Proposta di legge n. 79/10^

Relazione

 

I dati della relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali offrono un quadro allarmante: se si considerano il 2013 e il primo quadrimestre del 2014 la Calabria è al terzo posto, dopo Sicilia e Puglia, per numero di atti intimidatori a danno di sindaci e amministratori del territorio. Si contano 155 casi per una percentuale del 12,3 rispetto al dato complessivo nazionale e il 2015 sembra confermare questo andamento di negatività.

Dal 1 gennaio 2015 i primi cittadini dei comuni calabresi di Motta Santa Lucia, Amaroni, Albidona, Zagarise, Tropea, Stefanaconi, Brancaleone e Monasterace hanno già pagato in prima persona il prezzo, soprattutto in termini economici ma anche di perdita della serenità familiare e personale, del ruolo istituzionale che ricoprono, a causa di una serie di attentati, atti intimidatori e minacce che si sono ripetuti più volte anche a danno degli stessi amministratori.

La matura consapevolezza acquisita su questo fenomeno dalle forze dell'ordine e dalle autorità inquirenti rende fiduciosi sulla possibilità di chiarire le matrici e i responsabili degli ultimi episodi. Negli ultimi mesi del 2014 non sono stati pochi i casi all'attenzione della Commissione d'inchiesta per i quali sono stati individuati e arrestati i responsabili. E' un primo segnale positivo, in controtendenza, che aiuta a rompere la solitudine di chi combatte in trincea. Ma la regione può e deve fare di più perché le perdite economiche che i sindaci di piccoli comuni sono sempre più spesso costretti ad affrontare, pesano non poco sui bilanci familiari, compromettendo il proseguo dell'azione amministrativa all'insegna della legalità e dell'interesse collettivo. Nel 1998 la regione Sardegna ha emanato una legge simile, che attraverso la previsione di provvidenze a favore delle vittime di attentati che ricoprono ruoli istituzionali, ha contribuito a fare uscire dal loro isolamento i sindaci, i più colpiti dagli attentati che quotidianamente si registrano a danno delle amministrazioni, offrendosi come deterrente al verificarsi di nuovi accadimenti criminali, vanificati da un efficace intervento della regione. Di fatto la Sardegna, che nel 1998 possedeva il primato nazionale negli attentati contro gli amministratori, superando per tre volte anche la Sicilia, oggi vanta un incoraggiante quarto posto, dopo Sicilia, Puglia e Calabria, che lascia ben sperare se non altro sull'efficacia della legge stessa e sui risultati che si potrebbero raggiungere anche nella nostra regione.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la ratio della presente proposta di legge è quella di offrire una tutela ai sindaci (i più colpiti da atti intimidatori) dei comuni calabresi, nonché agli amministratori locali in genere, attraverso una forma di indennizzo, che potrebbe sembrare anche simbolico, al fine di non fare sentire gli amministratori locali abbandonati dalle istituzioni sovracomunali e, soprattutto, al fine di creare un deterrente a simili azioni criminali, colmando un vuoto legislativo regionale in tal senso.

L'istituzione di un nuovo di capitolo a copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, di importo non superiore ad Euro 100.000,00 annuali, garantirebbe in media il risarcimento dei danni causati da circa 15 attentati perpetrati nei confronti di amministratori dei comuni calabresi, per la maggior parte sindaci, purché presentino i requisiti di risarcibilità elencati nella presente legge. Ciò perché si prevede un importo massimo di Euro 10.000,00 per ogni singolo risarcimento, e comunque non oltre il 60% del danno documentato, pertanto ogni singolo risarcimento può essere di importo anche inferiore ai 10.000,00 Euro. Vengono previsti, inoltre, dei requisiti particolari per l'ottenimento dell'indennizzo dei danni causati da attentati subiti nell'espletamento del mandato o entro un anno dalla cessazione del medesimo, e comunque in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte. All'Art. 2 della presente proposta di legge, ad esempio, si prevede che l'indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento (come nei casi di esistenza di eventuali polizze assicurative). La Regione Calabria, inoltre, può esercitare azione di rivalsa nei confronti dei responsabili eventualmente individuati anche in seguito all'erogazione dell'indennizzo. Vengono altresì previsti obblighi di restituzione dell'indennizzo percepito nei casi in cui venga accertato che l'attentato non sia scaturito da motivi correlati all'esercizio delle funzioni ricoperte o nei casi in cui l'indennizzo non fosse dovuto, prevedendo dei meccanismi sanzionatori.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Legge regionale recante "Misure a favore di Sindaci e amministratori locali vittime di

attentati per causa di servizio".

 

Dall'attuazione della presente legge deriva un impatto finanziario a carico del bilancio regionale in termini di nuove o maggiori spese, che si riepilogano nella tabella seguente.

 

Oneri finanziari per l'esercizio 2015

Articolo

Descrizione della spesa

Spesa corrente (C) o di Investimento (I)

 

Spesa annuale

(A) o

pluriennale (P)

Importo

3, co.4

Indennizzo a favore di amministratori locali colpiti da atti intimidatori o attentati

C

P

100.000 €

 

Oneri finanziari a regime — 2016/2017

Articolo

Descrizione della spesa

Spesa corrente (C) o di Investimento (I)

 

Spesa annuale

(A) o

pluriennale (P)

Importo

3, co.4

Indennizzo a favore di amministratori locali colpiti da atti intimidatori o attentati

C

P

200.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri

La quantificazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 4 è stata condotta mediante l'applicazione del metodo della fissazione di un tetto di spesa: in particolare, definito in 10.000 euro (e comunque non oltre il 60% del danno documentato) l'importo massimo di indennizzo dovuto ad ogni singolo amministratore colpito da attentati o atti intimidatori e considerata congrua la dotazione finanziaria di 100.000 euro, è possibile garantire in media la copertura di circa 15 attentati ogni anno, considerando che ogni singolo risarcimento può essere di importo anche inferiore ai 10.000,00 Euro.

Copertura di circa 15 casi ogni anno ritenuta sufficiente in Calabria, in considerazione del fatto che: secondo i criteri stabiliti nella presente legge, risultano realmente risarcibili soltanto un numero limitato di casi ogni anno; che con l'emanazione della presente legge si prevede che possano ridursi i casi di atti intimidatori avverso amministratori locali; che sono sempre più frequenti i casi in cui vengono individuati i responsabili di simili atti (pertanto, in questi casi non si applica l'indennizzo previsto dalla presente legge e/o si applica azione di rivalsa della Regione Calabria nei confronti dei responsabili); che la maggior parte di simili atti intimidatori (che comunque non sempre provocano reali danni), si esplica statisticamente nell'incendio dell'auto di proprietà del soggetto da colpire e/o incendio della porta di casa e /o garage ecc., casi che molto spesso trovano già altri tipi di coperture (quali polizze assicurative) e, pertanto, non è dovuto l'indennizzo previsto nella presente legge.

 

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria della presente legge è assicurata mediante il prelievo di euro 100.000 dal capitolo U0433110301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali» e la corrispondente imputazione di tale somma ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della Unità previsionale di base 0.007.002.001.002 relativa a "Interventi di solidarietà per i titolari di aziende vittime dell'usura e della criminalità organizzata".

 

Upb e capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

 

UPB U.006.002.001.002 - Capitolo U0433110301 "Fondo regionale per le politiche sociali"

 

- 100.000 €

 

 

 

 

UPB U.007.002.001.002 — capitolo di nuova istituzione "Spese per a favore di Sindaci e amministratori locali vittime di attentati per causa di servizio"

 

100.000 €

 

100.000 €

 

100.000 €

 

300.000 €

 

Totale

 

100.000 €

 

100.000 €

 

100.000 €

 

300.000 €

 

Art. 1

Finalità

 

La Regione Calabria con la presente legge:

 

1. tutela sindaci, assessori e consiglieri comunali, amministratori locali in genere, colpiti da attentati subiti nell'espletamento del mandato e/o in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte;

2. indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti dai soggetti di cui al comma 1.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. L'attentato si presume subìto in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché avvenga nel corso dell'espletamento del mandato o entro un anno dalla cessazione del medesimo.

2. L'indennizzo viene erogato anche nei confronti dei comproprietari delle cose danneggiate o dei familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui all'art. 1.

3. La Regione Calabria, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili eventualmente individuati anche in seguito.

4. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa.

5. Qualora, successivamente all'erogazione dell'indennizzo, venga accertato, anche nel corso di eventuali giudizi, che l'attentato e/o i danni subiti dagli amministratori di cui all'Art. i, seppur nell'espletamento del mandato, non siano scaturiti da motivi correlati all'esercizio delle funzioni ricoperte e/o l'indennizzo non era dovuto, consegue l'obbligo, a carico del soggetto che lo ha percepito, di restituzione delle somme illegittimamente percepite, entro due anni dall'accertamento dell'evento.

6. Nei casi di cui al comma precedente, la Regione Calabria può richiedere la restituzione di quanto versato come indennizzo, entro dieci anni dall'accertamento dell'evento, qualora il soggetto che lo ha percepito non abbia provveduto autonomamente all'obbligo di restituzione di cui al comma precedente, prevedendo, altresì, la sanzione accessoria del pagamento degli interessi legali maturati sulle somme indebitamente percepite, oltre che l'inibizione dal richiedere l'indennizzo anche in futuro.

 

Art. 3

Procedure per l'erogazione dell'indennizzo

 

1. L'indennizzo viene erogato dalla Regione Calabria su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. Può essere erogato un indennizzo fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni soggetto di cui all'Art. 1 ed in ogni caso non oltre il 60% del danno documentato, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili allocate nel capitolo di riferimento.

5. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

6. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

7. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000 per l'esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all'UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico di un capitolo di nuova istituzione all'interno dell'UPB U.007.002.001.002 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 200.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.