Proposta di legge 107

RELAZIONE

Il Comune di Platì è costituito da una popolazione di 3.874 abitanti di cui 1963 maschi e 1911 femmine. Le famiglie residenti sono 1.221. Platì ha quattro frazioni Cirella, Secoli, Lauro e Gioppo.
II territorio si estende per 50,01 Kmq. E confina con i comuni di Ardore, Benestare, Cimino, Oppido Mamertina e Santa Cristina d'Aspromonte. Il paese è posto allo sbocco della vallata della fiumara Ciancio che poi prende il nome di fiumara di Platì ed infine quella di Careri per sfociare sullo Jonio (Bovalino). Platì è adagiato su un conide di deiezione ed è posto in una zona tra le più intense per dissesto idrogeologico. Nell'alluvione dei 1951 (16-18 ottobre) fu il paese più colpito con 18 morti e l'abitato parzialmente distrutto. Il territorio è percorso da decine di torrenti allo stato selvaggio che hanno contribuito alla distruzione di una economia basata sulla produzione dell'olio d'oliva ed agro-pastorale. Dopo l'alluvione dei 1951 (contava 7200 abitanti) la popolazione ha preferito l'emigrazione interna (Milano-Torino) o transoceanica verso l'Australia. Dopo l'alluvione dei 1951 Platì fu visitata da Alcide De Gasperi all'epoca Presidente del Consiglio il quale disse: "Deve finire l'Italia di Platì". Ma Platì fu ancora colpita in maniera violenta dalle alluvioni del 1953 e 1958, che portarono ad un abbandono del territorio con decine di frane imponenti e mai sistemate. In cinquant'anni l'apporto della fiumara Ciancio-Platì è così imponente che il letto del torrente è sopraelevato rispetto al tetto delle abitazioni. Nessun intervento organico è stato attivato.
Il paese è attraversato dalla statale 112 che dovrebbe collegare lo Jonio al Tirreno attraverso il Passo dello Zillastro e congiungersi a Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina e Molochio. La strada è chiusa al traffico dal 1951 e i lavori per il ripristino sono iniziati nel 1985 e mai ultimati. Le strade poderali sono in completo dissesto. Platì è un paese d'acque che d'estate soffre la sete nonostante le cinquanta sorgenti esistenti sul territorio. Spesso l'acqua non è potabile e Platì ha la più alta percentuale europea di ammalati (e morti) di cirrosi epatica.
A Platì esiste l'ufficio della scuola media inadatto e senza alcuna attrezzatura sportiva e didattica, tipo una biblioteca. I ragazzi che frequentano la scuola materna, elementare e media sono 600, oltre ai duecento che frequentano le scuole della locride. Non esiste un cinematografo, né una struttura di socializzazione.
La disoccupazione presenta dati allarmanti soprattutto per quanto riguarda i giovani. Esistono oltre duecento famiglie prive di redditi e soprattutto una forte incidenza di nuclei familiari privi di capofamiglia con decine di ragazzi che vivono una esistenza precaria. Tale situazione e, ovviamente il disagio sociale in cui versa la popolazione, mi hanno indotto, anche attraverso il contributo di tanti amministratori della Locride che si sono occupati del c. d. "caso Platì", ad attivare attraverso questo progetto di legge iniziative utili e proficue per uno sviluppo sociale e territoriale che porti alla vera rinascita del paese di Platì.
Questo progetto di legge consta di n. 6 articoli e andrà a finanziare attraverso la costituzione di un fondo di riserva alimentato da leggi nazionali e regionali prevelevando una quota oscillante tra il 3 e il 5% (art. 4) una serie d'interventi che sono: opere di riqualificazione dell' area urbane degradata- e dei rioni attraverso la realizzazione di aree attrezzate, centri di aggregazione, biblioteca, ludoteca, palestre, riorganizzazione degli spazi antistanti le scuole, ridisegnazione dei percorsi verdi a dominante pedonale e ciclabile specialmente nelle aree interne; misure per ridurre il disagio abitativo e aumentare l'offerta di alloggi in locazione; attività di istruzione e formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale congiunta tra gli Enti locali e gli operatori delle organizzazioni dei volontariato e delle associazioni di promozione sociale; riqualificazione del centro storico con la creazione o il ripristino di locali da adibire a laboratori artigiani per il recupero dei vecchi mestieri (art. 2). criteri, le modalità e le priorità per l'erogazione dei finanziamenti verranno stabiliti con decreto del Presidente della Giunta Regionale e presso la ,Presidenza della Giunta regionale verrà creata una unità speciale per la valutazione dei progetti e la gestione del fondo per il c.d. decreto Platì (art. 3).

RELAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in € 800.000,00 verranno coperti, in sede di prima applicazione della presente legge con i fondi disponibili all' UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio 2006 inerente a " fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
La disponibilità finanziaria, di cui sopra, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.2.03.01 "Realizzazione di opere di interesse pubblico di competenza degli Enti locali" e UPB 3.2.03.03 "Interventi residui relativi all'attuazione dei piani annuali dei programmi triennali di sviluppo per il Mezzogiorno per interventi che incidono sul territorio" e di tutte le leggi sulle opere pubbliche e PON sicurezza attraverso la creazione di un fondo di riserva nel quale far confluire una quota oscillante tra il 3 e 5% dei fondi delle leggi sopra citate denominato " Decreto per interventi urgenti nel territorio del Comune di Platì".

ART. 1
 FINALITA'

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con i principi costituzionali e , in attuazione delle normative comunitarie e nazionali, coopera con lo Stato al fine di migliorare e garantire lo sviluppo della civile e ordinata convivenza nel territorio di Plati' e nella sua comunità, concedendo finanziamenti, per la realizzazione d'interventi volti a favorire un sistema di integrazione delle politiche sociali e territoriali in materia di sicurezza e di educazione alla legalità.

ART. 2
TIPOLOGIA D'INTERVENTI FINANZIABILI

1. Al fine di attuare l'art. 1 della presente legge sono ammessi a finanziamento progetti riguardanti i seguenti interventi:

a) opere di riqualificazione dell' area urbano degradata e dei rioni attraverso la realizzazione di aree attrezzate, centri di aggregazione, biblioteca, ludoteca, palestre, riorganizzazione degli spazi antistanti le scuole, ridisegnazione dei percorsi verdi a dominante pedonale e ciclabile specialmente nelle aree interne;
b) misure per ridurre il disagio abitativo e aumentare l'offerta di alloggi in locazione;
c) attività di istruzione e formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale congiunta tra gli Enti locali e gli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
d) riqualificazione del centro storico con la creazione o il ripristino di locali da adibire a laboratori artigiani per il recupero dei vecchi mestieri.

ART. 3
 CRITERI, MODALITA' E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

1. I criteri, le modalità e le priorità per l'erogazione dei finanziamenti, di cui alla presente legge, vengono stabiliti, con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 40 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Presso la Presidenza della Giunta Regionale viene creata una unità speciale per la valutazione e la gestione dei fondi per il c. d. decreto Plati' .

ART. 4
 FINANZIAMENTI DEGLI INTERVENTI

1. I finanziamenti per attuare la presente legge verranno reperiti attraverso leggi comunitarie, nazionali e regionali tra cui: L.8/2/2001, n.21 su "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l' offerta di alloggi in locazione", L. n. 289 del 27/12/2002 (Legge finanziaria 2003), leggi regionali n. 16/2001, n. 15/2002, n. 16/85 e tutte le leggi sulle opere pubbliche, PON sicurezza, attraverso la creazione di un fondo di riserva nel quale far confluire una quota oscillante tra il 3 e il 5% dei fondi delle leggi sopra citate per finanziare i progetti.

ART. 5
 NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per 1' anno 2006 in Euro 800.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti
legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto dei medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria, di cui al comma precedente, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico degli UPB 3.2.03.01 e 3.2.03.03 e di tutte le leggi sulle opere pubbliche e PON sicurezza, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.

3. Per gli anni successivi e a completamento dei progetti finalizzati, la copertura degli oneri legislativi relativi è assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento attraverso la creazione di un apposito capitolo di bilancio denominato "Decreto per interventi urgenti nel territorio del Comune di Platì".

ART. 6
 DICHIARAZIONE D'URGENZA ED ENTRATA IN VIGORE

I. La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul BURC.