Proposta di legge n. 7/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La proposta di legge di modifica alla LR 19/02 scaturisce, fondamentalmente, dalla circostanza che vede il 31 gennaio prossimo quale scadenza di tutti gli strumenti urbanistici del Comuni della Regione che ancora non hanno approvato i Piani Strutturali Comunali in forma singola o associata, oltre ad evitare che i territori comunali rimangano scoperti di pianificazione urbanistica, con il conseguente insorgere di problematiche in tema di tassazione immobiliare e di gestione territoriale.

 

Disciplina urbanistica

L’opportunità di mantenere, al momento, uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali, ancorché datato, si integra al quadro di riferimento per le “politiche del paesaggio” e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli Enti locali, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio, dalla Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che evidenziano un’attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sui danni che possono determinarsi nell’ambito di trasformazioni d’uso del territorio non controllate.

 

Fiscalità urbana

Essendo rimasta inalterata l’incidenza della tassazione immobiliare sulle aree edificabili, che la giurisprudenza ha indicato come applicabile a tutte le previsioni edificatorie contenute nei piani urbanistici generali, la loro decadenza comporterebbe un minore introito erariale per gli Enti locali che vedrebbero drasticamente mutate le previsioni d’entrata dovute alla suddetta tassazione, compromettendo i bilanci previsionali e le liquidità finanziarie.

 

Continuità pianificatoria

La previsione di mantenimento delle previsioni urbanistiche fino all’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico, si rende indispensabile per l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 12 del DPR 380/01, al fine di garantire che non venga realizzata alcuna trasformazione territoriale in difformità allo strumento urbanistico in scadenza, prima che assuma piena efficacia il nuovo strumento, ovvero che abbia ottenuto tutte le verifiche con gli strumenti sovraordinati ed abbia ottenuto i nullaosta in materia ambientale, paesaggistica, e geomorfologica. Condizione che si rende indispensabile alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ovvero di preminenti interessi pubblici sanciti dall’articolo 9 della Costituzione.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente Legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto proroga la vigenza degli strumenti urbanistici generali fermo restando le chiare misure di salvaguardia nel regime tra adozione ed approvazione dei PSC/PSA; oltre alle funzioni dell’esercizio sostitutivo nei confronti dei comuni da parte degli Enti sopraordinati. 

 

 

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 65 della l.r. 19/02)

 

1. Al  comma 2 dell’articolo 65 le parole “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015” .

2. Al  comma 2 ter  dell’articolo 65 le parole “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2015”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.