Proposta di legge n. 85/10^

Relazione

 

L'abrogazione del secondo comma bis della l.r. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i. — che norma la possibilità per i Consiglieri regionali che hanno esercitato il mandato per una legislatura di potere derogare di fatto - dal possesso dei requisiti e dell'esperienza ritenute invece necessarie ed indispensabili per ogni altra persona chiamata a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione crea di fatto, allo stato attuale, una condizione di privilegio iniziale a favore di quanti già consiglieri regionali seppur privi di ogni condizione necessaria possano per questa via ricoprire incarichi ad altri nelle medesime condizioni invece preclusi.

Alla luce di quanto sopra, con la presente si propone l'immediata abrogazione del comma in questione nell'intento di favorire ogni pari opportunità tra tutte le persone interessate a ricoprire funzioni ed incarichi in rappresentanza della Regione Calabria.

 

Relazione finanziaria

 

Titolo : “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995 n. 39 e s.m.i.".

 

Per gli scopi e le funzioni della presente legge,poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

 

Importo

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0,00/____

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

                                             

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

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Totale

 

 

 

0,00/____

                                  

Art. 1

(Modifica all'art. 8)

 

1. Il comma 2 bis dell'art.8 della L.R. 4 agosto 1995, n. 39 e s.m.i, è abrogato.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.