Proposta di legge n. 84/10^

Relazione

 

Il business del gioco d'azzardo legalizzato è enorme: nel 2012, in Italia, sono stati giocati oltre 80 miliardi di Euro, per un incasso netto da parte dello Stato di 8 miliardi, ponendo, tali dati, l'industria del gioco lecito quale quinta come volume d'affari a livello nazionale. Indubbi i vantaggi, dunque, per le casse del Paese stimando tale fenomeno e la sua promozione con una visione miope di breve periodo, laddove, cioè, non si considerino, per contro, gli ingenti costi sociali legati a questo gigantesco giro affaristico.

Tra di essi rilievo particolare assume senz'altro la crescente diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP), valutandosi, all'attualità, la sussistenza di oltre 800 mila persone a rischio dipendenza.

Trattasi di una delle prime forme di "dipendenza senza droga" che ha ben presto attratto l'interesse della psicologia, della psichiatria e del sociale in genere in relazione alle serie conseguenze che è in grado di produrre sulla salute ed in particolare sull'equilibrio mentale dell'individuo. Si evolve, infatti, in una graduale perdita della capacità di autolimitare il comportamento di gioco che finisce per assorbire, direttamente o indirettamente, sempre più tempo quotidiano, creando problemi secondari gravi che coinvolgono diverse aree della vita.

Ma il mondo del gioco d'azzardo non comporta solo il rischio di dipendenze patologiche determinanti sofferenze profonde per se stessi e per gli altri, celando dietro di sé, purtroppo, anche un intreccio occulto con i sistemi criminali ed un business illegale fatto di riciclaggio, estorsioni ed usura... Si pensi alle slot machines, vere e proprie "lavanderie" di denaro sporco.

Peraltro, mentre la crisi sta sconvolgendo gli italiani e le piccole e medie imprese chiudono giornalmente, l'industria dell'azzardo continua a prosperare.

E' incontrollato il proliferare in Italia di sale giochi con macchine "mangiasoldi", sale Bingo, sale dotate di apparecchi per il gioco lecito o anche di centri scommesse, che catturano prima l'attenzione e poi le tasche degli individui più vulnerabili e, come tali, più facilmente esposti alle suggestioni ed illusioni di facili e lauti guadagni.

In tale contesto quella del gioco patologico è divenuta, quindi, una malattia sempre più comune perché favorita proprio dalla vasta gamma di giochi "legalizzati" e che, oggi più che mai, affonda le sue radici nella crisi economica e nella disperazione aprendo la porta al miraggio del gioco come fonte di guadagno. Ed è proprio l'illusoria speranza di facili e laute entrate che spinge in questo turbine soprattutto i più poveri, i giovani, i disoccupati, i pensionati.

Quella della dipendenza patologica è un fenomeno in forte ascesa (così come cresce in maniera esponenziale il giro d'affari) e gli effetti a livello sociale, psicologico ed economico sono devastanti. Persone che cadono nella trappola del "vincere facile" e che rovinano se stesse e le proprie famiglie. Persone che, senza rendersene conto, arrivano a giocare tutti i propri redditi. Persone che trascorrono intere giornate a giocare, come ipnotizzate in un altro stato mentale (la possibilità di dipendenza è spesso connessa anche alla presenza di forti ritmi sensoriali acustico/luminogi in grado di attrarre ed influenzare il giocatore), intrappolate nella speranza della vincita. Persone che spendono tutto, che chiedono prestiti e che, in casi limite ma tuttavia sempre più frequenti, arrivano anche a togliersi la vita.

Il legislatore nazionale, come noto, è intervenuto in materia con il decreto-legge n. 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito in Legge n. 189 dell'8 novembre 2012, che prevede, all'art.7, comma 5, l'obbligo per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, di esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende Sanitarie Locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d'Azzardo Patologico.

Ma la complessità, diffusione e criticità del fenomeno fa sì che esso debba essere considerato, attenzionato e regolamentato anche a livello regionale quanto meno per garantire omogeneità nella individuazione dei limiti di sostenibilità del gioco d'azzardo lecito rispetto ai vari contesti urbani del territorio.

In questo senso, la sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10 novembre 2011, ha demandato alle Assemblee legislative regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di legiferare sulle sale da gioco al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenirne il vizio, correlata, appunto, alla crescente diffusione delle dipendenze ad esso connesse.

Viene così superata la competenza che era dello Stato in quanto riconducibile alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, per cui anche la nostra Regione può ora legiferare su una materia che coinvolge sempre più Comuni sottoposti all'assalto delle sale da gioco presenti sul luogo.

In quest'ottica il presente progetto di legge, stante la potestà legislativa conferita alle regioni e per il principio di sussidiarietà, definisce una specifica normativa in materia (così come già provveduto dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte e dalla Basilicata) per renderne omogenea, in ossequio a quanto già definito a livello normativo statale, la regolamentazione nell'intero contesto territoriale. Il progetto si compone di tredici articoli.

L'articolo 1 fissa le finalità delle legge nel prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di

dipendenza favorendo il trattamento e recupero delle persone affette ed il supporto alle rispettive famiglie. Tra le finalità della legge anche la definizione di misure volte a contenere l'impatto negativo del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio.

L'articolo 2 individua i soggetti che concorrono, con la Regione, alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

Nell'articolo 3 vengono individuati i destinatari degli interventi ed i soggetti formulatori della diagnosi di giocatore patologico.

L'art. 4 individua dettagliatamente le specifiche competenze della Regione in materia.

L'art. 5 istituisce l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale in materia definendone sede, composizione e compiti. Prevede, altresì, la istituzione del marchio regionale "Slot-free - Regione Calabria" da rilasciare agli esercenti degli esercizi commerciali che non installano apparecchiature per il gioco d'azzardo.

L'art. 6 individua le specifiche competenze dei Comuni, vietando la collocazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo da ubicarsi in un raggio non inferiore a 500 metri di distanza da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, luoghi di aggregazione giovanile, strutture ricettive per categorie protette e strutture operanti in ambito sanitario e sociosanitario in genere. I Comuni, inoltre, possono in ogni caso individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi e prevedere, altresì, forme premianti per gli esercizi "Slot-free". L'art. 7 definisce le competenze delle ASP in materia, quali enti di promozione degli interventi di prevenzione del rischio di dipendenza da GAP e quali centri, tramite i competenti dipartimenti e servizi, di valutazione diagnostica, accoglienza, presa in carico e cura, reinserimento sociale degli individui affetti da GAP oltre che quali centri di sostegno ai familiari degli stessi. Alle ASP viene devoluto anche il controllo di conformità degli esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia.

L'art. 8 demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di formazione obbligatoria per i gestori di sale da gioco e di locali in cui vengono installate le specifiche apparecchiature.

L'art. 9 prevede le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge al cui accertamento ed alla cui irrogazione provvede il Comune competente per territorio.

All'art. 10 è prevista (sulla scorta della esperienza normativa della Regione Basilicata e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato) una rimodulazione dell'IRAP, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con una riduzione dello 0,92% dell'aliquota in favore di quegli esercizi i cui titolari provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco. Contestualmente è prevista, dal 1° gennaio 2016, una maggiorazione nella stessa percentuale già indicata della aliquota IRAP per tutti gli esercizi in cui risultano installati gli apparecchi in oggetto.

Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano, rispettivamente, le norme finanziare, la norma transitoria e la dichiarazione d'urgenza in ordine alla entrata in vigore della legge.

 

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

La presente legge produce un significativo impatto finanziario sul bilancio regionale che può essere complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di nuove spese e di minori entrate per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari anno 2015

 

Articolo

 

Descrizione oneri finanziari

 

Tipologia Corrente o Investimento

 

 

Carattere Temporale Annuale o Pluriennale

 

Importo

 

4 comma 1 lett. d)

 

Spese per istituzione numero verde

 

C

 

A

 

3.000 €

 

4 comma 1

lett. e),

4 comma 3

 

Spese per informazione, conoscenza e aggiornamento

 

C

 

P

 

10.000 €

 

4 comma 1

lett. f), h)

 

Sostegno al terzo settore e associazioni    

 

C

 

P

 

90.000 €

 

5 comma 1

 

Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale sul GAP

 

C

 

P

 

5.000 €

 

5 comma 5

 

Istituzione marchio "Slot — free Regione Calabria"

 

C

 

A

 

1.000 €

 

8

 

Spese per la formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali

 

C

 

P

 

16.500 €

 

Oneri finanziari a regime 2016 — 2017

 

Articolo

Descrizione oneri finanziari

C/I

A/P

Anno 2016

Anno 2017

 

4 comma 1

lett. e),

4 comma 3

 

Spese per informazione, conoscenza e aggiornamento

 

C

 

P

 

10.000 €

 

10.000 €

 

4 comma 1

lett. f), h)

 

Sostegno al terzo settore e associazioni

 

C

 

P

 

90.000 €

 

90.000 €

 

5 comma 1

 

Spese per rimborsi componenti dell'Osservatorio regionale sul GAP

 

C

 

P

 

5.000 €           

 

 

5.000 €

 

8

 

Spese per la formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali

 

C

 

P

 

16.500 €

 

16.500 €

 

10

 

Minori entrate derivanti dalla rimodulazione dell'IRAP

 

C

 

P

 

514.200 €

 

514.200 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, in termini di nuove o maggiori spese e minori entrate a valere sul bilancio regionale, si esplicita quanto segue.

Relativamente all'istituzione del numero verde di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), si è condotta una media delle spese sostenute per l'attivazione di un numero verde e/o centri di ascolto a livello provinciale da alcune regioni, quali il Lazio, l'Emilia Romagna e il Veneto, che con apposite leggi regionali hanno disciplinato il contrasto al gioco d'azzardo. Da tale media, è stato possibile quantificare una spesa pari ad euro 3.000.

Per le spese afferenti alla conoscenza e informazione, anche mediante materiale informativo (art. 4, comma 1, lettera e) e comma 3), è possibile stimare mediamente un fabbisogno pari ad euro 10.000 sulla scorta dei dati relativi alle spese sostenute nell'ultimo biennio dalla Regione Calabria per la divulgazione di materiale informativo di carattere sociale, e tenendo conto altresì delle spese per attività similari sostenute da alcune regioni italiane (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata) che hanno introdotto norme regionali finalizzate alla lotta contro la ludopatia.

La quantificazione dei contributi e aiuti economici comunque denominati a sostegno di comuni, soggetti del terzo settore, associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco - art. 4, comma 1, lettere f), h) - è stata effettuata mediante un benchmarking degli importi indicati in alcuni bandi regionali (ex plurimis, Regione Puglia) e decreti dirigenziali regionali (Regione Lazio). In particolare, fissando in euro 6.000 l'entità massima del contributo concedibile ed ipotizzando una platea di 15 beneficiari, si è stimato un fabbisogno finanziario pari a 90.000 euro.

Si precisa che le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi, nonché il numero dei potenziali beneficiari saranno meglio dettagliati nei bandi che la Regione Calabria provvederà ad emanare, nel rispetto di quanto indicato nel Programma per il contrasto e la prevenzione del gioco patologico, di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b).

In relazione all'articolo 5 comma 1, che disciplina l'Osservatorio regionale sul GAP, occorre sottolineare che l'istituzione di tale organismo non implica alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto avrà sede presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, che assicurerà il necessario supporto tecnico (messa a disposizione dei locali, cancelleria, personale amministrativo, ecc.). Tuttavia, sebbene non venga riconosciuto ai componenti alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, è previsto un rimborso spese di viaggio che può essere stimato complessivamente in euro 5.000. Tale importo scaturisce dall'ipotesi di corrispondere a ciascun componente (12) un rimborso forfettario secondo quanto previsto dal disciplinare del trattamento di trasferta del personale dipendente della Giunta regionale (30 euro circa per il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiori a otto ore, ed euro 40 per le' indennità chilometriche, per complessive 70 euro), e supponendo la convocazione dell'Osservatorio una volta ogni bimestre, per un totale di 6 riunioni annuali.

Lo stesso articolo 5, al comma 5 prevede l'istituzione del marchio regionale "Slot — free Regione Calabria", che genera una spesa per la finanza regionale quantificabile in euro 1.000 solo per l'esercizio 2015. Tale onere è stato valutato svolgendo alcune ricerche su internet dirette a quantificare il costo sopportato da imprese e amministrazioni per la realizzazione di loghi e marchi aziendali.

Tra le attività e le iniziative volte a contrastare il gioco d'azzardo si inseriscono quelle di formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali (articolo 8). Per la quantificazione delle spese derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, si sono svolte stime parametriche sulla base di corsi di formazione organizzati nella Regione Lombardia e Veneto ed espletati da soggetti all'uopo accreditati. In particolare, si è assunto che:

-          il compenso complessivo per una docenza giornaliera ammonta ad euro 250 + IVA (22%), a  cui si aggiungono, per docenti fuori sede, eventuali rimborsi per la trasferta, pari a 50 euro;

-          le spese amministrative per ciascun corso possono essere mediamente stimate in euro 200;

-          la Regione organizza 6 corsi di formazione annuali per ciascuna provincia calabrese, che saranno espletati da soggetti appositamente accreditati secondo quanto disposto dalla presente legge;

-          ciascun corso ha una durata di due giorni di 5 ore ciascuno, per complessive 300 ore di formazione;

-          per ciascun corso si prevede la partecipazione di 30 allievi, con un costo unitario per allievo che può essere stimato in 100 euro.

Pertanto, è possibile quantificare una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 16.500, che consentirà di formare circa 160 persone.

Con riferimento alla rimodulazione dell'IRAP, che dispiegherà i suoi effetti a partire dall'esercizio 2016, occorre stimare le minori entrate conseguenti alla riduzione dello 0,92% dell'aliquota ordinaria, che saranno compensate con il maggiore gettito tributario legato all'applicazione dell'aggravio fiscale di cui all'articolo 10 comma 3.

Dal bilancio di previsione 2015 della Regione, si evince che il gettito IRAP presunto (aliquota 4,97%) ammonta ad euro 634.467.974,86. In Calabria, i contribuenti IRAP per l'anno di imposta 2014 sono circa 122.000, mentre il numero dei soggetti titolari di locali in cui sono installate slot machine e apparecchi da gioco è di circa 300 (dati acquisiti dal sito dei Monopoli di Stato). Pertanto, il gettito IRAP derivante dal gioco d'azzardo può essere stimato complessivamente in circa euro 1.560.000, da cui discende un gettito medio per contribuente titolare di slot ed apparecchi da gioco pari a 5.200 euro.

Considerato che non tutti i titolari e gestori delle slot machine e degli apparecchi da gioco procederanno nel breve termine alla disinstallazione, ma si ritiene ragionevole che un terzo di essi procederà in tal senso nell'esercizio 2016 e la restante parte negli esercizi successivi, è possibile stimare le minori entrate per il bilancio regionale per un importo di euro 514.200 € annui, alla cui copertura si provvede mediante il maggiore introito derivante dalla maggiorazione dell'aliquota per coloro che non procedono alla disinstallazione delle macchine da gioco.

 

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Sono indicati la U.P.B. e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 4 .

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente o di parte capitale;

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è assicurata congrua copertura finanziaria mediante il prelievo dal capitolo di spesa U0433110301 acceso al Fondo regionale per le politiche sociali, per euro 90.000, e dal capitolo di spesa 00700110101 relativo al Fondo speciale di parte corrente, per euro 35.500, del bilancio regionale per l'esercizio 2015. Tale somma viene imputata ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della UPB 0.006.001.002.001 "Interventi per la prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Con riferimento alla rimodulazione dell'IRAP, che dispiegherà i suoi effetti a partire dall'esercizio 2016, occorre precisare che le minori entrate conseguenti alla riduzione dello 0,92 % dell'aliquota ordinaria saranno compensate con il maggiore gettito tributario legato all'applicazione dell'aggravio fiscale di cui all'articolo 10 comma 3.

Il comma 5 della norma finanziaria prevede la cosiddetta clausola di salvaguardia che opera automaticamente in modo tale da scongiurare il rischio di mancanza di copertura finanziaria a causa di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, soprattutto per quanto riguarda le minori e/o maggiori entrate.

 

UPB - Capitolo

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Anno 2017

 

UPB U.006.002.001.002 - capitolo U0433110301 "Fondo regionale per le politiche sociali"

 

- 90.000 €

 

-

 

-

 

UPB U.008.001.001 - capitolo U0700110101 "Fondo speciale di parte corrente"

 

- 35.500 €

 

-

 

-

 

Capitolo di nuova istituzione all'interno della UPB 0.006.001.002.001 "Interventi per la prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale"

 

125.500 €

 

125.500 €

 

125.500 €

 

Minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota IRAP

 

-

 

514.200 €

 

514.200 €

 

                                  

Art. 1

(Finalità del provvedimento)

 

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.

 

Art. 2

(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)

 

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle finalità della presente legge:

 

a) i comuni, singoli e associati, e le Aziende sanitarie provinciali (ASP);

b) i soggetti del terzo settore di cui all'art. 14 legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della legge n. 328/2000) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;

c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;

d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1.

 

Art. 3

(Destinatari)

 

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.

2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati.

 

Art. 4

(Competenze della Regione)

 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria:

 

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da G.A.P. nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l'attività del tavolo tecnico regionale osservatori e dell'osservatorio regionale sulle dipendenze;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

c) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito e non, mediante l'osservatorio regionale sulle dipendenze;

d) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;

e) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico;

f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento *e sostegno ai singoli e alle famiglie;

g) svolge attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con le ASP e gli enti locali;

h) sostiene le iniziative delle:

1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata;

i) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare epromuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti;

j) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale;

k) istituisce un gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle ASP, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all'articolo 1, comma 1, e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Calabria, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati e informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'Slot-free — Regione Calabria', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

3. La Regione, tramite le ASP, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n: 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASP, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

4. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

5. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito.

 6. La Regione, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni per l'introduzione di un sistema di regolazione per l'accesso:

 

a) alle aree dedicate all'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito accessibili direttamente dall'utenza in numero superiore a tre;

b) ai locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito.

 

Art. 5

(Istituzione dell'Osservatorio regionale)

 

1. E istituito, a titolo gratuito, l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento regionale competente, che ne assicura il Supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

 

a) l'Assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, che lo presiede;

b) due rappresentanti dei comuni capofila, designati da ANCI Calabria;

c) un rappresentante per ciascuna ASP territoriale;

d) un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato;

e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno un anno;

f) un rappresentante delle associazioni che si occupano di dipendenze.

 

3. L'Osservatorio così istituito, avrà i seguenti compiti:

 

a) relazionare annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.;

b) formulare proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all' articolo 1;

c) istituire un servizio di assistenza e consulenza per la cura e la prevenzione del G.A.P., attraverso l'avvio di un servizio di centralino telefonico e di un consultorio presso le sedi già predisposte presso le ASP di competenza.

 

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito, salvo il riconoscimento di un rimborso spese.

5. È istituito il marchio regionale "Slot-free — Regione Calabria".

6. Il marchio " Slot-free — Regione Calabria" è rilasciato dalla Regione Calabria agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio " Slot-free — Regione Calabria".

 

Art. 6

(Competenze dei comuni)

 

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GA.P., è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale in misura che non sia non inferiore al limite di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti di cui al medesimo comma sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASP, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

4. I sindaci, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell'ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'Slot-free' di cui all'articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

6. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.1. 158/2012.

7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.

 

Art. 8

(Competenze delle ASP)

 

1. Le ASP promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da G.A.P. mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

2. I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano:

 

a) l'attività di accoglienza;

b) la valutazione diagnostica;

c) la presa in carico e cura;

d) il reinserimento sociale della persona affetta da G.A.P.;

e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si occupano di gioco d'azzardo patologico.

 

3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative complesse, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

 

Art. 8

(Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco

e dei gestori dei locali)

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con ANCI Calabria, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

 

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

 

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

 

Art. 10

(Rimodulazione IRAP)

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

2. L'agevolazione di cui al comma 5 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui all'art. 10 commi 1 e 3. In relazione all'agevolazione fiscale tali modalità sono definite anche con riferimento al regime d'aiuto prescelto.

 

Articolo 11

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio in corso in euro 125.500, si provvede mediante prelievo, per euro 35.500, dalla UPB U.008.001.001 - capitolo U0700110101 "Fondo speciale di parte corrente", e per euro 90.000 dalla UPB U.008.001.001 - capitolo U0700110101 "Fondo speciale di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che vengono ridotte del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 125.500,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di un capitolo di nuova istituzione all'interno della UPB U.006.001.002.001 "Interventi per la prevenzione e cura delle patologie di rilievo sociale" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 121.500 per l'esercizio 2016 e in euro 121.500 per l'esercizio 2017; si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, mediante legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

4. A decorrere dall'esercizio 2016, le minori entrate derivanti dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 10, comma 1, stimate in euro 514.200 annui, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 3 del medesimo articolo.

5. A decorrere dagli esercizi successivi al 2017 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione di bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

 

Art. 12

(Norma transitoria)

 

1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l'esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

 

Art. 13

(Dichiarazione di urgenza)

 

1. La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.