Coldiretti si e resa protagonista, attraverso la raccolta di oltre un milione di firme a sostegno della propo-sta di legge di iniziativa popolare sull'origine dei prodotti agroalimentari italiani, dell'introduzione nell'ordi-namento nazionale dell'obbligo di indicare nell'etichettatura dei prodotti agroalimentari il luogo d'origine della materia agricola prima impiegata.
L'approvazione della legge n. 204 del 2004, con la quale il Parlamento ha recepito le istanze provenienti da quanti si sono riconosciuti nel progetto di Coldiretti, ha risposto al duplice obiettivo di garantire una cor-retta e completa informazione ai cittadini circa la provenienza dei prodotti destinati al consumo alimentare nonché di tutelare il vero made in Italy agroalimentare.
In questa medesima ottica, Coldiretti si fa promotrice di iniziative a livello regionale finalizzate ad orien-tare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole operanti sul territorio delle singole Regioni. Va, infatti, considerata necessaria l'introduzione di norme di legislazione regionale atte a fronteggiare l'invasione del mercato agroalimentare da parte di prodotti provenienti da Paesi stranieri che non sempre si caratterizzano per gli standards qualitativi da sempre riconosciuti propri del patrimonio enogastro-nomico italiano, mettendo altresì a dura prova una parte importante del tessuto socio-economico delle singo-le realtà territoriali.
Far conoscere le peculiarità dei prodotti agricoli locali e sostenerne il consumo, attraverso l'adozione di adeguate misure volte a favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori e una migliore offerta di tali prodotti nell'ambito della rete commerciale operante nell'ambito della singola Regione, rappresenta un pos-sibile e auspicabile rimedio al fenomeno dell'aumento ingiustificato dei prezzi di tali prodotti.
Infine, la proposta di legge mira ad incrementare il ricorso all'utilizzo dei biocarburanti ricavati da prodotti agricoli regionali quale utile e necessario contributo che l'agricoltura può dare allo sviluppo dell'impiego delle fonti energetiche rinnovabili.
In modo specifico, la proposta di legge che Coldiretti sottopone all'assenso della popolazione regionale si compone di 9 articoli.
Nel primo articolo sono individuate le finalità cui si ispira la proposta di legge.
Gli articoli 2 e 3 intendono introdurre l'obbligo generalizzato di non impiegare prodotti contenenti organi-smi geneticamente modificati nell'ambito della ristorazione collettiva pubblica, con contestuale previsione di criteri di preferenza per l'aggiudicazione del servizio di mensa o di ristorazione collettiva pubbliche.
L'articolo 4 vuol favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agricoli provenienti dal territorio regionale attraverso la valorizzazione della vendita diretta di tali prodotti da parte delle imprese agricole ope-ranti sullo stesso territorio.
Nell'articolo 5 si prevedono forme di incentivo a favore delle imprese commerciali del settore della risto-razione e di quello alberghiero che offrano ai propri clienti prodotti agricoli regionali in misura percentuale rilevante rispetto a quelli complessivamente somministrati, consentendo a tali imprese che soddisfino tale condizione l'impiego di un segno distintivo contenente lo stemma della Regione così da essere più facilmente riconoscibili da parte dei consumatori.
Di seguito, l'articolo 6 condiziona l'esonero dal contributo dovuto per l'ottenimento del permesso di costruire, da parte dei titolari dei centri commerciali, all'impegno assunto dai medesimi di porre in vendita una determinata percentuale di prodotti agroalimentari regionali.
Il successivo articolo 7 riconosce uno sgravio fiscale sul carburante a favore delle imprese commerciali che in modo prevalente si approvvigionano direttamente da imprese agricole operanti nella Regione, evitando in tal modo di ricorrere ad acquisti fuori dalla Regione con conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferi-co dovuto al trasporto merci proveniente da località distanti.
L'articolo 8 e dedicato alla promozione dei biocarburanti, ottenuti da biomasse di origine agricola regio-nale, mediante la previsione di un piano energetico regionale finalizzato a promuovere l'impiego tali prodot-ti per il funzionamento del trasporto pubblico locale e per il riscaldamento degli edifici pubblici o in uso alla Regione o agli Enti locali.
La proposta si chiude con la previsione di specifiche competenze in capo agli Enti locali ed alla Regione per effettuare attività di controllo e sanzionatoria a garanzia del rispetto delle nuove norme regionali e di quel-le gia in vigore in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, con particolare riguardo all'ob-bligo di far risultare in modo trasparente in sede di etichettatura il luogo di origine di tali prodotti.

Articolo 1
(Finalità)

    1. La Regione promuove la valorizzazione dei pro-dotti agricoli regionali che ai fini della presente legge si intendono quelli provenienti dalle azien-de agricole ubicate nel territorio regionale.
    2. A tal fine, la Regione con la presente legge disci-plina interventi per:

a) favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli regionali;
b) assicurare un'adeguata informazione ai consuma-tori sull'origine e le specificità dei prodotti agri-coli regionali;
c) vietare la somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pub-blica, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Reg. (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gen-naio del 2002;
d) incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
e) favorire l'incremento delle vendite dirette di prodotti agricoli regionali;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agrico-li attraverso idonea attività di controllo;
g) sostenere l'acquisto di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazio-ne o ospitalità nell'ambito territorio regionale.

    3. All'attuazione della presente legge provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

Articolo 2
(Divieto di somministrazione di alimenti contenenti organismi geneticamente modificati)

    1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della presente legge, e fatto divieto ai soggetti gestori dei servizi di ristora-zione collettiva pubblica di somministrare cibi e bevande contenenti organismi geneticamente modificati nonché alimenti ottenuti da animali nutriti con mangimi contenenti organismi gene-ticamente modificati.
    2. La violazione del divieto di cui al precedente comma e considerata grave inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile e com-porta la risolubilità del contratto di appalto del servizio di ristorazione.

Articolo 3
(Incentivi per l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva pubblica)

    1. I bandi per gli appalti del servizio di mensa o risto-razione collettiva pubblici, emanati dalla Regione o enti da essa controllati, partecipati o promossi, dalle Province o dai Comuni, devono prevedere, quale titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzazione di prodotti agricoli regionali in misura non inferiore, in termini di valore, al 50 per cento dei prodotti agricoli, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
    2. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica deve risultare espressamente attraverso ]'impiego di idonei stru-menti di informazione agli utenti dei servizi.

Articolo 4
(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

    1. I Comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi su aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio al dettaglio.
    2. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimi-la abitanti sono riservati ulteriori posteggi agli imprenditori agricoli che vendono prodotti agri-coli ad un prezzo inferiore almeno del 10 per cento rispetto alla media dei prezzi praticati per lo stesso prodotto in ambito comunale, come rileva-ti trimestralmente dall'Ufficio statistico comuna-le e dalla polizia amministrativa locale.
    3. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli regionali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i Comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano aree per la realizzazione di far-mer markets da parte degli imprenditori agricoli.
    4. La vendita diretta da parte degli imprenditori agri-coli di cui al precedente comma 1, esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, non e soggetta alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma, 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 5
(Promozione dei prodotti agricoli regionali)

    1. La Regione promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tra-dizioni alimentari regionali da parte dei consuma-tori.
    2. La Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di pro-dotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30 per cento, in termini di'valore, di prodotti agricoli regionali.
    3. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma precedente nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acqui-sto che devono riportare la indicazione della ori-gine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
    4. Alle imprese di cui al presente articolo viene asse-gnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo dei pro-dotti agricoli regionali, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

Articolo 6
(Norme in materia di edilizia)

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica e ridotto del 50 per cento per le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e agroalimentari che, all'atto della richiesta, si impegni-no a porre in vendita prodotti agricoli regionali in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e agroalimentari com-plessivamente acquistate su base annua.
Il mancato rispetto dell'impegno di cui al prece-dente comma comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di conces-sione delle agevolazioni ivi previste.

Articolo 7
(Norme per ridurre l'utilizzo di oli minerali di origine fossile)

    1. Allo scopo di limitare l'utilizzo degli oli minerali elencati dall' articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le imprese commerciali esercenti attività di vendita al detta-glio, di ristorazione e di ospitalità che, nell'ambi-to dell'approvvigionamento di prodotti agricoli nel corso dell'anno, dimostrino di aver acquistato prodotti agricoli regionali in misura non inferiore al 50 per cento, in termini di valore, del totale dei prodotti agricoli acquistati, hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento della quota dell'accise  spettante alla Regione sugli oli minerali per autotrazione.
    2. Con delibera di Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente norma.

Articolo 8
(Utilizzo di biocarburanti ricavati da biomasse agricole )

    1. Nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, la Regione adotta nel programma energetico regionale disposizioni atte a garantire l'utilizzo di bio-carburanti ricavati da biomasse provenienti dall'agricoltura regionale, nelle flotte di trasporto pub-blico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico per quantitativi non inferiori al 30 per cento del totale dei carburanti annualmente utilizzati in ambito regionale.
    2. Al fine della predisposizione del programma energetico regionale di cui al comma precedente la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca una confe-renza di servizi alla quale sono chiamati a parte-cipare gli Enti locali, gli Enti strumentali della Regione e tre rappresentanti designati dalle orga-nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
    3. Nell'ambito del programma energetico di cui al comma 1, la Regione prevede, per la produzione e la fornitura dei biocarburanti, la costituzione di un consorzio, o di una societa consortile, o di altra forma associativa a capitale misto, pubbli-co e privato, a cui partecipano gli imprenditori, le imprese di trasformazione di biomassa, di produzione, di trasporto, di commercializzazio-ne e di distribuzione di biocarburanti e gli altri soggetti interessati, pubblici o privati, anche attraverso le proprie associazioni di categoria. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente articolo devono contenere regole di trasparenza, forme di controllo della. rintracciabilita dei biocarburanti, le modalità per l'effettuazione di bilanci di anidride carbonica, delle polveri sottili e le modalità per il monito-raggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività sociale e dell'impatto sul territorio. Gli statuti delle società e dei consorzi costituiti ai sensi del presente comma devono prevedere, altresì, il riconoscimento agli imprenditori agricoli di una quota, dell'utile consolidato, da distribuire annualmen-te in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. Le società o i consorzi costituiti ai sensi del presente articolo sono esentati dall' IRAP e da ogni diritto o tributo dovuto per la costituzione e per ogni altro adempimento a ciò necessario.
    4. Nell'ambito del programma energetico di cui al comma 1, la Regione individua, altresì, forme di incentivazione, da applicare su base locale, per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento residenziale. Agli edifici che dimostrano l'impiego di biocarburanti a fini ener-getici o di riscaldamento, per almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente, si applica comunque una riduzione dell'ICI del 20 per cento.

Articolo 9
(Attività di controllo e sanzioni)

    1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambi-to delle proprie competenze, esercitano i control-li per l'accertamento delle infrazioni alle disposi-zioni di cui alla presente legge.
    2. Per l'esercizio delle attività di cui al precedente comma, le Amministrazioni competenti si avval-gono degli organi di polizia amministrativa loca-le, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.
    3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1 ° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, la Regione si avvale degli organi di poli-zia amministrativa locale.