Proposta di legge n. 82/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

E' ormai unanimemente riconosciuto che la manutenzione fluviale deve essere considerata quale elemento essenziale per la mitigazione dei rischi di esondazione date le esigue sezioni, spesso artificializzate, che molti corsi d'acqua presentano nell'attraversare territori molto antropizzati.

Infatti, come purtroppo si è palesemente dimostrato in occasione dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato la fascia Ionica Cosentina, la scarsa o nulla azione manutentiva fluviale è stata negli ultimi decenni una delle principali cause di una considerevole quota di danni alluvionali sul territorio nazionale e regionale.

Tale situazione è ancora più evidente sul reticolo idrografico minore, dove il regime idrologico torrentizio, tipico dell'idrologia calabrese, può facilitare l'alternarsi di processi di sovralluvionamento e relativo consolidamento per attecchimento di una rigogliosa vegetazione, oltre che di erosione delle sponde e dell'alveo stesso.

La manutenzione fluviale deve, quindi, essere affrontata come l'insieme delle attività, straordinarie e ordinarie, che garantiscono la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e delle opere su essi insistenti, tenendo presente che si tratta di materia assai delicata in quanto considera aspetti contrapposti come quello della sicurezza idraulica, da un lato, e dell'impatto degli interventi sull'ambiente di territori fragili e preziosi quali i corsi d'acqua e le aree perifluviali dall'altro.

E' pertanto necessario che le norme prevedano attività tecnico-amministrative che presuppongono una conoscenza approfondita di un complesso sistema in cui interagiscono aspetti scientifici pluridisciplinari, amministrativi e vincoli territoriali. Il presente progetto di Legge definisce, nelle more di un auspicabile procedimento di formazione ed approvazione di una legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, le disposizioni urgenti in materia di gestione dei corsi d'acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e per la mitigazione del rischio di esondazione e degli squilibri fisico-ambientali, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il PdL in oggetto individua, quindi, le disposizioni e le norme tecniche, per la  predisposizione degli interventi di manutenzione del reticolo idrografico e delle opere su esso presenti ai fini di prevenire situazioni di pericolo e rischio idraulico, contemplando il rispetto dell'ambiente fluviale, dei processi di dinamica dei sedimenti, dello sviluppo controllato della vegetazione, della funzione di corridoio ecologico del corso d'acqua, anche ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

La stessa proposta, poi - considerati gli effetti che le attività che si propone di disciplinare hanno sui profili della corrente idrica e, conseguentemente, sulla pericolosità e relativo rischio idraulico, oltre che su processi di trasporto solido - impone che la manutenzione fluviale vada considerata ed equiparata ad un'opera idraulica vera e propria e, come tale, oggetto di un progetto o parte di esso, dando specifiche indicazioni sulla:

• gestione dei sedimenti di un corso d'acqua secondo i principi del processo fisico del trasporto solido e del suo bilancio;

• manutenzione e controllo della vegetazione secondo un criterio selettivo basato sull'analisi del coefficiente di scabrezza idraulica e rispetto al pericolo di ostruzione della luce dei ponti di valle causato dalla vegetazione sradicata dalla corrente di piena;

• manutenzione delle opere fluviali secondo un criterio di verifica della loro funzionalità.

Propone in ultima analisi, sempre e comunque nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, la semplificazione procedurale nel caso in cui un progetto di manutenzione contempli attività di rimozione dei sedimenti non assimilabili ad "attività estrattive" prevedendo, laddove possibile, la corretta stipulazione di convenzioni con soggetti privati, con possibilità per gli stessi di alienazione del materiale rimosso.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge, alla luce della norma finanziaria di cui all'art. 7, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale. Infatti, gli interventi di cui all'art.2 comma 2 sono espletati dalla Regione, mediante le risorse già stanziate in bilancio nella UPB U.003.002.004.003 "Interventi per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico", che prevede la necessaria disponibilità - capitolo U0211210401, dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017.

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

 

1. La presente legge detta norme in materia di gestione dei corsi d'acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e per la mitigazione del rischio di esondazione e degli squilibri fisico-ambientali per come individuati dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'approvazione di progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, e dei conseguenti progetti attuativi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d'acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse.

 

Art. 2

(Competenza sulla gestione e manutenzione degli alvei fluviali)

 

1. Nei Bacini Regionali della Calabria sono responsabili della gestione e manutenzione degli alvei fluviali, gli Enti già individuati dalla L.R. 34/2002 (Capo V - Risorse idriche e difesa del suolo) e dalla L.R. n. 14/2015 ("Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della Legge 7 aprile 2014 n. 56"). In particolare per i corsi d'acqua non artificiali:

 

a) le Regioni, nelle more di elaborazione partecipata di una legge generale di riordino delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 14/2015, assumono competenza in ordine alla realizzazione di opere idrauliche e di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio regionale;

b) i Comuni ai sensi del disposto dell'art. 89, della L.R. 12 agosto 2002 n. 34, lettera c), che assegna, a detto ente locale, competenza in ordine alla esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica.

 

2. Alla Regione, secondo il disposto dell'art. 87, comma 1, lettere e), f), h) ed 1) della già citata L.R. 34/2002, per il tramite dell'Autorità di Bacino Regionale (L.R. 35/96), competono inoltre:

 

a) la delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;

b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale;

c) l'emanazione di direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;

d) la stipula, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza.

 

3. Per i corsi d'acqua non naturali restano competenti per la manutenzione gli Enti gestori dei canali artificiali.

4. Sono sempre fatte salve le opere da eseguirsi da parte dei proprietari frontisti per semplice difesa dei loro beni, alle condizioni previste all'art. 95 del R.D. 523/1904.

 

Art. 3

(Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua)

 

1. Le attività di manutenzione degli alvei fluviali, nei Bacini Regionali della Calabria, si attuano previa approvazione, da parte dei soggetti competenti di cui all'Art. 2 della presente Legge, di appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, da sviluppare per ciascuna unità omogenea come definita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. I progetti individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione, di tutela dell'ecosistema fluviale e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.

3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, approva, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, le linee guida, per l'elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:

 

a) l'individuazione dell'unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;

b) la definizione degli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l'obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparla specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell'alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l'alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell'alveo;

c) la definizione dei contenuti minimi di dettaglio relativi ai necessari studi di impatto e valutazioni preventive, ai sensi delle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture interferenti con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio inondazione", già approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, per la realizzazione di interventi di:

 

• manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;

• manutenzione delle altre opere in concessione;

• manutenzione delle sponde naturali;

 

d) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;

e) l'espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica.

 

4. Per l'espletamento dei controlli di cui alla lettera e) del comma 3 del presente articolo la Giunta regionale si avvale del servizio di Sorveglianza Idraulica di cui alle deliberazioni di G.R. n. 644/2009 e 602/2010 gestito dall'Azienda "Calabria Verde" (ex A.FO.R.) e coordinato dall'Autorità di Bacino Regionale;

5. Ai fini di potenziare le capacità attuative in ordine alla predisposizione da parte dei soggetti competenti dei progetti di gestione di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Autorità di Bacino regionale, Università e operatori professionali;

 

Art. 4

(Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua)

 

1. I progetti di manutenzione sono redatti, in attuazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, sulla base di analisi a scala di bacino idrografico.

2. I progetti definiscono gli interventi straordinari e ordinari, la quantificazione economica ed il relativo piano finanziario analizzando l'intero corso d'acqua o la parte di esso idraulicamente significativa, ovvero, in tal caso, il tratto o i tratti che vengono ad essere interessati dagli effetti degli interventi di manutenzione. Essi devono garantire il funzionamento idraulico del corso d'acqua, sia attraverso interventi sull'alveo, che sulle opere idrauliche individuate.

3. Il piano finanziario di cui al comma 2 definisce tra l'altro l'entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d'acqua.

4. In assenza dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua di cui all'art. 3 possono essere redatti i seguenti progetti semplificati di manutenzione:

 

• progetti di manutenzione necessari per evitare un evidente e localizzato aumento del rischio di esondazione che prevedono il solo taglio e rimozione della vegetazione per una superficie non superiore a 5.000 m2, purché sia dimostrato che non aumentano il rischio idraulico a valle. Tali progetti possono contenere le sole analisi conoscitive e di quantificazione della vegetazione da rimuovere;

• progetti di manutenzione, necessari per evitare un evidente e localizzato aumento del rischio di esondazione, che prevedono il prelievo di materiali litoidi per un volume complessivo non superiore a 5.000 m3, purché sia dimostrato che non aumentano il rischio idraulico a valle. Tali progetti possono contenere le sole analisi conoscitive e di quantificazione dei materiali litoidi da asportare e della relativa vegetazione in essa presente.

 

4. Gli elaborati specifici di cui devono essere corredati i progetti di manutenzione, anche con specifico riferimento a quelli semplificati di cui al comma 3 del presente articolo, sono definiti nelle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 3.

 

Art. 5

(Attività di rimozione di sedimenti negli interventi di manutenzione)

 

1. Le attività di rimozione dei materiali litoidi per ridurre i fenomeni di sovralluvionamento dell'alveo, eventualmente previste dai progetti di cui all'art. 4, non sono da considerarsi "attività estrattive". In generale sono permesse attività di rimozione del materiale dagli alvei in caso di interventi di manutenzione quali:

 

a) interventi finalizzati alla conservazione della sezione utile di deflusso, alla eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, al mantenimento o al recupero dell'officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla riduzione delle condizioni di rischio idraulico;

c) interventi in bacini regolati da opere di sbarramento idraulico, al fine di ripristinare la continuità del flusso dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso del bacino, di mantenere l'officiosità idraulica delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali interferenti con lo sbarramento;

 

In ogni caso la rimozione dei sedimenti e gli effetti da essi causati su tratti idraulicamente significativi non devono pregiudicare la stabilità e la funzionalità delle opere idrauliche né delle infrastrutture presenti.

2. Ove possibile e con le appropriate tecniche, il materiale litoide asportato da tratti di alveo a seguito di interventi di manutenzione deve essere utilizzato prioritariamente:

 

a) lungo lo stesso corso d'acqua e sue aree di pertinenza anche secondo l'art. 3 del DPR 14/4/93 individuando opportuni tratti o aree per la messa a dimora e/ o cave dismesse all'interno delle aree fluviali;

b) in eventuali altre destinazioni, anche esterne al demanio fluviale e marittimo. In questo caso le operazioni di rimozione dei sedimenti potranno anche essere effettuate mediante corretta stipulazione di convenzione con soggetti privati, con possibilità per gli stessi di alienazione del materiale rimosso.

 

Art. 6

(Redazione ed approvazione dei progetti di manutenzione ordinaria e

straordinaria dei corsi di acqua)

 

1. I progetti di manutenzione sono redatti, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR 207/2010,

 

a) dai Comuni se il corso d'acqua ricade interamente nel territorio comunale o su corsi d'acqua di competenza provinciale, limitatamente ai progetti semplificati di manutenzione descritti al comma 3 dell'art. 4 della presente Legge, purché la Regione attesti di essere impossibilitata ad intervenire direttamente e dia il proprio nulla osta affinché intervenga il Comune;

b) dai privati, limitatamente ai progetti semplificati di manutenzione descritti al comma 3 dell'art. 4 della presente Legge, purché gli Enti preposti alla redazione dei progetti di manutenzione, attestino di essere impossibilitati ad intervenire direttamente e diano il proprio nulla osta;

c) dalla Regione quando il corso d'acqua ricade all'interno del territorio di più Comuni;

d) dalla Regione nel caso di corsi d'acqua interprovinciali;

e) dagli Enti gestori concessionari, nel caso di manutenzione di canali artificiali.

 

2. Il Progetto di manutenzione dell'alveo, redatto dalle figure descritte nel precedente comma 1, dovrà essere approvato dall'Ente competente alla manutenzione del corso d'acqua, previa acquisizione dei pareri di tutti gli Enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico, resi nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. in sede di conferenza dei servizi.

3. I progetti di manutenzione, per come definiti dall'Art. 4 della presente legge, e redatti ai sensi delle Linee Guida di cui all'Art. 3 comma 3, danno luogo ad interventi che non alterano lo stato dei luoghi e quindi non necessitano di autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lett. a) del D.Igs. n. 42/2004.

4. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e/ o permessi in ogni modo necessari alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, devono subordinare il rilascio dei titoli di competenza alla preventiva verifica del rispetto della presente Legge ed in particolare delle Linee Guida di cui all'Art. 3 comma 3 con particolare riguardo alla sicurezza idraulica, alla tutela dell'equilibrio geomorfologico e geostatico rispettivamente dei terreni e delle opere interessate.

5. Per le attività di asportazione dei sedimenti eventualmente previste dai progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per quelle relative ai progetti semplificati di cui all'art. 4 comma 3 della presente Legge, deve comunque essere preventivamente acquisita l'autorizzazione di cui all'Art. 17 della Legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 ("Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria") e dal relativo regolamento di attuazione.

 

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 8

(Disposizioni finali)

 

1. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.