Proposta di legge n. 70/10^

RELAZIONE

 

Il diritto alla salute costituzionalmente garantito va reso operativo ed efficace mediante la predisposizione di reali strumenti. I mezzi assicurati dalla legge regionale in epigrafe rientrano in tale prospettiva. E infatti, le provvidenze concesse ai cittadini calabresi per le prestazioni indotte da particolari patologie, da curare fuori regione, rispondono proprio a tale inderogabile esigenza. In merito va rimarcato che si tratta di patologie le quali richiedono il ricovero presso centri di altissima specializzazione. Un passaggio determinante che caratterizza tale legge è sicuramente l'articolo 2 comma 1, il quale circoscrive tali provvidenze ai nuclei familiari che non superino i 36 mila euro annui. La cifra appare del tutto insufficiente a soddisfare le legittime istanze delle famiglie calabresi. Tale importo, infatti, è del tutto inadeguato a fronteggiare l'emergenza sanitaria che può insorgere a causa di una grave patologia medica che colpisca un componente del nucleo familiare. E d'altronde non è casuale che antecedentemente alla riforma dell'art. 28, comma 1 lett. b) della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, l'importo di che trattasi fosse pari alla somma di € 50 mila euro. Quest'ultima cifra appare decisamente più congrua e coerente con rispetto al contesto socioeconomico regionale e più consono a venire incontro alle necessità di che trattasi. Un ragionevole innalzamento del limite reddituale, funzionale alla fruizione di dette provvidenze, insomma, risponde a un evidente criterio di razionalizzazione della fattispecie in esame.

 

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

 

Sul piano sostanziale, la presente legge, modificando la soglia di reddito lordo familiare per l'accesso alle prestazioni assistenziali per la cura delle patologie elencate all'articolo 1 della 1.r. 8/1999, di fatto amplia il numero dei soggetti beneficiari di tali prestazioni, generando pertanto maggiori oneri per la finanza regionale a valere sul capitolo di spesa del bilancio U0434110501, la cui disponibilità finanziaria deve essere incrementata per assicurare la congrua copertura delle provvidenze erogate ai nuovi beneficiari. La quantificazione e la copertura di tali maggiori spese è meglio delineata nel seguente quadro riepilogativo.

 

Quadro riepilogativo dell'analisi economico — finanziaria

 

Tabella 1— Oneri finanziari

Articolo

Descrizione spesa

Spesa Corrente

(C) o di

Investimento (I)

Spesa Annuale

(A) o

Pluriennale (P)

Importo

 

1

 

Provvidenze per interventi assistenziali a favore dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'art. 1 della l.r. 8/1999

 

C

 

P

 

150.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La determinazione degli oneri derivanti dalla presente legge è stata condotta applicando il criterio della fissazione di un tetto massimo di spesa, che può essere congruamente definito in 150.000 euro. Sulla base degli importi indicati all'art. 3 della l.r. 8/1999, relativi ai rimborsi erogati dalla Regione a favore dei beneficiari degli interventi assistenziali di cui all'art. 1 della l.r. 8/1999, sapendo che l'importo massimo erogabile a ciascun soggetto affetto da gravi patologie ammonta a 2.500 euro (comprensivo di spese di viaggio, soggiorno e pasti) per il trattamento ambulatoriale in Italia, e di euro 3.500 se il trattamento erogato in regime ambulatoriale avviene all'estero, la somma di 150.000 euro consente di assicurare interventi assistenziali ad una platea compresa tra 40 e 60 nuovi beneficiari che presentano un reddito lordo familiare non superiore a 50.000 euro.

 

Copertura finanziaria

Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è necessario rimpinguare il capitolo di spesa U0434110501 del bilancio regionale per l'esercizio 2015, in quanto lo stanziamento ivi indicato, pari a 250.000, risulta esiguo per garantire il finanziamento delle provvidenze a favore dei nuovi beneficiari della presente legge. A tale scopo, il suddetto capitolo di spesa è incrementato di 150.000 euro, prelevando la corrispondente somma dal capitolo U0433110301 acceso al Fondo regionale per le Politiche sociali, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria nel bilancio medesimo. Pertanto, alla luce delle modifiche proposte, il capitolo di spesa U0434110501 avrà una dotazione finanziaria complessiva di euro 400.000 per l'esercizio 2015, rinviando alla legge di approvazione del bilancio ed alla legge di stabilità regionale la copertura degli oneri a regime per gli esercizi successivi, come indicato al comma 3 della norma finanziaria di cui all'articolo 2.

 

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

 

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 le parole "non superi 36.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti : "non superi 50.000,00 euro annui".

 

Art. 2

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio in corso, si provvede con le risorse disponibili all'UPB U.006.002.001.002, capitolo U0433110301, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali», il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 150.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.006.001.002.001, capitolo U0434110501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 300.000, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, cori la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.