Proposta di legge n. 86/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Le disposizioni normative statali citate nel comma 1 dell'articolo 1 prevedono la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito concernente il servizio di trasporto pubblico regionale e locale a tutto il 31 dicembre 2012, da sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'iter avviato con D.G.R. n. 397/2013 e D.G.R. n. 398/2013, della successiva fase istruttoria presso i Ministeri competenti e della revisione operata dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 459/2014, il piano di ristrutturazione è stato definitivamente approvato con Decreto Interministeriale n. 197 del 12.06.2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.07.2015.

Conseguentemente ad oggi vi è la possibilità, attuando quanto previsto dal piano e dal decreto citato, di dare copertura con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (già accantonate) alle situazioni debitorie esistenti. Tale copertura si estende anche alla situazione debitoria e di contenzioso nei confronti di Trenitalia S.p.A., che pertanto potrebbe essere rapidamente estinta.

Pertanto, a condizione che siano stipulati gli atti che determinano la conclusione di ogni pendenza pregressa, anche eventuale, con Trenitalia S.p.A. fino al 31.12.2012, le risorse originariamente destinate a tale finalità dall'art. 41, commi 5, 6 e 7 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 e. s.m.i. possono essere destinate alla copertura della spesa corrente per i servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2015, per 15.000.000,00 di Euro.

 

Relazione tecnico - finanziaria

 

La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto essa dispone una variazione di bilancio di natura compensativa attuata tra unità previsionali di base all'interno dello stesso Programma e della medesima funzione obiettivo.

Le finalità della presente legge sono urgenti per coprire parzialmente la somma, pari a Euro 29.427.472,92, che necessita per la residua copertura dei servizi di trasporto pubblico locale fino al 31.12.2015, e che non trova copertura sul bilancio regionale. Ulteriori Euro 14.745.904,02 dovrebbero rendersi definitivamente disponibili in esito al previsto parziale raggiungimento degli obiettivi di cui all'art 16 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013. Conseguentemente l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale potrebbe trovare definitiva copertura per l'anno corrente (anche senza il ricorso alle risorse di cui all'art. 41 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, pari a Euro 20.000.000,00). La formulazione comunque non consente l'utilizzo delle risorse qualora non sia definitivamente e certamente estinta ogni pendenza pregressa con Trenitalia S.p.A. fino al 31.12.2012.

 

Quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria

 

Tabella 1— Oneri finanziari

 

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono di natura corrente ed hanno carattere annuale in quanto si riferiscono all'esercizio 2015.

Articolo

Descrizione spesa

Tipologia

Corrente/

Investimento

Carattere temporale Annuale/ pluriennale

Importo

 

1

 

Spese per assicurare i servizi di trasporto pubblico locale

 

C

 

A

 

15.000.000 €

 

Tabella 2 – Copertura finanziaria

 

Con la presente legge si attua una variazione compensativa basata sulla riduzione per euro 15 milioni dello stanziamento del capitolo U2301051001 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 ed il corrispondente incremento della UPB 0.002.003.001.002 per il medesimo importo.

UPB/capitolo

Anno 2015

Anno

2016

Anno

2017

Totale

 

U.P.B. U002.003.001.005-capitolo U2301051001

 

- 15.000.000 €

 

-

 

-

 

 

UPB U.002.003.001.002 "Gestione del sistema di trasporto pubblico  locale"

 

- 15.000.000 €

 

-

 

-

 

 

Totale

 

 

 

 

15.000.000 €

                                             

Articolo 1

 

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale, qualora alle finalità di cui all'articolo 41, commi 5, 6, 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.69 e s.m.i. si sia provveduto a dare definitiva copertura con le risorse di cui all'articolo 25, comma 11 quinquies del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la U.P.B. U.002.003.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015 è incrementata in termini di competenza di euro 15.000.000.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di euro 15.000.000 dello stanziamento di cui alla U.P.B. U002.003.001.005— capitolo U2301051001 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. I provvedimenti di impegno della spesa devono attestare il verificarsi della condizione prevista al comma 1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

Art. 2

(Pubblicazione)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.