Proposta di legge n. 69/10^

RELAZIONE

 

In Calabria il ricambio generazionale continua a non essere rappresentativo infatti l'incidenza del 9% dei giovani con meno di 40anni è uguale a quella registrata 10 anni prima e continua ad essere inferiore al dato medio nazionale.

Il basso ricambio generazionale facilita inoltre la persistenza nel Mezzogiorno e in Calabria di quelle "patologie" fondiarie quali i fenomeni di polverizzazione, frammentazione e dispersione della proprietà agraria ed anche la scarsa propensione all'associazionismo ed alla cooperazione.

Tutto ciò costituisce un fattore di rischio per il comparto agroalimentare perché contribuisce ad alimentare l'abbandono dei terreni agricoli ed incide sul ritardo degli investimenti nel settore e sulle difficoltà a implementare le innovazioni scientifiche di processo e di prodotto.

Il governo statale con il decreto ribattezzato "Terre vive", ha avviato la dismissione di terreni dello Stato e il loro riutilizzo agricolo favorendo lo sviluppo del settore e dell'imprenditoria giovanile.

La presente proposta, in analogia alle disposizioni statali, si pone l'obiettivo di rendere produttivi beni e immobili agricoli o a vocazione agricola di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, attualmente inutilizzati, assegnandoli a giovani fino a quarant'anni.

Strappare vaste aree del nostro territorio dallo stato di abbandono, preservandole dai rischi che esso comporta, primo fra tutti il pericolo d'incendio ed il degrado legato all'incuria, comporta ricadute positive sull'ambiente e sull'immagine della Regione, oltre a creare nuove opportunità occupazionali, ancor più urgenti in un contesto di gravissima crisi socio-economica che colpisce soprattutto le nuove generazioni.

Uno dei più rilevanti ostacoli ai nuovi insediamenti giovanili è costituito dall'elevato costo di affitto e di acquisto dei terreni.

A fronte di ciò, considerando il suolo sia un "bene comune" che una risorsa preziosa per il nostro futuro ne discende la necessità di dedicare la massima attenzione alle attività che impattano sugli ecosistemi agrari e forestali, ad evitare la cementificazione ed al dissesto idrogeologico conseguente alla diminuzione ella SAU ed ai processi di desertificazione.

Appare perciò evidente, a fronte di circa 380.000 ettari di terreni demaniali a vocazione agricola presenti in Italia, che ci sono le condizioni per incentivare la presenza dei giovani imprenditori in agricoltura proprio attraverso l'uso del demanio per arrivare al recupero produttivo delle terre sia della Regione che degli Enti controllati e dei Comuni sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 66 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito nella legge n. 27 del 24 marzo 2012 che prevedono l'alienazione con diritto di prelazione per i giovani imprenditori agricoli.

La presente Proposta di legge è composta da 5 articoli.

Nel primo si intende promuovere l'accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà della Regione, degli Enti controllati e dei Comuni onde favorire il ricambio generazionale frenando fenomeni come la desertificazione, l'erosione, il dissesto idrogeologico.

Nel secondo si individuano le disposizioni per procedere alla individuazione dei terreni, fino alla compilazione di un inventario degli stessi.

Nel terzo si definiscono le procedure della Regione e dei Comuni per il conferimento degli immobili ai giovani agricoltori, singoli o associati in cooperative e alle cooperative sociali con fatturato derivante dalle attività agricole prevalente, sulla base di appositi bandi pubblici.

Il quarto contiene norme volte a favorire il recupero produttivo delle terre in stato d'abbandono. Il quinto, la norma finanziaria, non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non producono alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale.

 

Art. 1

Finalità

 

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

 

a. per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b. per il consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

 

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

 

Art. 2

Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici

 

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARCEA, su delega della Giunta regionale e in raccordo con il Dipartimento 4 — Bilancio e Patrimonio, predispone l'elenco annuale con relativa cartografia dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ARCEA, previa definizione di specifici accordi con gli enti locali e gli altri enti pubblici, predispone un inventario con idoneo supporto cartografico delle aree agricole di proprietà pubblica rendendolo accessibile al pubblico tramite il proprio sistema informativo.

 

Art. 3

Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori

 

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente ai regolamenti di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. Le strutture regionali competenti in materia, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente provvedono all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), dei terreni contenuti in tali elenchi e idonei al conferimento a giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni, singoli o associati e alle cooperative sociali di cui all'art.2 comma 1.

2. I comuni provvedono, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013 e le cooperative sociali di cui all'art.2 comma 1

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono inserite nell'inventario previsto al comma 2 dell'articolo 2.

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli Enti Locali e agli altri Enti Pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali devono prevedere esclusivamente l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali di cui all'art.2 comma 1. Le locazioni devono prevedere il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

 

Art. 4

Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli

 

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico devono essere preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, devono essere attivate le procedure di cui all'articolo 16 della 1. 203/82.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a euro 5 mila e non superiore a euro 50 mila e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

 

Art.5

Clausola di invarianza finanziaria

 

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.