Proposta di legge n. 77/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La legislazione italiana (D.M. 18/02/1982, 28/02/1983, Circolare 18/03/1996) impone a chiunque si appresti ad iniziare o che già pratichi un'attività sportiva denominata agonistica dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e dai partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù, di sottoporsi, con periodicità annuale o biennale (a seconda dello sport) ad una visita d'idoneità effettuata da un medico specialista, distinguendo tra quella prevista per l'attività agonistica e quella per l'attività non agonistica.

In particolare la visita medica preventiva d'idoneità agonistica è: OBBLIGATORIA PER LEGGE (D.M. 18/02/1982 e successive integrazioni):

• 1) Per gli atleti dall'età minima agonistica per lo sport praticato (in base al D.M. 18/02/1982) appartenenti a Società Sportive  affiliate ad una Federazione del CONI.

• 2) Per gli sportivi disabili di qualsiasi età (in base al DPCM del 28/11/2003) le cui attività sportive agonistiche sono distinte ad impegno lieve-moderato e ad impegno elevato. Gli esami sono simili a quelli previsti per gli sport agonistici ma adattati alla disabilità (per esempio il test da sforzo si esegue con l'ergometro a manovella).

• CHI STABILISCE L'ETA' UTILE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA SPECIFICA?

Le Federazioni Sportive Nazionali del CONI o gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stabiliscono le modalità e l'età d'inizio per effettuare la visita di idoneità sportiva agonistica specifica.

Nella REGIONE CALABRIA la Legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (G.U. 3° serie Speciale — Regioni n.33 del 01/09/2001) disciplina la Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive.

li numero crescente di atleti che si accingono a svolgere attività agonistica, impone una modifica/integrazione all'attuale legge, in quanto i centri di Medicina dello Sport delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria non riescono a sopperire all'enorme richiesta di certificazione agonistica da parte degli atleti.

Si calcola che annualmente, mediamente, nell'intero territorio calabrese, il 50% degli atleti che svolgono attività agonistica si presentano sui campi di gara senza la necessaria certificazione, e ciò è gravissimo.

Si ritiene, pertanto, necessario, modificare i commi 3 e 4 dell'art. 4 al fine di poter implementare i centri deputati alla certificazione agonistica (come avviene anche per la certificazione non agonistica, ai sensi del D.M. della Salute 08/08/2014), attraverso i! coinvolgimento diretto dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) del Comitato Nazionale Olimpico Italiano (CONI) al fine di dare la possibilità a tutti gli atleti che svolgono attività agonistica di produrre la certificazione senza nessun aggravio per il Servizio Sanitario Regionale.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente legge non produce alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale, in quanto introduce alcune modifiche di carattere meramente ordinamentale alla legge regionale n. 10/2001.

In particolare, il rilascio dell'autorizzazione ai medici dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI per l'espressione del giudizio di idoneità o meno all'attività sportiva agonistica (arti, comma 1, lettera a) rappresenta un semplice atto amministrativo dal quale non derivano effetti finanziari a valere sul bilancio regionale.

La lettera b) del comma 1 amplia la platea dei soggetti deputati allo svolgimento delle visite mediche ed al rilascio delle conseguenti certificazioni di "stato di buona salute" per l'attività ludico-motoria e sportiva non agonistica. Nello specifico, si tratta di medici specialisti in medicina dello sport e dei medici della FMSI del CONI, i quali, possono operare in privato ovvero essere soci della FMSI. Nel primo caso, essi vengono retribuiti quali liberi professionisti; nel secondo, direttamente dal CONI e, quindi, senza alcun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale.

 

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4)

 

1. All'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2001, n. 10 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività motorie e sportive) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il giudizio circa la idoneità o la non idoneità, all'attività sportiva agonistica, viene espresso e redatto in conformità a quanto previsto dal D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni solo ed esclusivamente dai medici del Servizio di Medicina dello Sport e dai medici specialisti di cui all'articolo 12 e dai medici dei Centri di Medicina dello Sport convenzionati con la Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) se ed in quanto autorizzati.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le visite mediche e le conseguenti certificazioni di stato di buona salute, per l'attività ludico-motoria e sportiva non agonistica, possono essere effettuate anche dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali e dai medici specialisti in Medicina dello Sport ovvero dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FSMI) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi del D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute.".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.