Proposta di legge n. 76/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Con l'art. 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, si è provveduto alla soppressione dei Presidenti delle Comunità montane quali soggetti componenti dei Consiglio delle Autonomie Locali, come membri non di diritto, con conseguente riduzione del numero complessivo dei componenti da 35 a 33 e, specificamente, di quelli non di diritto, da 25 a 22, e della relativa spesa.

Pertanto, tale proposta si rende necessaria proprio per raccordare formalmente l'intero testo della I. r. 1/2007 alle modifiche discendenti dalla citata l.r. 11/2015.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale, in quanto trattasi di intervento di manutenzione normativa.

 

Art. 1

(Modifica art. 2)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) la parola "trentacinque" è sostituita dalla parola "trentadue".

 

Art. 2

(Modifiche art. 3)

 

1. All'articolo 3 della I.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue";

b) al comma 1, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;

b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;

c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;

d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;

e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.";

d) la tabella di cui al comma 4 è così sostituita:

 

Provincia

Comuni non

capoluoghi

Piccoli Comuni

Comuni montani

Comuni minoranze linguistiche

Presidenti Consigli comunali

Unioni

di Comuni

Totale

 

CS

 

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

1

 

8

RC

3

1

1

1

//

//

6

CZ

2

1

//

//

//

1

4

KR

1

//

//

//

1

//

2

VV

1

//

1

//

//

//

2

Totale

9

3

3

3

2

2

22

 

Art. 3

(Modifica art. 7)

 

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della I.r.1/2007, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue".

 

Art. 4

(Modifica art. 8)

 

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della I.r. 1/2007, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)".

 

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.