Progetto di legge 142

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RELAZIONE

La proposta di legge "Area Metropolitana dello Stretto" ha l'obiettivo di porre il territorio delle province di Reggio Calabria e Messina che si affacciano sullo stretto di Messina in un contesto di integrazione economica e sociale che ne valorizzi le rispettive potenzialità.
Le province di Reggio Calabria e Messina si collocano in un contesto urbano costituito da scambi ed interconnessioni socio-economiche, esigenze di tipo organizzativo, ed in una situazione di scarsa collaborazione amministrativa frutto di assenza di sistemi organizzativi che favoriscano la capacità progettuale delle amministrazioni comunali. Preliminare all'istituzione della Città metropolitana dello Stretto è la costituzione dell'Area metropolitana dello Stretto. L'Area metropolitana è una forma di associazionismo tra Amministrazioni Comunali contermini, e coincide con l'ambito territoriale ed amministrativo ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi amministrativi e per l'attuazione di iniziative di sviluppo in forma associata, dove ciascun Comune mantiene la propria identità. Inoltre consente di realizzare una rete di cooperazione tra enti locali ed un assetto interorganizzativo capace di ampliare i bacini di utenza, rispondere in maniera efficiente alla domanda specifica della cittadinanza, rendendo possibile l'attivazione e la gestione di servizi, che di fatto, per rispondere al criterio di efficienza ed economicità, necessitano di un numero ampio di destinatari finali. Attraverso la costituzione dell'Area metropolitana dello Stretto si mira ad uno sviluppo organico della logica programmatoria dei territori comunali, e si garantisce la possibilità di attivare iniziative e sviluppare interventi, in coerenza con la programmazione regionale, per:
- l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi amministrativi
- la differenziazione ed integrazione dell'offerta di servizi locali (settori culturale, ambientale, turistico e produttivo in generale)
- l'ottimizzazione dei modelli di gestione delle attività amministrative
- l'integrazione delle risorse locali per migliorare le modalità di fruizione della "città"
I Comuni aderenti all'Area Metropolitana operano attraverso la gestione associata di alcune funzioni (es.: Procedimenti anagrafici - Fornitura di energia/acqua - Smaltimento rifiuti solidi urbani) e servizi (ovvero porzioni più ridotte delle funzioni stesse), delegati all'Area Metropolitana dello Stretto.
Questa proposta di legge vuole favorire la tendenza alla collaborazione e concertazione per tutte le esperienze in essere rivolte ad attivare iniziative nella nuova programmazione operativa regionale (POR Regione Calabria), traendo il massimo apporto dalle notevoli conoscenze ed esperienze maturate dai Comuni facenti parte dell'Area Metropolitana, si da rendere le istanze provenienti dal territorio e dalla società civile, non più mere richieste da soddisfare occasionalmente, ma modelli stessi da seguire nella programmazione del territorio. Presupposto necessario ed indefettibile per raggiungere i livelli ottimali sopra descritti è una funzionale sinergia tra le amministrazioni concorrenti che riguardi le professionalità, le conoscenze, i sistemi amministrativi, le esperienze maturate che possano considerarsi di eccellenza in specifici settori rispetto al quadro generale di
riferimento.

Relazione tecnica

Le cariche da ricoprirsi nell'ambito dell'Area metropolitana dello Stretto sono a titolo gratuito, pertanto non occorre alcuna copertura finanziaria per ciò che concerne questo aspetto. Va ovviamente finanziato il funzionamento dell'ente e della sua struttura burocratica. E' opportuno prevedere l'istituzione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio della Regione denominato "Erogazione all'Area metropolitana dello Stretto della quota annuale di finanziamento" per complessive euro 150.000,00. La quota che la Regione destina annualmente all'Area metropolitana dello Stretto è progressivamente ridotta in ragione della partecipazione finanziaria degli enti locali che aderiscono all'ente istituendo.

La proposta di legge si compone dei seguenti sette articoli:

art. 1
(Area Metropolitana dello Stretto)

    1. La Regione Calabria istituisce l'Area Metropolitana dello Stretto, con sede presso il Consiglio Regionale della Calabria.

    2. La Regione Calabria considera "Area Metropolitana dello Stretto" il territorio della Provincia di Reggio Calabria comprendente l'area tra i comuni Bagnara Calabra e Melito di Porto Salvo inclusi.

art. 2
( Finalità )

    L'Area metropolitana persegue l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio associato delle funzioni amministrative, la differenziazione ed integrazione dell'offerta di servizi locali (settori culturale, ambientale, turistico e produttivo in generale), l'ottimizzazione dei modelli di gestione delle attività amministrative, l'integrazione delle risorse locali per migliorare le modalità di fruizione dell'ambito territoriale di riferimento, il miglioramento della qualità ambientale in relazione alle singole aree urbane. Avvalora e sviluppa i sistemi normativi relativi alla cooperazione tra enti locali.

art. 3
 (Organi dell'Area Metropolitana )

    1. Gli organi dell'Area Metropolitana sono:

a) L'Assemblea, con funzione deliberativa, è composta dai Sindaci dei Comuni tra Bagnara Calabra e Melito di Porto Salvo inclusi, dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria, dai Presidenti delle Comunità Montane.
b) il Direttivo, composto da cinque membri, eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, con funzioni esecutive.
c) il Presidente, eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea, con funzioni di garanzia e rappresentanza della Area Metropolitana.

    2. Le cariche di cui al presente articolo, con espressa esclusione dei membri nominati in seno al Comitato di cui al successivo articolo 7 ed i membri dell'Assemblea che ne fanno parte di diritto in relazione alla carica istituzionale di provenienza, hanno durata triennale.

    3. Tute le cariche di cui alla presente legge sono ricoperte a titolo gratuito e rispettano il principio di parità. Il regolamento di cui al successivo art. 6 può prevedere un contributo per rimborso spese in favore dei componenti degli organi dell'ente.

art. 4
(Competenze dell'Area Metropolitana)

    1. L'Area Metropolitana dello Stretto ha competenza in merito alle seguenti materie:

• piano del trasporto pubblico intercomunale e collegamenti tra l'area
metropolitana dello stretto e la Città Messina;
• piano del commercio intercomunale e reti distributive;
• innovazione tecnologica nelle PPAA;
• difesa e valorizzazione dell'ambiente e tutela delle acque;
• piano intercomunale di smaltimento dei rifiuti;
• reti infrastrutturali e grandi opere;
• promozione e valorizzazione dei beni culturali;
• promozione delle attività culturali di preminente interesse locale;
• tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica dello Stretto;
• politiche di integrazione e sviluppo socio-economico tra i comuni dell'area
metropolitana e tra questi ed il territorio della provincia di Messina;
• studio e sperimentazione di sistemi omogenei di pianificazione urbanistica;
• promozione e valorizzazione di rapporti e scambi socio economici con i
paesi dell'area del Mediterraneo;
• promozione, implementazione e sviluppo delle vie del mare;

art. 5
(Ambiti di studio e collaborazioni )

    1. Gli organi dell'ente, a riguardo di specifici progetti di studio relativi alle materie di competenza dell'Area metropolitana, possono farsi assistere da personalità del mondo accademico e delle professioni.

art. 6
(Statuto e Regolamento dell'Ente)

    1. Il Direttivo dell'Area Metropolitana, entro novanta giorni dall'insediamento, redige una proposta di Statuto e Regolamento di funzionamento dell'Ente.

    2. Lo Statuto ed il Regolamento sono approvati dall'Assemblea di cui all'art. 1, sentito il parere vincolante del Consiglio Regionale della Calabria in ordine alla conformità alle finalità dell'ente ed a quanto previsto dal novellato Titolo V della Carta Costituzionale, dal D. Lgs. 267/2000 e dalla Legge 142/90.

art. 7
(Comitato interregionale per la costituzione della Città Metropolitana dello Stretto)

    Entro un anno dalla presente legge, il Consiglio Regionale della Calabria, alla luce dell'attività dell'Area metropolitana, nel rispetto delle funzioni di cui al titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove la costituzione di un Comitato interregionale (Calabria - Sicilia) con lo scopo di istituire l'ente Città Metropolitana dello Stretto.

art. 8
(Sostegno della Regione Calabria)

    La Regione Calabria sostiene e favorisce, anche con interventi di carattere economico o con specifici interventi di programmazione generale, i Comuni che aderiscono all'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente art. 4.

art. 9
(Copertura finanziaria)

    Per il funzionamento dell'Area metropolitana dello stretto si prevede una spesa di €uro 150.000,00 da iscriversi su un apposito capitolo di bilancio per l'anno successivo all'approvazione della presente legge. La quota è progressivamente ridotta in ragione della partecipazione finanziaria degli enti locali che aderiscono all'Area metropolitana.