Proposta di legge n. 8/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Al fine di tutelare e valorizzare i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive e per assicurare la salvaguardia ambientale e culturale e la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo e pastorale della Calabria, la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007, recante “Norme in materia di usi civici”, modificata ed integrata con le LL.RR. 7/2008, 15/2008, 33/2008, 10/2009, 49/2009, 17/2010, 34/2010, 17/2011, 47/2011, 69/2012, 56/2013.

Il provvedimento di che trattasi ha inteso disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.

Tenuto conto che il comma 1 dell’articolo 27 della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 18,  per come modificato dalla L.R. n. 56/2013, art. 5, comma 8, prevede che le istanze del procedimento semplificato debbano essere presentate dagli interessati ai Comuni, a pena di decadenza, entro il 31.12.2014, appare opportuno provvedere ad una revisione del citato comma 1, al fine di estendere il termine di efficacia della Legge Regionale di 1 anno, in attesa dell’approvazione del regolamento da parte della Giunta regionale,  e quindi prorogare il termine fissato dal comma 1, dell’art. 27, della Legge, al 31/12/2015.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

 

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell’articolo 27, della l.r. 18/2007)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite con le parole: “31 dicembre 2015”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.