Proposta di legge n. 66/10^

Relazione

 

La presente proposta di modifica della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 "Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo" si prefigge la razionalizzazione delle azioni a favore dei calabresi nel mondo attraverso l'eliminazione della discrasia creatasi tra la sempre più carente dotazione finanziaria ed il costo complessivo degli interventi previsti dalla stessa legge.

L'intento è quello di raggiungere una corretta ridistribuzione della spesa regionale a favore della mobilità dei calabresi che, nonostante i cambiamenti sociali intervenuti, continua ad esistere. In un contesto di crisi economica, finanziaria e sociale, torna a crescere il fenomeno emigratorio e della mobilità delle persone che rivendicano e ricercano un lavoro. L'Italia, oltre che paese di immigrazione, è di nuovo un paese che alimenta significativi flussi di emigrazione giovanile anche se coloro che oggi lasciano la Calabria vivono situazioni diverse da quelle vissute dai loro predecessori. In chi parte c'è una maggiore preparazione scolastica, qualificazione e professionalizzazione. Per venire incontro alle mutate esigenze del fenomeno migratorio è necessario ridurre, concentrare, riorganizzare gli interventi e ripensare i ruoli degli organismi deputati alla rappresentanza delle comunità dei calabresi emigrati, incoraggiare il lavoro in rete delle Associazioni, finalizzare i contributi alla realizzazione di progetti significativi ed investire sui responsabili delle associazioni per l'accoglienza dei nuovi emigrati.

Sul piano operativo, con la presente proposta di modifica, si intende, quindi, introdurre la possibilità, per le associazioni iscritte nell'apposito registro regionale, di accedere a contributi per lo svolgimento di attività d'accoglienza (art. 13 lettera d) della presente proposta di legge). I nostri connazionali emigrati da tempo e organizzati in comunità stabili, essendo possessori di esperienza, conoscitori delle realtà locali e soprattutto delle difficoltà incontrate, possono contribuire all'integrazione dei nuovi immigrati ed indirettamente al rafforzamento dei rapporti all'interno delle collettività emigrate. Le associazioni iscritte nel registro regionale dell'Emigrazione ampliano il loro ruolo, si svecchiano e diventano organismi accoglienti per la nuova mobilità giovanile, caratterizzata da una richiesta di maggiore flessibilità che implica il fare rete e la creazione di nuove forme di collaborazione anche economiche sul territorio dalle quali, non va escluso, potrebbero generarsi importanti ritorni economici. Da qui l'idea di introdurre l'obbligo per tutte le associazioni e confederazioni iscritte all'albo regionale, di comunicare un indirizzo di posta elettronica per qualsiasi comunicazione tra associazioni e tra associazioni e la Regione Calabria (art. 13 lettera c) della presente proposta di legge), e l'introduzione della videoconferenza per svolgere le riunioni del Comitato Direttivo della Consulta (art. 17 comma 3 della presente proposta di legge) al fine di applicare da un lato innovazione tecnologica ed ottenere dall'altro un notevole risparmio per la Regione Calabria che, ad esempio, fino ad oggi inviava alle associazioni iscritte lettere raccomandate estere per qualsiasi comunicazione.

Di conseguenza, vengono riviste le modalità di concessione ed erogazione di contributi alle associazioni con l'abolizione del contributo fino a euro mille per le spese di funzionamento a favore dell'introduzione della contribuzione, fino al 60% della spesa documentata (e comunque non oltre il tetto di Euro 5.000,00), per iniziative dirette allo svolgimento di attività d'accoglienza dei nuovi immigrati (art. 13 lettera d) della presente proposta di legge), utilizzando . Viene, pertanto, introdotta una selezione più rigida nell'erogazione dei contributi (il cui ammontare può essere anche aumentato rispetto al passato) creando meno spesa, non più erogati "a pioggia", ma bensì dietro apposita verifica preventiva (sempre nei limiti delle risorse disponibili già allocate nel capitolo di riferimento) secondo i criteri stabiliti all'art. 27 della L.R. 54/2012, finanziando soltanto iniziative ritenute assolutamente meritevoli e da cui potrebbero derivare benefici per la Regione Calabria, in termini di immagine ed anche economici.

Viene dato il giusto risalto alle iniziative a favore dei giovani calabresi residenti all'estero con particolare riguardo allo studio dell'italiano, della formazione specialistica post universitaria e della diffusione della cultura, privilegiando anche la comunicazione e l'informazione attraverso un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero (art. 8 lettera b) della presente proposta di legge).

L'obiettivo di riequilibrio tra dotazione finanziaria e spesa implica necessariamente una modifica nella composizione della Consulta regionale dei calabresi all'estero. Viene, a tal proposito, introdotta una sensibile riduzione del numero dei componenti che, oltre a rendere l'organo consultivo della Regione più snello, consente uno svolgimento dei lavori più razionale ed efficace e soprattutto porta ad un importante taglio dei costi concernenti le assemblee annuali. La nuova composizione, se si escludono il Presidente della Giunta regionale ed il Consigliere regionale delegato all'Emigrazione, passa da cinquantasette a ventisei unità con una evidente riduzione dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, senza, peraltro, impedire l'introduzione di importanti novità quali il rispetto della rappresentanza di genere (art. 14 della presente proposta di legge).

Analoga riduzione è stata operata per il Comitato Direttivo della Consulta che passa da otto a cinque componenti (art. 18 della presente proposta di legge).

Razionale è anche la scelta di ridefinire il ruolo dei consultori, ampliando, ove occorra, la loro competenza territoriale ad altri paesi sprovvisti di rappresentanza.

La disponibilità, la trasmissione e la fruibilità dell'informazione vengono privilegiate in modalità digitale, attraverso la realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero ed i loro discendenti.

Sempre operando in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità, viene agevolato il raccordo tra l'Ufficio Emigrazione e gli Uffici Culturali, Turistici e di Cooperazione Internazionale della Giunta, inserendo in più parti del testo della legge la locuzione "...la Giunta regionale tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo...". Ciò al fine di creare una sinergia tra l'Ufficio Emigrazione della Regione Calabria e gli altri dipartimenti, onde poter lavorare di concerto, intercettando e sfruttando le potenzialità contenute nella programmazione comunitaria; verificando anche la possibilità di finanziare progetti ritenuti meritevoli per le associazioni dei calabresi nel mondo (visti i pochi fondi in dotazione nel bilancio regionale), utilizzando pertanto anche fondi di altri dipartimenti, nelle materie di riferimento che possano interessare il settore emigrazione (come ad esempio, cultura, turismo, internazionalizzazione), perseguendo l'obiettivo comune di un ritorno di immagine ed anche economico nei confronti della Calabria e dei calabresi che vivono all'estero. Con la presente proposta di legge si vuole anche attribuire un nuovo ruolo all'Ufficio Emigrazione, che deve svolgere una azione di raccordo tra i vari dipartimenti. L'Ufficio Emigrazione deve, dunque, essere non solo un ufficio che eroga contributi alle associazioni e fondazioni all'estero iscritte presso l'albo regionale, ma anche di coordinamento delle politiche regionali a favore dell'emigrazione, in grado di sfruttare le sinergie createsi con i dipartimenti che usufruiscono di fondi comunitari (cultura, turismo, internazionalizzazione, politiche sociali, agricoltura ecc.), in modo da indirizzare, consigliare, informare le associazioni iscritte all'albo (anche via web o posta elettronica) su iniziative, bandi, progetti alle quali partecipare.

La riconoscenza a quei calabresi che hanno onorato la Calabria nel mondo, viene provata attraverso il conferimento di attestati di benemerenza da consegnare ai premiati durante l'istituita Giornata dell'Accoglienza che sostituisce l'ormai anacronistica Giornata dell'Emigrante (art. 10 della presente proposta di legge), senza aumentare alcun costo rispetto al passato.

Per dare maggior risalto all'attenzione che si vuole riservare ai nostri corregionali sparsi in tutto il mondo viene istituita la figura dell'Ambasciatore dei Calabresi nel mondo, persona scelta quale rappresentante della Calabria per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse, che svolge la propria attività a titolo gratuito, pertanto, senza gravare sul bilancio regionale (art. 11 della presente proposta di legge).

Non ultimo, si è passati all'uso di una nuova terminologia che contempla 'i Calabresi nel mondo' e non "gli Emigrati" definizione, la prima, più consona ad un mondo globalizzato.

In conclusione, la ratio della presente modifica è di rendere produttiva la spesa affrontata con i pochi fondi in dotazione, riducendo da un lato alcuni costi (con la previsione della riduzione dei membri della consulta e del comitato direttivo, l'eliminazione di contributi per spese di funzionamento, riduzione di spese per comunicazioni con le associazioni introducendo l'obbligo di comunicazioni a mezzo posta elettronica e l'utilizzo di videoconferenze, ecc.), e attraverso un'organica e razionale ridistribuzione degli incentivi lungo un percorso di rinnovamento legato alle mutate esigenze di mobilità dei calabresi di oggi.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Titolo : Legge regionale recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54, Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo".

 

Dall'attuazione della presente legge derivano consistenti risparmi di spesa per il bilancio regionale che sono sintetizzati nella tabella seguente. Essa evidenzia gli articoli della presente legge dai quali si evince un contenimento della spesa, l'importo dei risparmi che si conseguiranno ed i criteri adottati per la loro quantificazione.

Articolo

Descrizione risparmio di spesa

importo

Criteri di quantificazione

 

1

 

Eliminazione del contributo della Regione per la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali dei calabresi residenti all'estero

 

50.000 €

 

Quantificazione desumibile dal comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 54/2012 relativo alla norma finanziaria. Dato che tali contributi sono previsti solo nell'anno di riferimento  delle consultazioni elettorali regiona-li, si precisa che tali risparmi non si riflettono nel triennio 2015 — 2017 del bilancio pluriennale, ma dispiegheranno i loro effetti nell'esercizio 2019, anno delle future elezioni regionali

 

2, co. 1           

 

Eliminazione dei contributi per il riscatto ai fini pensionistici e buonuscita a favore dei beneficiari di cui all'art. 3 della l.r. 54/2013

 

10.000 €

 

Sulla scorta della ripartizione dei contributi straordinari erogati a favore degli emigrati anziani residenti oltreoceano e dei rimpatriati dai Paesi dell'America Latina in eccezionali condizioni di bisogno, per come previsto nel Piano per l'anno 1999 degli interventi straordinari a favore dei lavoratori emigrati e dei lavoratori stranieri immigrati e delle loro famiglie, è possibile stimare un  risparmio di euro 10.000.

 

3

 

Eliminazione dei contributi regionali erogati a favore dei lavoratori calabresi rimpatriati al fine di avviare nuove attività produttive

 

25.000 €

 

Importo massimo definito nell'articolo 6 della l.r. 54/2012

 

8

 

Sospensione della redazione, pubblicazione, diffusione di un periodico e della divulgazione di pubblicazioni multimediali ed altre opere significative di autori calabresi         

 

5.000 €

 

Quantificazione effettuata sulla base degli importi indicati nei  decreti dirigenziali di impegno di spesa di liquidazione delle somme necessarie alla stampa, traduzione, spedizione e diffusione della rivista "I Calabresi nel mondo" ed altre pubblicazioni

 

14, 15, 21

 

Contenimento delle spese di partecipazione e dei rimborsi spese per missioni per le riunioni della Consulta regionale dei calabresi nel mondo e del Comitato direttivo, per effetto della riduzione dei componenti

 

27.420 €

 

Sapendo che lo stanziamento in bilancio riferito alle spese per la Consulta è pari a 50.000 euro (riferito ai 62 componenti) e considerato che i componenti si riducono a 26, le spese ammontano ad euro 22.580, con un risparmio di euro 27.420

 

Pertanto, il contenimento complessivo della spesa derivante dalle suddette disposizioni è pari complessivamente ad euro 117.420, di cui 67.420 euro a valere a partire dall'esercizio 2015 nell'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, mentre i risparmi di cui all'articolo 1, pari ad euro 50.000, dispiegheranno i loro effetti nell'esercizio 2019, anno delle consultazioni elettorali regionali.

La presente legge implica altresì un impatto finanziario a carico del bilancio regionale in termini di nuove o maggiori spese, che si riepilogano nella tabella seguente.

 

Oneri finanziari per l'esercizio 2015

Articolo

Descrizione della spesa

Spesa corrente (C) o di

Investimento (I)

Spesa annuale

(A) o

pluriennale (P)

Importo

 

13, co.1, lettera e)

 

Contributi a favore delle associazioni, federazioni e confederazioni per attività e progetti sociali, culturali, informativi,formativi,promozionali e per iniziative volte a favorire 1'integrazione

 

C

 

P

 

30.000 €

 

21

 

Spese per rimborsi spese per missione per i componenti della Consulta regionale dei calabresi nel mondo

 

C

 

P

 

22.580 €

 

 

 

Oneri finanziari a regime — 2016/2017

Articolo

Descrizione della spesa

Spesa corrente (C) o di

Investimento (I)

Spesa annuale

(A) o

pluriennale (P)

Importo

 

13, co.1, lettera e)

 

Contributi a favore delle associazioni, federazioni e confederazioni per attività e progetti sociali, culturali, informativi,formativi,promozionali e per iniziative volte a favorire 1'integrazione

 

C

 

P

 

60.000 €

 

21

 

Spese per rimborsi spese per missione per i componenti della Consulta regionale dei calabresi nel mondo

 

C

 

P

 

45.160 €

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri

La quantificazione degli oneri di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e) è stata condotta mediante l'applicazione del metodo della fissazione di un tetto di spesa: in particolare, definito in 5.000 euro l'importo massimo di un contributo concedibile alle associazioni per lo svolgimento delle iniziative elencate alle lettere a) e b) dell'articolo 16 della l.r. 54/2012 e considerata congrua la dotazione finanziaria di 30.000 euro, è possibile garantire la realizzazione di 6 progetti ogni anno.

La disposizione relativa ai rimborsi spese per missioni per i componenti della Consulta regionale, non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari rispetto a quelli previsti a legislazione vigente ed indicati nel capitolo 06201061601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Sebbene siano di importo inferiore a quelli attualmente riconosciuti in virtù della riduzione dei membri, si ritiene comunque utile operare una quantificazione degli stessi: in particolare, sapendo che lo stanziamento in bilancio riferito alle spese per la Consulta è pari a 50.000 euro (riferito ai 62 componenti) e considerato che i componenti si riducono a 26, le spese ammontano ad euro 22.580, con un contenimento pari ad euro 27.420.

Occorre altresì precisare che l'istituzione della Giornata dell'accoglienza in sostituzione della Giornata dell'emigrante (art. 14 l.r. 54/2012) non introduce nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto una simile ricorrenza è già prevista nella legge regionale vigente, trovando la relativa copertura finanziaria nel capitolo U 6201061601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta una disponibilità.

 

Copertura finanziaria

Upb e capitolo

Anno

2015

Anno

2016

Anno

2017

Totale

U.006.002.001.006 "Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione" capitolo 06201061601 "Spese per l'attuazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 in materia di relazioni tra regione Calabria e comunità calabresi nel mondo"

 

52.580 €

 

52.580 €

 

52.580 €

 

157.740 €

 

Totale

 

52.580 €

 

52.580 €

 

52.580 €

 

157.740 €

 

Art. 1

(abrogazione dell'art. 4 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 4 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 2

(modifica dell'art. 5 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. al comma 1 dell'art. 5 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) dopo la parola Calabria sono aggiunte le parole "nella misura massima di euro 500,00"

b) la lettera e) è abrogata.

 

2. Al comma 3 sono soppresse le parole "e ai soggetti di cui al comma 1, lettera e)" .

 

Art. 3

(abrogazione dell'art. 6 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 6 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 4

(modifica dell'art. 7 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Al comma 1 dell'art. 7 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 le parole "La Regione" sono soppresse e sostituite con le parole "La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all'art. 17 della presente legge," .

 

Art. 5

(modifica dell'art. 8 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. al comma 1 dell'art. 8 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 le parole "La Regione" sono soppresse e sostituite con le parole "La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all'art. 17 della presente legge,".

 

Art. 6

(modifiche  dell'art. 9 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'articolo 9 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. La Regione favorisce, attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i Paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 15 della presente legge.

4. La Regione, con il concorso e la collaborazione delle associazioni iscritte nel registro di cui all'art. 15 della presente legge, favorisce l'integrazione dei calabresi che si sono trasferiti per ragioni di lavoro e/o studio.”.

 

Art. 7

(modifica dell'art. 10 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Al comma 1 dell'art. 10 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54, dopo la parola "incentiva" sono aggiunte le seguenti parole "tramite gli assessorati competenti" .

 

Art. 8

(modifiche dell'art. 11 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Al comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole "all'estero" sono sostituite con le parole "nel mondo" ;

b) dopo la parola "professionali" sono aggiunte le seguenti parole: ", alla realizzazione di un portale web dedicato alle politiche regionali per l'emigrazione e all'incontro telematico tra calabresi residenti in Calabria, in Italia e all'Estero ed i loro discendenti";

c) le lettere a), b), c) e d) sono abrogate.

 

Art. 9

(abrogazione dell'art. 12 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 12 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 10

( sostituzione dell'art. 13 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 13 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 13

(Riconoscimenti ai cittadini illustri di origine calabrese —

Giornata dell'Accoglienza)

 

1. Il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerenza a cittadini illustri di origine calabrese che hanno operato fuori regione onorando il nome della Calabria.

2. Il riconoscimento consiste in un diploma di onore e/o in una opera di alto valore simbolico appositamente realizzata.

3. È istituita, con cadenza annuale, la Giornata dell'Accoglienza.

4. La consegna degli attestati di benemerenza, di cui al comma 1, è effettuata ai premiati in occasione della Giornata dell'Accoglienza, alla presenza delle principali autorità calabresi.

 

Art. 11

(sostituzione dell'art. 14 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 14 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 14

(Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta del Consigliere regionale delegato all'Emigrazione, nomina l'Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo.

2. L'Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo ha funzioni di rappresentanza della Regione Calabria tra le comunità calabresi all'estero.

3. L'Ambasciatore dei Calabresi nel mondo è persona scelta per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse.

4. L'Ambasciatore dei Calabresi nel mondo, svolge la carica a titolo gratuito.

 

Art. 12

(modifiche  dell'art. 15 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'articolo 15 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole "gli enti e le istituzioni che abbiano una sede nel proprio territorio" sono soppresse e sostituite dalle parole "con sede in Calabria". La parola "duecento" è sostituita dalla parola "cinquanta". Le parole "all'estero" sono sostituite con le parole "nel mondo";

b) al comma 2 le parole "ed i circoli senza fini di lucro e le aggregazioni in federazioni e confederazioni" sono soppresse. Dopo le parole "in altre regioni d'Italia" sono aggiunte le parole "e all'estero". Le parole "e all'estero e ne sostiene l'attività sociale e promozionale, secondo modalità e termini stabiliti dal competente Settore" sono sostituite dalle parole "e che svolgano attività culturale, ricreativa ed assistenziale da almeno un anno con carattere di continuità e senza fini di lucro, a favore dei cittadini calabresi emigrati e dei loro familiari";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2 bis: "Le singole associazioni di cittadini di origine calabrese possono costituirsi in federazione. In ogni continente le federazioni possono costituirsi in confederazione. La federazione ha estensione nazionale. La confederazione ha estensione continentale";

d) al comma 3 le parole "enti, istituzioni, circoli" sono soppresse. c) al comma 4 la parola "circoli" è soppressa.

 

Art. 13

(modifiche dell'art. 16 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'art. 16 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "c) copia autenticata dell'estratto libro soci;

c) al comma 4 aggiungere la seguente lettera d):Le confederazioni, federazioni e associazioni obbligatoriamente devono comunicare un indirizzo di posta elettronica e/o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'ufficio emigrazione della Regione Calabria, e qualsiasi comunicazione tra le associazioni e la Regione Calabria deve necessariamente avvenire in modalità telematica";

d) al comma 5 le parole "all'estero" sono sostituite con le parole "nel mondo";

e) al comma 5 le lettere a) e b) sono così sostituite:

 a) contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, secondo i criteri preventivamente stabiliti nel piano annuale degli interventi di cui al successivo Art. 27, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed in ogni caso non oltre il 60% della spesa documentata, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili già allocate nel capitolo di riferimento;

b) contributi per iniziative dirette a favorire l'integrazione, attraverso lo svolgimento di attività di accoglienza dei nuovi immigrati nei paesi interessati, secondo i criteri preventivamente stabiliti nel piano annuale degli interventi di cui al successivo Art. 27, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed in ogni caso non oltre il 60% della spesa documentata, e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili già allocate nel capitolo di riferimento.

 

f) al comma 6 le parole "Settore entro il 28 febbraio di ogni anno" sono sostituite con le parole "competente ufficio entro il 31 dicembre dell'anno antecedente";

g) il comma 7 è abrogato.

 

Art. 14

(sostituzione dell'art. 17 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 17 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 17

(Consulta regionale dei calabresi nel mondo)

 

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo, con sede presso il Settore competente.

2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. E composta da:

 

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

b) il Consigliere regionale delegato all'Emigrazione;

c) un rappresentante della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, designato dalla stessa;

d) un rappresentante segnalato dalle Associazioni con sede in Calabria, iscritte nel registro di cui all'art. 15, c.1;

e) due rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai 35 anni, segnalati dalle Associazioni dell'Emigrazione con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, ed iscritte nel registro di cui all'art. 15, c. 2;

f) ventidue cittadini calabresi residenti da almeno cinque anni all'estero, segnalati dalle Confederazioni, Federazioni o, in loro assenza, dalle Associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 15, c. 2, secondo la seguente ripartizione territoriale individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi presenti: Francia 1, Belgio 1; Svizzera 1; Regno Unito 1; Germania 1; Brasile 3; Argentina 3; Venezuela 1; Cile 1; Stati Uniti d'America 3; Canada 3; Australia 3. Laddove sono previsti tre componenti, almeno uno è di genere femminile e uno di età inferiore ai 35 anni.

 

3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, ove occorra, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.

 

Art. 15

(modifiche all'art. 18 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'articolo 18 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 le parole "all'estero" sono soppresse e sostituite con le parole "nel mondo";

b) al comma 2 le parole "La nomina a Consultore è consentita non oltre due volte consecutive" sono soppresse;

c) al comma 3, in entrambi i casi in cui è scritta, la parola "designazioni" è sostituita dalle parola segnalazioni";

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7 bis. "I membri della Consulta, in caso di impedimento alla partecipazione ad ogni singola riunione, possono nominare un proprio delegato" .

e) al comma 9 le parole "e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica" sono sostituite con le parole "dal Presidente della Giunta regionale".

f) al comma 10 sono aggiunte le parole "I componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo onorifico";

g) il comma 14 è abrogato.

 

Art. 16

(modifiche all'art. 20 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'art. 20 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La consulta redige una relazione annuale sulle attività svolte.

 

Art. 17

(modifiche all'art. 21 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. All'art. 21 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 1 la parola "otto" è sostituita dalla parola "cinque";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. "Le riunioni del Comitato Direttivo della Consulta si svolgono preferibilmente mediante videoconferenza. Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale".

b) la lettera a) del comma 5 è abrogata.

c) al comma 6 dopo le parole "le sedute sono convocate dal Presidente" son aggiunte le parole "della Giunta regionale" e dopo le parole "in caso di parità, il voto del Presidente" sono aggiunte le parole "della Consulta" .

d) al comma 7 dopo le parole "Il Presidente" sono aggiunte le parole "della Giunta regionale".

 

Art. 18

(modifiche all'art. 22 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Al comma 1 dell'art. 22 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo la parola "eletti" sono aggiunte le parole "in due distinte votazioni";

b) alla lettera a) dopo le parole "due vice Presidenti" sono aggiunte le parole "della Consulta";

c) la lettera b) è soppressa e così sostituita: "b) cinque componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui uno per l'Europa, uno per l'America del Nord, uno per l'America del Sud, uno per l'Australia e uno per l'Italia".

 

2. Al comma 2 dell'art. 22 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 dopo le parole "Vice Presidente" sono aggiunte le parole "della Consulta e dei componenti del Comitato Direttivo".

3. Il comma 3 dell'art. 22 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 19

(abrogazione dell'art. 23 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 23 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 20

(abrogazione dell'art. 24 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. L'articolo 24 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 21

(modifiche all'art. 28 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Al comma 3 dell'art. 28 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 dopo le parole "della Consulta" eliminare le parole "residenti all'estero", dopo le parole "le missioni" sono aggiunte le parole "preventivamente autorizzate" e sono soppresse le parole "Il regolamento disciplina, altresì, i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso spese" .

 

Art. 22

(abrogazione dell'art. 29 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

2. L'articolo 29 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 23

(modifiche all'art. 30 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54)

 

1. Il comma 3 dell'art. 30 della Legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 è abrogato.

 

Art. 24

(Norma Finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge derivano risparmi di spesa, stimati nell'esercizio 2015 in euro 67.420, a valere sulla UPB U.006.002.001.006, capitolo U6201061601 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015 — 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) e 21, quantificati in euro 52.580 per l'esercizio 2015, si provvede mediante una quota parte dei risparmi di cui al comma 1 allocati nella UPB U.006.002.001.006, capitolo U6201061601 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in euro 105.560 nel biennio 2016 — 2017, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge di stabilità regionale di accompagnamento.

4. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale provvede, con proprio atto amministrativo, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito della UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

Art. 25

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.