Proposta di legge n. 91/10^

Relazione descrittiva

 

La presente proposta di legge modifica ed integra la legge regionale n. 4 del 2012, precisamente l'art. 8, comma 7.

Tale modifica, che trova riscontro pratico in numerose esperienze di altri Consigli Regionali (vedasi OIV Consiglio regionale della Lombardia, dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Valle d'Aosta, dell'Umbria, del Friuli Venezia Giulia, della Basilicata e delle Marche) è dettata dall'esigenza di dare maggiore rispondenza alla composizione dell'O.I.V. del Consiglio Regionale della Calabria con quello che è il dettato normativo in merito all'incompatibilità e alle cause ostative alla nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di Valutazione. (D.Lgs 150/2009; art. 3.4 e 3.5 della Deliberazione CIVIT n. 12 del 2013 ; art. 3 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale della Calabria).

Infatti, ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 della legge modificanda, "L'OIV composto dal Direttore generale …………….." Tale articolo si pone in netto contrasto con la successiva delibera CIVIT n. n.12/13, considerato che, tra l'altro, in seno al Consiglio regionale tale figura, che assomma anche le funzioni di Segretario generale, è anche il responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione. Nello specifico la deliberazione CIVIT n.12/13, all'art. 3.4 rubricato "Divieto di nomina", recita: "....... il componente interno deve comunque cessai e dalle funzioni precedentemente svolte, quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e in ogni caso impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV." ed ancora al successivo articolo 3.5, rubricato "Conflitto d'interessi e cause ostative" recita: "La Commissione in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole, nei confronti di coloro che: .......c)siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; ..." oltre poi il Regolamento di attuazione e funzionamento dell'OIV del Consiglio Regionale della Calabria che all'art. 3, statuisce:" I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che: ....c) siano componenti degli organi della Regione Calabria, ovvero siano titolari di lavoro dipendente o di rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con la Regione Calabria o, comunque, per la loro attività siano n conflitto di interessi con essa".

Quanto premesso si propone la modifica alla L.R. 4/12 di seguito meglio articolata.

 

Relazione tecnico — finanziaria

 

La presente legge dispone la modifica della composizione dell'organismo interno di valutazione del Consiglio regionale. Nella sostanza, si prevede il medesimo numero dei componenti (3), che saranno tutti esterni così come esplicato nella relazione descrittiva. Sul versante finanziario, la presente legge non implica nuovi o maggiori oneri finanziari rispetto a quelli previsti a legislazione vigente sul bilancio del Consiglio regionale, nel capitolo 6, articolo 1, sub 487 per l'esercizio 2015 e per il triennio 2015 — 2017. Pertanto la modifica de quo si configura tecnicamente come una condizione di invarianza di spesa.

 

Art. 1

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale n. 4/2012)

 

1. All'inizio del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale)" il periodo "L'OIV è composto dal Direttore generale e da due componenti" è sostituito dal seguente: " L'OIV è composto da tre componenti ".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a  carico del Bilancio del Consiglio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente al capitolo 6, articolo 1, sub 487. del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC). E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.