Proposta di legge n. 74/10^

Relazione

 

Il disegno di Legge allegato, vuole favorire l'occupazione nel territorio della Regione Calabria, valorizzando l'intrapresa e la creazione di impresa nel settore agricolo, mettendo a disposizione dei cittadini calabresi i terreni agricoli e/o a vocazione agricola, privilegiando l'imprenditoria giovanile.

Regione Calabria, Calabria Verde, Arssa Calabria e Arsac, dovranno individuare e censire i terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o da locare.

Verrà istituita la stazione appaltante presso il dipartimento individuato dalla Giunta Regionale ed i terreni saranno alienati o locati ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni.

Per favorire l'intrapresa, ed in particolare quella giovanile verranno valorizzati e resi fruibili le agevolazioni che a livello nazionale gli Istituti preposti hanno predisposto, con specifici accordi come solo a titolo esemplificativo, la convenzione stipulata tra ISMEA e Regione Calabria in data 28/5/2015.

Dovranno altresì essere previste e predisposte da parte del Dipartimento 7 agevolazioni e facilitazioni per:

• sostenere i costi di avvio dell'impresa grazie al plurifondo FSE/FESR, e al PON YEI -Garanzia Giovani;

• la formazione dei futuri imprenditori nell'ottica di ottenere il riconoscimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ai sensi D.lgs 99/2004.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale ": Occupazione nel settore agricolo: dismissione e locazione

di terreni agricoli o a vocazione agricola"

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

 

Importo

 

//

//

//

//

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

In merito agli aspetti strettamente finanziari ed agli oneri recati dalle disposizioni previste all'articolo 8, si ribadisce che gli interventi diretti ad agevolare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ed i percorsi formativi necessari ad acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) dovranno essere garantiti unicamente dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020, nell'ambito della quale il Dipartimento competente titolare degli interventi, dovrà assicurare la relativa ammissibilità e copertura finanziaria

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tutte le attività previste, quindi, dovranno essere realizzate dalla Regione con le risorse umane e strumentali esistenti, senza oneri a carico del bilancio regionale.

n. UPB/Capitolo

 

Anno 201....

Anno 201....

Anno 201....

Totale

………….

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. La presente legge detta disposizioni in materia di alienazione e locazione di terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione Calabria, in conformità di quanto previsto dall'art. 66 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. La Regione Calabria, attraverso la Giunta Regionale, individua il dipartimento competente che, con proprie risorse umane e strumentali, cura le procedure di locazione e di alienazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola.

3. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente Legge sul BURC, gli Enti strumentali Calabria Verde, ARSSA e ARSAC, se gestori di immobili di proprietà regionale, trasmettono al dipartimento incaricato ai sensi del comma 2, gli elenchi dei terreni corredati dalla indicazione del valore, dalle attestazioni di assenza dei vincoli di legge e dalla dichiarazione di cessata strumentalità ai fini istituzionali.

4. La Giunta regionale provvede ad inserire i beni cosi individuati nel Piano annuale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, dichiarandone la disponibilità; una quota minima del 20% dei terreni è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola.

 

Art. 2

(Destinazione dei terreni)

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni in oggetto, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 66, comma 1, quinto periodo, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 27/2012, il diritto di precedenza ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dall'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, fermi restando eventuali diritti di prelazione acquisiti da altri soggetti ai sensi della normativa vigente.

2. I terreni rimasti invenduti e/o non locati restano in gestione alla Regione, che tramite gli Enti gestori garantisce la manutenzione, anche straordinaria, dei beni.

 

Art. 3

(Modalità di alienazione dei terreni)

 

1. I terreni individuati sono alienati:

 

a) mediante asta pubblica, se di valore pari o superiore ad euro 100.000,00;

b) mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, se il valore è inferiore ad euro 100.000,00;

c) il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al precedente comma 1 è determinato sulla base dei valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

d) nelle procedure di alienazione di cui al comma 1 è riconosciuta la precedenza ai giovani imprenditori agricoli, al fine di favorire lo sviluppo della imprenditorialità agricola giovanile, fermi restando gli altri diritti di prelazione previsti dalla legge. Una quota superiore alla metà dei beni in questione è destinata ai giovani imprenditori che non abbiano compiuto il 40° anno di età;

e) gli avvisi pubblici predisposti per l'alienazione dei terreni sono redatti ai sensi del Regolamento Regionale 12 del 20 agosto 2009 modificato con la delibera di giunta regionale n. 44 del 20 febbraio 2014 e del Regio Decreto 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche.

 

Art. 4

(Alienazione dei terreni di valore pari o superiore a 100.000,00 euro)

 

1. In relazione ai terreni di valore pari o superiore ad euro 100.000,00 di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il Dipartimento competente, procede all'alienazione mediante asta pubblica con aggiudicazione in favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d'asta determinato ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precedenza di cui all'art. 2, comma 1, così come al D.M. 20 maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola)

 

Art. 5

(Alienazione dei terreni di valore inferiore a 100.000,00 euro)

 

1. L'alienazione dei terreni di valore inferiore ad euro 100.000,00, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), avviene mediante pubblicazione sul sito internet del relativo elenco predisposto dal Dipartimento competente. L'elenco resta in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite on line, da effettuarsi secondo la procedura individuata dallo stesso Dipartimento, possono far pervenire on-line , entro i successivi 45 giorni, offerte al rialzo per l'acquisto dei beni. Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il bene è alienato al miglior offerente, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precedenza di cui all'art. 2, comma 1, così come al D.M. 20 maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola)

 

Art. 6

(Procedura di locazione dei terreni)

 

1. In caso di mancata aggiudicazione dei terreni, ad esito delle procedure di alienazione indicate nei precedenti articoli 4 e 5, si procede alla locazione dei terreni stessi, qualora liberi, secondo le modalità di cui al precedente art. 5 anche per quanto riguarda i terreni di valore superiore a 100.000,00€, previa pubblicazione del relativo elenco sul sito internet del Dipartimento competente.

2. L'elenco dei terreni resta in pubblicazione per 90 giorni, al termine dei quali gli interessati, previo accreditamento al portale delle vendite on line, da effettuarsi secondo la procedura individuata dallo stesso Dipartimento, possono far pervenire on-line, entro i successivi 45 giorni, offerte al rialzo per la richiesta di locazione dei beni. Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il bene è locato al miglior offerente, fermi restando, a parità di offerta, i diritti di precedenza di cui all'art. 2, comma 1.

3. Come al D.M. 20 maggio 2014 (Dismissione di terreni agricoli o a vocazione agricola), la durata dei contratti di locazione non può essere inferiore a 15 anni. A scadenza di rapporto, la Regione con provvedimento amministrativo può manifestare l'interesse per la proroga o la rinnovazione, a cui farà seguito uno specifico atto contrattuale. In ogni caso, tali contratti non possono essere prorogati o rinnovati tacitamente.

 

Art. 7

(Vincolo di destinazione)

 

1. Ai sensi dell'art. 66, comma 8, del citato decreto legge n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, ai terreni alienati o locati ai sensi della presente legge non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

 

Art. 8

(Attività di Regione Calabria - Dipartimento 7 " Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali")

 

1. A supporto delle iniziative di politiche per l'occupazione ed in particolare per quella giovanile, il Dipartimento 7 individua le modalità al fine di agevolare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, dando priorità alla costituzione di forme aggregate dove prevalga la presenza di giovani.

2. Saranno garantiti percorsi formativi necessari ad acquisire i requisiti necessari per il riconoscimento di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ai sensi del decreto legislativo n. 99/2004.

3. Le iniziative di politiche per l'occupazione giovanile e i relativi percorsi formativi sono garantiti dalle risorse comunitarie e nazionali destinate allo sviluppo dell'occupazione, valorizzando gli accordi stipulati tra la Regione e gli Istituti Nazionali proposti.

 

Art. 9

(Disposizioni varie)

 

1. La presente legge è in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 58, commi 3, 4, 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

2. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di dismissione di cui alla presente legge sono destinate alla riduzione del debito pubblico della Regione Calabria.

 

Art. 10

(Clausola dell'invarianza finanziaria)

 

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.