Proposta di legge n. 68/10^

RELAZIONE

 

L’Agricoltura Sociale è l'insieme delle pratiche svolte congiuntamente da aziende agricole (singole e/o associate), associazioni, cooperative sociali anche in collaborazione con altre organizzazioni del terzo settore, con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici territoriali che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo ecocompatibile e multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo di Persone, anche temporaneamente, svantaggiate/disagiate. L'agricoltura sociale trova il proprio fondamento nei valori della Carta costituzionale e, in particolare, nell'art. 3 che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; e nell'art. 44 che finalizza l'intervento pubblico in agricoltura alla cura della qualità del territorio e al perseguimento della giustizia sociale. Il suo valore etico si iscrive, dunque, nel carattere universalistico dei diritti umani fondamentali e, in particolare, di quelli riferiti all'inclusione sociale di tutti, senza distinzione, e all'accesso equo alle risorse della Terra, ora e in futuro, per fare in modo che ognuno sia libero di poter contribuire al bene comune E'uno strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali — in maniera diretta o attraverso associazioni preposte — possono applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini. La forma di aggregazione finalizzata all'applicazione di tali politiche è la cosiddetta fattoria sociale che svolge la propria attività agricola in modo integrato a vantaggio dei soggetti deboli e in collaborazione con istituzioni pubbliche. Oggi l'Unione Europea definisce l'agricoltura sociale come "il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell'ambiente, nonché garanzia dell'approvvigionamento alimentare" e ne ribadisce lo status di soggetto privilegiato per le politiche di welfare dei suoi stati membri. Sulla base della definizione precedentemente data, l'agricoltura sociale non è per sua natura un intervento settoriale, ma una pratica che fa dialogare settori e politiche di sviluppo (agricoltura, ambiente, sanità, sociale, formazione, ecc.), territori (urbano, rurale, aree di pianura e aree interne, ecc.), soggetti (agricoltore, cooperative sociali, Associazioni, enti locali, ASP, distretti scolastici, enti periferici dello Stato, enti di ricerca, ecc.), competenze (agricole, socio-sanitarie, educative, formative, assistenza infanzia e anziani, ecc.).

L'AS si caratterizza per la presenza attiva di più soggetti che progettano e gestiscono le attività; si tratta spesso di accordi realizzati a livello locale (piani socio sanitari di zona, protocolli d'intesa, accordi di programma, ecc.) che rispondono a esigenze specifiche mettendo in sinergia competenze e professionalità disponibili al fine di offrire servizi di welfare di comunità.

In Calabria non si sono ancora sviluppate appieno esperienze di aziende agricole che declinano la multifunzionalità con le attività di carattere sociale. Sull'entità del fenomeno non esistono dati ufficiali, tuttavia, in Calabria, le aziende che praticano agricoltura sociale, ancora poco nota e conosciuta ai più, sono poche, spesso invisibili alle statistiche ufficiali e alle politiche di sviluppo e incapaci di creare relazioni formali e codificate con le istituzioni e il territorio. In Calabria, le aziende agricole presentano un discreto dinamismo ed innovazione, seppur ancora puntiforme, frammentato e disorganico, circa la produzione di beni pubblici in campo sociale.

Quello che è difficile nel promuovere l'agricoltura sociale non è la pratica in sé, ma l'organizzazione del sistema di governo della stessa agricoltura sociale. In tema di agricoltura sociale assume rilevanza il concetto dell'integrazione delle politiche, dei territori, delle competenze e dei soggetti. La produzione di servizi da parte delle aziende agricole che praticano agricoltura sociale riguarda diversi destinatari (minori, anziani, disabili, quote sociali deboli, ecc.), diversi servizi (inclusione sociale, recupero terapeutico, assistenza, inserimento lavorativo, ecc.), diversi partner (enti locali, ASP, distretti scolastici, terzo settore — cooperazione e volontariato - centri per l'impiego, istituti di pena, ecc.), diversi settori (agricoltura, sociale, sanità, ambiente, qualità della vita, formazione, giustizia, ecc.) e diverse competenze (agricoltori, equipe socio-sanitarie e psico-pedagogiche, ecc.) fino alla costruzione di reti e partenariati locali.

La presente proposta di legge tende a traguardare l'obiettivo di organizzare il sistema di governo dell'agricoltura sociale in Calabria e di creare un rapporto organico con le politiche nazionali.

La legge è composta da nove articoli. Nel primo vengono definite le finalità generali della legge. All'articolo 2 vengono definiti i soggetti che possono esercitare l'attività di agricoltura sociale e declinate le attività specifiche che gli stessi possono sviluppare. L'articolo 3 sviluppa le modalità operative attraverso cui realizzare gli obiettivi della legge e nello specifico, attraverso l'adozione di un regolamento regionale, tutte le caratteristiche di merito del sistema regionale di AS. L'articolo 4 stabilisce le attività a sostegno che la Regione Calabria intende sviluppare a sostegno dell'Agricoltura sociale. Con l'articolo 5 si prevedono l'istituzione, i compiti e i componenti dell'Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Sociale. L'articolo 6 prevede l'istituzione dell' Albo Regionale delle fattorie sociali e la creazione di una rete regionale delle stesse. L'articolo 7 stabilisce il sistema di monitoraggio. L'articolo 8 prevede l'abrogazione delle parti della Legge Regionale 14/2009 che tratta delle fattorie sociali. Gli ultimi due articoli trattano della norma finanziaria e dell'entrata in vigore.

 

Relazione finanziaria

 

Sotto il profilo finanziario agli interventi previsti all'articolo 4 è assicurata congrua copertura mediante le risorse comunitarie di cui alle Misure Misura 6 azione 2 - per 7 milioni di euro; misura 6 azione 4 — per 8 milioni di euro e misura 7 — per 11 milioni di euro dl PSR 2014-2020 della Regione Calabria per quanto compatibili.

La costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 5 non genera effetti finanziari a valere sul bilancio regionale: infatti tale organismo è istituito presso i dipartimento regionale competente, che quindi metterà a disposizione locali, personale, materiale di cancelleria, ecc. senza comportare aggravi di costo rispetto a quelli previsti nell'apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2014 dedicata alle spese di funzionamento della Giunta regionale. Inoltre, come esplicitato nell'articolato ai componenti dell'Osservatorio non è attribuito alcun compenso o rimborso spese.

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La Regione Calabria promuove, anche attraverso gli atti e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle comunità locali su tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

2. La Regione promuove lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali del welfare regionale attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali

3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge, per "agricoltura sociale" si intendono le attività esercitate da:

 

a) imprese agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata, integrano in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali secondo le finalità di cui all'articolo 1 che sono condotte secondo criteri, di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del successivo comma 2, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile

b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

 

2. I soggetti di cui ai punti precedenti potranno realizzare le seguenti attività:

 

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

e) attività di cui alla Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31 "Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali".

 

Art. 3

Modalità operative

 

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento adotta proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 2, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Nel medesimo regolamento, sono definiti, altresì, i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui all' articolo 2 - comma 2 sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'art. 6, nonché le modalità di monitoraggio e controllo e la formazione minima degli operatori. Il regolamento stabilirà la composizione numerica, per singola categoria, dei rappresentanti dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 5. Nel medesimo regolamento la regione stabilirà le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'eventuale adeguamento ai prescritti requisiti. Dal riconoscimento degli operatori di cui ai punti precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le attività di cui all' articolo 2 - comma 2 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1,  comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

3. Le attività di cui all' articolo 2 - comma 2 sono realizzate, ove previsto dalla  normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, con gli enti pubblici competenti per territorio attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Art. 4

Interventi a sostegno

 

1. Nella realizzazione dei piani regionali di sviluppo rurale, dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale la Regione Calabria promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine 1à regione promuove tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici a tal fine la stessa si doterà di due strumenti, da definire in sede di predisposizione del regolamento di cui all'articolo 3 comma 1:

- Logotipo di identificazione delle fattorie sociali

- Marchio di qualità sociale

3. La Regione arricchisce, inoltre, l'offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano.

4. La Regione Calabria promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

- Alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

- La Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

5. La Regione si adopera affinché le istituzioni pubbliche regionali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

6. La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.

 

Art. 5

Osservatorio regionale delle fattorie sociali

 

1. Presso il Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

 

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

 

2. Dell'Osservatorio fanno parte:

 

a) soggetti istituzionali regionali: Dipartimento Agricoltura, Dipartimento Programmazione, Dipartimento sviluppo economico, lavoro, formazione e politiche sociali, Dipartimento Tutela della salute e politiche sanitarie, Dipartimento Istruzione e cultura

b) soggetti pubblici: ALACI e API, Azienda Sanitaria, Distretti scolastici, Enti periferici dello Stato

c) organismi intermedi rappresentativi di interessi collettivi: Organizzazioni Professionali Agricole, Terzo settore, Associazioni sociali, Cooperative, AssoGAL, Forum regionale sull'Agricoltura Sociale

 

3. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.

 

4. L' Osservatorio partecipa alla rete di osservatori regionali costituita a livello nazionale.

 

Art. 6

Albo e rete delle fattorie sociali

 

1. E' istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali  operanti in Calabria. L'Albo è tenuto presso il Dipartimento Agricoltura ed è aggiornato annualmente.

2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali  con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

 

Art. 7

Monitoraggio e valutazione

 

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:

 

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'art. 6;

b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 5 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c) le misure di sostegno di cui all'art. 4 attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

 

Art. 8

Disposizioni transitorie

 

1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogato il: Capitolo III e i relativi articoli 26-27-28 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 - "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole".

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede attraverso le risorse comunitarie disponibili nelle seguenti Misure : Misura 6 azione 2 - per 7 milioni di euro; misura 6 azione 4 — per 8 milioni di euro e misura 7 — per 11 milioni di euro dl PSR 2014-2020 della Regione Calabria per quanto compatibili.

2. Dall'attuazione dell'articolo 5 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente nella apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015.

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.