Proposta di legge n. 93/10^

RELAZIONE INTRODUTTIVA

 

La presente proposta di modifica e integrazione alla L. R. Calabria 32/96 mira a tutelare e promuovere l'acquisto del bene "casa" da parte di coloro che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assegnazione di un alloggio adeguato di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) e ad incrementare il patrimonio immobiliare destinato a edilizia residenziale pubblica alla luce della crescente esigenza abitativa, divenuta ormai un'emergenza, conseguente alla difficile congiuntura economica che il Paese e, in particolare, la Calabria stanno vivendo.

Per procedere all'esplicazione dettagliata della proposta, si rende necessario un preliminare breve excursus atto a tracciare i confini entro cui il legislatore regionale può intervenire a disciplinare le alienazioni del patrimonio di edilizia residenziale, vista l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che negli anni è andata registrandosi.

Prima della riforma costituzionale del 2001, con il D.P.R. 616/77, veniva riconosciuta alle regioni la plena cognitio, sia legislativa che amministrativa, in materia di e.r.p., venendosi a creare, di fatto, una nuova materia di competenza regionale.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, la materia dell'edilizia residenziale pubblica continua ad esistere come corpus normativo e, ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 117 Cost., rientra tra le materie di esclusiva competenza regionale (cd. competenza residuale), ottenendo così copertura costituzionale, quale quid pluris rispetto alla ripartizione già esistente delle competenze tra Stato e Regioni nella materia de qua.

Si potrebbe concludere, quindi, sic et simpliciter, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica rientra tra le competenze esclusive regionali.

In realtà, però, più volte la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per dirimere contrasti relativi a presunte ingerenze dello Stato nella sfera di competenza esclusiva regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Invero, la Corte ha precisato in diverse occasioni che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi, che possono essere così distinti:

1.      determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, riferibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2 lett. m) dell'art. 117 Cost. e volto alla fissazione dei principi che valgono a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale;

2.      la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, riferibile alla materia del "governo del territorio", ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost. (legislazione concorrente Stato —Regioni);

3.      gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli IACP, comunque denominati, rientrante nelle materie di cui al comma 4 art. 117 Cost. ("Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.") (Sentenza Corte Costituzionale  n. 94 del 21.03.2007).

Con la medesima pronuncia di cui al precedente punto 3, la Corte ha confermato che anche l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientra nella competenza residuale regionale, poiché "indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli alloggi stessi" (Sentenza  Corte Cost. n. 486/95), ma la competenza statale, nonostante ciò, non può dirsi completamente azzerata, posto il principio di uniformità dei criteri di assegnazione (e quindi, anche di alienazione) che lo Stato deve garantire sul territorio nazionale.

Pertanto, seppur ai sensi dell'art. 117 Cost. la materia dell' edilizia residenziale pubblica rientri tra le competenze esclusive della Regione, alla luce della tripartizione della materia operata dalla Corte Costituzionale è, invece, evidente che lo Stato può e deve normare in linea di principio per gli obiettivi di uniformità sin qui sinteticamente richiamati.

A tal uopo, si richiama la recente pronuncia della Corte Costituzionale con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità della legge regionale dell'Abruzzo, n. 25 del 2014, nella parte in cui consentiva di destinare i proventi delle alienazioni degli alloggi e.r.p. al risanamento del deficit delle AI ERP (Sentenza Corte costituzionale n. 81 del 15 maggio 2015).

Si richiama, altresì, ad abundantiam, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 161 del 27 giugno  2013 con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della legge regionale della Toscana, n. 59 del 2005, nella parte in cui prevedeva norme, per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, più favorevoli alla categoria dei profughi, in deroga ai principi generali, riducendo il prezzo dell'alloggio fino al 50%.

Altrettanto significativa è la Sentenza della Corte Costituzionale n. 486 del 1995 che, sebbene intervenuta prima della riforma del Titolo V, ma successivamente al D.P.R. 616/77 con cui le competenze in materia di edilizia residenziale pubblica sono state trasferite alle Regioni, ha chiarito la necessità di una disciplina-quadro generale a livello nazionale, dichiarando incostituzionale la legge regionale del Molise, dell' 8 marzo 1995, nella parte in cui prescriveva la possibilità di alienare gli alloggi e.r.p. applicando una riduzione del prezzo dell' 1% per ogni anno di vetustà fino a un massimo del 30%, anziché del 20% come sancito dalla L. 560/93. Nell'occasione, la Corte ha spiegato che "Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della Regione competente, perché oggetto dell'alienazione possono essere, oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo statale, nonché gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame. La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione [...]".

Tali richiami sono utili a delineare i confini reali entro cui il legislatore regionale può intervenire in una materia che rientra nella propria esclusiva competenza, ai sensi dell'art. 117 co. 4 Cost., ma che di fatto, necessita pur sempre di un "indirizzo" statale di principio. E tale indirizzo in linea di principio assume spesso la veste di una normativa di "dettaglio", che non può trovare deroghe nella disciplina dettata dal legislatore regionale, in quanto volta a garantire uniformità sul territorio nazionale a tutela, in particolare, del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, la legge statale di riferimento, in ordine all'alienazione degli alloggi di e.r.p., è la L. 560/93, che detta una disciplina di principio atta a garantire il soddisfacimento dei bisogni abitativi delle fasce meno abbienti della popolazione, anche incidendo sui criteri di assegnazione, evitando che gli stessi divergano in maniera sostanziale tra le diverse Regioni.

Tra i principi posti dalla L. 560/93, si rilevano in particolare:

1.      Destinazione dei proventi delle alienazioni (art. 1 co. 5): l'alienazione degli alloggi e.r.p. è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

2.      Criteri soggettivi per l'acquisto (art. 1 co. 6): l'alienazione è consentita nei confronti degli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non sono in mora con il pagamento dei canoni di locazione e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.

3.      Prezzo (art. 1 co. 10): il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla rendita catastale. Al prezzo così determinato viene applicata una riduzione dell'1% per ogni anno di vetustà dell'immobile, fino al limite massimo del 20%. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

4.      Modalità di pagamento (art. 1 co. 12): il pagamento può avvenire in un'unica soluzione, con conseguente riduzione del 10% del prezzo di cessione ovvero con la corresponsione di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione e la dilazione della parte rimanente in non più di 15 anni, al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte di prezzo dilazionata.

5.      Limiti alla vendita degli immobili acquistati  (art. 1 co. 19): dalla data di registrazione del contratto di acquisto e, comunque, dalla data in cui il prezzo è stato interamente pagato, l'alloggio non può essere alienato per un periodo di 10 anni. In caso di vendita gli IACP hanno diritto di prelazione. Questo diritto si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'Ente cedente il 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Con il Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", il Governo ha disposto l'approvazione con decreto, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza Unificata, delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonché degli IACP, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali di cui alla L. 560/93.

I Ministri, con decreto del 24 febbraio 2015 (G.U. Serie Generale n.115 del 20.5.2015) hanno predisposto le procedure di cui sopra, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.

L'art. 1 del decreto attuativo ha sancito l'onere in capo agli Enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di redigere, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore e, quindi, entro il 20 settembre 2015, specifici programmi di alienazione: "2) I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonché locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili è funzionale alle finalità complessive del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalità di cui all'art. 2, comma 2. 3) Dovrà essere favorita, altresì, la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/ o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente."

I proventi delle alienazioni sono destinati all'attuazione di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, nonché all'acquisto di ulteriori immobili ovvero, in mancanza di adeguate offerte sul mercato, alla realizzazione di nuovi alloggi.

Gli alloggi da alienare vengono previamente offerti in vendita agli assegnatari in possesso dei requisiti di permanenza e di pagamento di canoni e spese previsti dalla legge (art. 1, comma 6, L. 560/93) al prezzo calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 10 della L. 560/93 (rendita catastale x 100). L'assegnatario, che non intenda acquistare, viene trasferito presso altro alloggio adeguato al proprio nucleo familiare; in mancanza di alloggio adeguato, l'assegnatario rimane presso l'alloggio condotto (così accade anche nei casi in cui vi siano impedimenti oggettivi al trasferimento, come la presenza di malati terminali, ultrasettantenni, o altre oggettive condizioni di disagio) che, quindi, non verrà alienato. In caso di trasferimento del nucleo familiare, invece, l'alloggio viene venduto all'asta.

Entro il 30 maggio di ogni anno, gli Enti informano le Regioni competenti sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione; le Regioni, entro il 30 luglio di ciascun anno, informano il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione dei programmi di alienazione, sui proventi delle vendite e sul loro reimpiego, nonché sulle eventuali criticità emerse (art. 2 comma 17 del decreto).

Con il decreto attuativo del 24 febbraio 2015, è stato, altresì, istituito un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori di alloggi (18,9 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2020).

Modifiche e integrazioni alla L.R. 32/96.

In Calabria la normativa regionale di riferimento, in materia di criteri di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è contenuta nella L. R. 32/96 e ss. mm. e li. che, per quanto concerne la disciplina sulle alienazioni degli immobili di edilizia residenziale pubblica, rimanda, sostanzialmente, alle disposizioni di cui alla L. 560/93 in quanto compatibili.

Ad oggi, pertanto, non si ravvisano adeguamenti della disciplina regionale alle nuove esigenze di riordino, economicità e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per come concepiti nel nuovo quadro di principi nazionali, anche in deroga alla L. 560/93, alla luce della eccezionale situazione di crisi economica e sociale, che ha imposto l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto, predisponendo strumenti utili a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni e a incrementare adeguatamente l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Né, tantomeno, la legge regionale è adeguatamente aggiornata rispetto alla particolare situazione di crisi calabrese, anche in ordine all'emergenza abitativa e alla scarsità di alloggi disponibili.

Per questo motivo, per adeguare la normativa regionale ai nuovi bisogni abitativi, incrementando il patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, per raggiungere importanti obiettivi di razionalizzazione del patrimonio medesimo e per tutelare e promuovere il diritto alla proprietà della casa, si ritiene opportuno introdurre una specifica nuova disciplina delle alienazioni, favorendo l'accesso alla proprietà della casa per le fasce più deboli e alle giovani coppie, unitamente ad una maggiore disponibilità di alloggi per ciascun Comune, anche attraverso nuove opportunità di recupero e realizzazione di immobili di edilizia residenziale pubblica.

1. Agevolazioni alle alienazioni

Ciò posto, al fine di sostenere il diritto alla proprietà della casa e favorirne l'acquisto, si ritiene opportuno predisporre alcune agevolazioni e, in particolare, prevedendo la possibilità di acquisto interamente rateale dell'alloggio assegnato, in presenza di particolari condizioni di difficoltà.

La necessità di alienare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo i criteri di razionalizzazione di cui al decreto attuativo, viene comunque soddisfatta consentendo all'assegnatario di acquistare ratealmente laddove si trovi in una condizione economica di oggettiva e dimostrabile difficoltà, anche senza il previo versamento di un acconto iniziale.

Invero, se l'adozione dei nuovi principi di alienazione è frutto di una presa d'atto circa la difficile congiuntura economica, non può ritenersi secondario o ininfluente che proprio l'assegnatario di alloggio edilizia residenziale pubblica si trovi in una condizione tale da non poter acquistare la casa pagandone il prezzo in un'unica soluzione, ovvero con il versamento del 30% del prezzo complessivo quale acconto iniziale, ai sensi della L. 560/93.

Questo soprattutto in Calabria, ove le oggettive difficoltà degli assegnatari di alloggi popolari sono notevolmente peggiorate a fronte della crisi economica nazionale.

In Calabria senza la previsione di agevolazioni alle alienazioni, si rischia di non riuscire né a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, né a tutelare e promuovere il diritto alla proprietà della casa.

Pertanto, viste le peculiarità regionali, in cui le fasce di popolazione che vivono sotto la soglia di povertà hanno subìto un'espansione notevole e notoria e visto che è certamente dovere della Regione intervenire a limitare le ripercussioni negative della crisi sulle fasce più deboli della popolazione, rimarginando il gap tra cittadini abbienti e cittadini meno abbienti, lo strumento dell'acquisto rateale è di fondamentale importanza sia per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che per tutelare i cittadini più colpiti dalla crisi e il loro diritto alla casa.

Infine, a sostegno delle argomentazioni su esposte, si ritiene di fondamentale importanza che la proprietà della casa diventi un auspicio e un obiettivo per la Regione Calabria, nei limiti della tutela dell'interesse collettivo e, quindi, nel rispetto dei principi di razionalizzazione ed economicità degli interventi posti in essere; ma è necessario che il diritto alla proprietà della casa diventi un vero e proprio traguardo.

Nello specifico, quindi, con l'agevolazione all'acquisto, i nuovi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari che non siano in mora con il pagamento dei canoni, gli assegnatari ai quali è stata notificata la proposta di acquisto da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto attuativo del 24 febbraio 2015, non in mora con il pagamento dei canoni, che si trovino, in tutti e tre i casi, in una oggettiva e dimostrabile condizione di difficoltà economica, nonché le famiglie di cui all'art. 18 lett. a) punto 5 della L.R. 32/96, possono proporre all'Ente proprietario di acquistare l'alloggio con pagamento del prezzo, in un periodo non superiore a 30 anni, a rate mensili di ammontare non superiore al 20% del reddito netto del nucleo familiare, in relazione alle condizioni reddituali oggettive di ciascun assegnatario e del proprio nucleo familiare, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Nei casi in cui l'agevolazione viene concessa per le oggettive condizioni di difficoltà in cui versa la famiglia e la condizione è dimostrata, l'Ente accetta la proposta di acquisto, purché, nel caso di proposta pervenuta direttamente dall'assegnatario a cui non sia stata notificata la proposta di acquisto da parte dell'Ente, con la vendita dell'alloggio non venga superato il limite percentuale imposto dalla legge per 1' alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'Ente verifica periodicamente e, comunque, ogni anno le condizioni economiche dei soggetti di cui al comma precedente e, in caso di miglioramenti delle condizioni economiche, propone all'assegnatario-acquirente l'aumento del rateo ovvero il versamento di un importo non inferiore al 10% del prezzo complessivo, lasciando il rateo invariato. L'assegnatario sceglie tra le due opzioni entro 30 giorni dalla notifica della proposta. La mancata scelta implica un aumento del rateo da parte dell'Ente, che provvede a notificarne l'esatto ammontare all'assegnatario.

L' agevolazione è garantita anche alle giovani coppie, di cui all'art. 18 lett. a) punto 5 della L.R. 32/96, a prescindere dalla condizione di oggettiva difficoltà, che comunque siano in possesso di tutti i requisiti di cui alla vigente normativa in materia e che risultino assegnatari di alloggio di edilizia residenziale pubblica, per tutelare il diritto alla casa delle nuove generazioni che, a differenza di venti o trent'anni fa, non solo non hanno abitazioni di proprietà, ma hanno serie difficoltà anche a farsi approvare un mutuo dalle banche, per carenza di garanzie e perché nella maggior parte dei casi, anche dopo i 30 anni, non hanno un lavoro stabile e sicuro.

Con l'acquisto rateale la proprietà si trasferisce in capo all'assegnatario solo a pagamento avvenuto e con la stipula del rogito.

L'alloggio non può essere rivenduto per un periodo di 10 anni. In caso di vendita l'Ente ha diritto di prelazione. Tale diritto si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali (art. 1 comma 24 L. 560/93).

La proposta di acquisto può pervenire all'Ente da parte di uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario che con questi convivano nel medesimo alloggio, fatto salvo il diritto di abitazione dell'assegnatario nell'alloggio medesimo anche dopo l'acquisto da parte di un membro del proprio nucleo familiare.

I proventi ricavati dalla vendita a rate vengono comunque destinati all'attuazione dei programmi di recupero e razionalizzazione del patrimonio edilizia residenziale pubblica, nonché ad incrementare il patrimonio medesimo attraverso l'acquisto di nuovi alloggi o, in mancanza di offerte adeguate, la realizzazione di nuovi immobili.

Tale modalità di acquisto, sebbene ictu oculi sembri dilazionare i tempi dell'introito dei relativi proventi, in realtà, invece, evita che gli alloggi alienabili restino condotti a titolo di locazione, laddove l'assegnatario, o uno qualsiasi dei membri del suo nucleo familiare, non possa acquistarlo pagandone immediatamente il prezzo o non possa versare l'acconto iniziale del 30%.

Infatti, soprattutto nei casi in cui l'alloggio rientri nei piani di alienazione, per uno qualsiasi dei motivi indicati dal decreto ministeriale, se l'assegnatario non accetta la proposta di acquisto e neppure può essere trasferito dall'alloggio per mancanza di altri alloggi adeguati alle proprie esigenze, l'Ente proprietario non potrà procedere alla vendita.

Se si pensa che i piani straordinari di alienazione mirano a razionalizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica riconoscendo priorità alla dismissione degli alloggi insistenti in edifici in cui la proprietà pubblica è inferiore al 50%, si comprende bene come la razionalizzazione auspicata consista proprio nel decurtare, dai costi sostenuti dagli Enti, quegli importi che lo stesso deve sostenere per la manutenzione di edifici in cui ha una proprietà limitata di alloggi, ma di cui deve comunque garantire la fruibilità, la funzionalità e il decoro. Così come accade nei casi in cui l'Ente sia proprietario di immobili i cui costi di manutenzione/ristrutturazione, sulla base di una stima documentata, siano divenuti ormai insostenibili.

Con la previsione di acquisto rateale, invece, l'assegnatario sarà maggiormente incentivato ad acquistare l'alloggio condotto e, soprattutto a fronte di un'esigenza di razionalizzazione del patrimonio non si rischierà di vendere a chi non versa realmente in uno stato di bisogno e che potrebbe, pertanto, acquistare sul mercato privato un'adeguata unità immobiliare per la propria famiglia.

Infatti, sebbene la lettera della norma si riferisca all'assegnatario che non "intenda" acquistare (Art. 2 comma 5 D. M. 24 febbraio 2015), in ordine alla ratio di tutta la normativa e.r.p., è doveroso accordare una ulteriore possibilità di acquisto a chi non intende acquistare perché non  "può".

Lo strumento dell'acquisto rateale è utile non solo nei piani di alienazione straordinari, ma sempre, proprio perché, in maniera lungimirante, evita che l'abitazione diventi un'urgenza/emergenza sociale, a tutela del diritto alla casa, che in un Paese civile dovrebbe essere garantito a tutti.

Per gli interventi di nuova costruzione, per i nuovi immobili acquistati o acquisiti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per tutte le nuove assegnazioni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione garantisce l'alienazione alle fasce più deboli, che non possono acquistare l'alloggio ai sensi della l. 560/93, nonché alle famiglie di nuova o recente formazione, i cui membri non abbiano superato il 35° anno di età alla data di presentazione della domanda di assegnazione, nei limiti di legge, previa iscrizione ipotecaria. I ratei di acquisto, regolati da apposito piano di ammortamento del prezzo, aggiornato annualmente alla oggettiva condizione reddituale dell'assegnatario/acquirente, sono corrisposti mensilmente, al tasso d'interesse legale. L'importo del rateo non supera il 20% del reddito mensile netto del nucleo familiare del beneficiario. Il pagamento dei ratei è sospeso se l'assegnatario/acquirente prova lo stato di totale disoccupazione del nucleo familiare. Nel periodo di sospensione, viene comunque corrisposto il canone di locazione, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia. Al termine dello stato di disoccupazione di uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare, che l'assegnatario/acquirente è onerato di comunicare all'ente, il canone di locazione effettivamente pagato viene calcolato in conto prezzo. È consentita l'estinzione anticipata. Qualora l'assegnatario intenda recedere dalla proposta di acquisto, ne da comunicazione all'Ente e i ratei di acquisto eventualmente pagati vengono calcolati a titolo di canoni di locazione

2. Autolavoro

Per quanto concerne l'incremento del patrimonio immobiliare e.r.p., vista la cospicua presenza di immobili inutilizzati perché necessiterebbero di interventi di recupero, si ritiene utile consentire il recupero di detti immobili attraverso "l'autolavoro", cioè la disponibilità dell'assegnatario di recuperare l'immobile, attualmente indisponibile per carenza manutentiva, tramite il proprio lavoro, senza impiego di risorse da parte dell'Ente.

Tali immobili dovranno essere indicati nei bandi comunali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i potenziali assegnatari potranno scegliere se rendersi disponibili al recupero tramite autolavoro.

L'opzione del recupero tramite autolavoro dà all'assegnatario diritto alla decurtazione del canone di locazione del 10% per i primi 2 anni.

Tale ipotesi non è affatto remota, dato che nella maggior parte dei Comuni, gli immobili di edilizia residenziale pubblica sono già tutti assegnati e tantissimi sono i candidati idonei in attesa nelle graduatorie.

Questo consentirebbe di incrementare la disponibilità di alloggi e, contemporaneamente, garantirebbe economie di scale che l'Ente potrà impiegare per l'acquisto o la realizzazione di nuovi alloggi, ovvero per la manutenzione di quelli esistenti e loro pertinenze.

Consentirebbe, inoltre, di incrementare il patrimonio immobiliare tramite l'acquisizione di edifici pubblici in disuso che, ad oggi, vista la scarsità delle risorse disponibili, non vengono utilizzati e rappresentano solo un costo per gli Enti, spesso incidendo negativamente anche sul decoro urbano, quando, invece, con l'opzione dell'autolavoro potrebbero facilmente essere recuperati e immessi nella disponibilità di un maggior numero di assegnatari.

In subordine, in assenza di immobili recuperatili, l'Ente procede ad acquistare nuove unità immobiliari, tramite apposite manifestazioni d'interesse a vendere da parte dei proprietari, insistenti nei centri storici di ogni Comune.

Questa previsione andrebbe ad espandere l'attuale portata normativa di cui all'art. 59 ter comma 2 della L.R. 32/96, che sancisce: "I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex lege 17 febbraio 1992, n. 179 e ss. mm. e ii., per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita -degli immobili già assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi."

Dunque, ad oggi, solo i Comuni di cui alla disposizione normativa su indicata sono soggetti all'obbligo di acquisto e ristrutturazione di alloggi nei centri storici.

Invero, nel ritenere limitata la portata di cui all'art. 59 ter comma 2, si precisa che l'acquisto e ristrutturazione di immobili nei centri storici merita di essere incentivata, soprattutto perché garantirebbe il doppio risultato di recuperare immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, incrementando il numero di alloggi disponibili e a frenare, contemporaneamente, lo spopolamento dei centri storici, fenomeno notorio e, purtroppo, in grande ascesa nella maggior parte dei contesti urbani calabresi (ma anche italiani in generale).

Per questo motivo, si ritiene di dover estendere la previsione di acquisto e ristrutturazione di immobili nei centri storici, rispetto a quella attuale di cui all'art. 59 ter comma 2, a tutti gli acquisti di immobili da destinarsi a edilizia residenziale pubblica e, solo in mancanza di questi, ovvero in mancanza di adeguate offerte, di individuare immobili al di fuori dei centri storici.

3. Nuove costruzioni

Per quanto concerne gli interventi di nuova costruzione (in via residuale rispetto alle azioni prioritarie di recupero o acquisto di immobili esistenti) si ritiene fondamentale prevedere che gli stessi rispettino canoni di eco compatibilità e bioedilizia, siano progettati da giovani ingegneri e costruiti su suolo demaniale o comunque senza costi per l'acquisto di terreni.

In ordine all'ubicazione delle nuove costruzioni, si ritiene utile evitare che le stesse siano realizzate nelle periferie urbane, qualora queste presentino una bassa (o nulla) densità abitativa, per scongiurare il rischio di identificare le periferie con gli edifici di edilizia residenziale pubblica, affinché mai debbano coincidere le periferie geografie con quelle sociali, posto che tale legge deve  invece puntare a vincere le diseguaglianze.

Per cui, basterà individuare aree edificabili non eccessivamente decentrate rispetto ai centri urbani e realizzare edifici a bassa densità abitativa, in rapporto alla popolazione ivi residente.

 

RELAZIONE ECONOMICO — FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge reca disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 32/1996 - Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

 

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, ai sensi dell’art.39 dello Statuto, non implica nessun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'articolo 7 della proposta medesima. Con essa, infatti, vengono introdotte alcune modifiche di carattere meramente ordinamentale alla L.R. n. 32/1996. In particolare viene introdotta la possibilità per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aventi determinati requisiti soggettivi e reddituali, di acquistare l'alloggio mediante pagamento di rate mensili agevolate generando, così, dei proventi che verranno destinati all'attuazione dei programmi di recupero e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ovvero ad incrementare il patrimonio medesimo attraverso l'acquisto e/o realizzazione di nuovi immobili di edilizia residenziale pubblica. Viene inoltre introdotto l'istituto dell'autolavoro (art. 4 della proposta di legge), ovvero la possibilità per l'assegnatario di rendere l'immobile in buono stato manutentivo con lavoro proprio e, quindi senza oneri per l'Ente.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

Importo

1

Spesa nessuna

 

 

€ 0

2

Spesa nessuna

 

 

€ 0

3

Spesa nessuna

 

 

€ 0

4

Spesa nessuna

 

 

€ 0

5

Spesa nessuna

 

 

€ 0

6

Spesa nessuna

 

 

€ 0

6

Spesa nessuna

 

 

€ 0

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

-          mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non siano determinati ed indeterminabili.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-          l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

-          riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-          nuovi o maggiori entrate;

-          imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

-          altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 201...

Anno 201...

Totale

 

……….

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Art. 1

 

1. All'art. 18 lett. a) punto 5 della L.R. n. 32/96 il numero "2" è sostituito dal numero "3".

 

Art. 2

 

1. All'art. 59 ter della L.R. 32/96 è aggiunto il seguente periodo "Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con una dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 3

(Art. 59 quater L. 32/96 - Agevolazioni alle alienazioni)

 

1. I nuovi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli assegnatari che non siano in mora con il pagamento dei canoni, gli assegnatari ai quali è stata notificata la proposta di acquisto da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto attuativo del 24 febbraio 2015, non in mora con il pagamento dei canoni, che si trovino, in tutti e tre i casi, in una oggettiva e dimostrabile condizione di difficoltà economica, nonché le famiglie di cui all'art. 18 lett. a) punto 5 della presente legge regionale, possono proporre all'Ente di acquistare l'alloggio con pagamento del prezzo, in un periodo non superiore a 30 anni, a rate mensili di ammontare non superiore al 20% del reddito netto del nucleo familiare, in relazione alle condizioni reddituali oggettive di ciascun assegnatario e del proprio nucleo familiare, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

2. L'Ente verifica periodicamente e, comunque, ogni anno le condizioni economiche dei soggetti di cui al comma precedente e, in caso di miglioramenti delle condizioni economiche, propone all'assegnatario-acquirente l'aumento del rateo ovvero il versamento di un importo non inferiore al 10°/0 del prezzo complessivo, lasciando il rateo invariato. L'assegnatario sceglie tra le due opzioni entro 30 giorni dalla notifica della proposta. La mancata scelta implica un aumento del rateo da parte dell'Ente, che provvede a notificarne l'esatto ammontare all'assegnatario.

3. In caso di dichiarazione dello stato di totale disoccupazione di tutti i membri del nucleo familiare, il rateo di acquisto può essere sospeso e, in tal caso, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il canone di locazione, che viene calcolato in conto prezzo una volta cessato lo stato di disoccupazione di uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare. Qualora l'assegnatario intenda recedere dalla proposta di acquisto, ne dà comunicazione all'Ente e i ratei di acquisto eventualmente pagati vengono calcolati a titolo di canoni di locazione. È consentita l'estinzione anticipata.

4. Con l'acquisto rateale la proprietà si trasferisce in capo all'assegnatario solo a pagamento avvenuto e con la stipula del rogito.

5. L'alloggio ceduto non può essere rivenduto per un periodo di 10 anni. In caso di vendita l'Ente ha diritto di prelazione. Tale diritto si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi dell'art. 1, comma 24, L. 560/93.

6. La proposta di acquisto può pervenire all'Ente da parte di uno qualsiasi dei membri del nucleo familiare dell'assegnatario che con questi convivano nel medesimo alloggio, fatto salvo il diritto di abitazione dell'assegnatario nell'alloggio medesimo anche dopo l'acquisto da parte di un membro del proprio nucleo familiare.

7. I proventi ricavati dalla vendita a rate vengono destinati all'attuazione dei programmi di recupero e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché ad incrementare il patrimonio medesimo attraverso l'acquisto di nuovi alloggi o, in mancanza di offerte adeguate, la realizzazione di nuovi immobili di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 4

Autolavoro

(Art. 59 quinquies L. 32/96)

 

1. Gli alloggi indisponibili per cattivo stato di manutenzione, sono inseriti nei bandi di assegnazione e sono assegnati a coloro che scelgono l'opzione di recupero tramite autolavoro.

2. Con il termine autolavoro si intende il recupero dell'alloggio da parte dell'assegnatario con proprio lavoro, senza costi per l'Ente.

3. La scelta dell'opzione di autolavoro dà diritto all'assegnatario ad una decurtazione del canone di locazione pari al 10% per i primi due anni.

4. Il recupero delle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., nei casi di edifici con più di un alloggio, restano a carico dell'Ente.

 

Art. 5

Nuove costruzioni

(Art. 59 sexies L. 32/96)

 

1. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, l'Ente verifica

annualmente la presenza di immobili idonei in ogni Comune da destinarsi a edilizia residenziale pubblica e la possibilità di acquisire al proprio patrimonio immobili in disuso, da recuperare e rendere adeguati ai criteri di edilizia residenziale pubblica, anche tramite l'opzione autolavoro di cui al precedente articolo.

2. In subordine, in assenza di immobili recuperatili, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare per 1' edilizia residenziale pubblica, l'Ente procede ad acquistare immobili insistenti nei centri storici di ogni Comune, tramite apposita manifestazione d'interesse a vendere.

3. In mancanza ovvero qualora non vi siano offerte adeguate, l'Ente verifica la disponibilità di immobili al di fuori dei centri storici.

4. In mancanza, ovvero in assenza di offerte adeguate, l'Ente procede a realizzare nuovi edifici idonei ad accogliere alloggi di edilizia residenziale pubblica, su suolo demaniale e comunque senza costi per l'acquisto di terreni.

5. I nuovi edifici vengono realizzati rispettando criteri di eco compatibilità e bioedilizia, progettati da giovani ingegneri, selezionati mediante apposito bando, e a bassa densità abitativa in rapporto agli edifici circostanti.

6. I nuovi edifici non devono coincidere con le periferie geografiche comunali, qualora la densità di popolazione in queste zone sia particolarmente bassa.

 

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.