Proposta di legge n. 62/10^

Relazione illustrativa

 

1. Premessa     

l'attività di rappresentanza di interessi particolari (in gergo, "lobby") ha dei connotati ben più ampi di quelli che appaiono a prima vista, dal momento che, in via generale, null'altro esprime se non un metodo di gestione delle relazioni tra soggetti, ossia una strategia dei rapporti; essa, infatti, viene attuata da un soggetto, che agisce per conto proprio o di terzi, ma che è pur sempre portatore di un interesse particolare, vuoi dì questa o quella associazione, società, ente, etc., e viene attuata su qualsiasi soggetto che sia in grado di influenzare, in un senso o in un altro, una decisione pubblica (il c.d. decisore pubblico).

In Italia il lobbismo e la rappresentanza degli interessi organizzati hanno assunto uno sviluppo limitato a causa di alcuni fattori legati al sistema politico. Secondo alcuni autori, "Le principali caratteristiche del lobbismo italiano possono essere sintetizzate così: 1. è un tipo di rappresentanza non regolamentata dal punto di vista normativo; 2. è un esempio di pressione dei gruppi particolarmente condizionato dalla cultura politica nazionale; 3. è un modello di relazione istituzionale più orientato all'esercizio dell'influenza come relazione sociale che alla comunicazione come processo; 4. è un sistema basato sui rapporti diretti e immediati tra lobbista e decisore piuttosto che su forme indirette di pressione (grassroots lobbying) (1)." Inoltre, è stato evidenziato come la capacità dei partiti politici di fungere da aggregatori di interessi, il neo-corporativismo e la concertazione che hanno favorito sindacati e gruppi di datori di lavoro nella partecipazione alle politiche pubbliche, la presenza di importanti corpi sociali intermedi come la Chiesa cattolica, l'assenza di una legge nazionale in materia di lobby siano tutti fattori che hanno determinato il peculiare assetto del lobbying nel sistema italiano (2).

Una premessa è opportuna: le lobbies costituiscono una delle «ruote del sistema» che va inquadrata all'interno della dimensione pubblica istituzionalizzata (3). Alla luce di tale premessa sono opportune alcune precisazioni, necessarie per evitare inopportuni fraintendimenti: il meccanismo del lobbying non è, di per sé, illecito; la rappresentanza di interessi particolari è essenziale nel processo di formazione delle decisioni pubbliche; portatori di interessi particolari non possono non esistere, perché la società tutta è realizzata dalla presenza di una miriade di interessi particolari; nell'ambito delle decisioni pubbliche è proprio il democratico, legittimo e corretto bilanciamento degli interessi particolari che costituisce quello che, comunemente, chiamiamo come "interesse generale". Non a caso, come si vedrà di seguito, l'art. 1 delle presente proposta di legge finalizza la stessa ad implementare i processi pubblici nell'ottica della democraticità e della trasparenza. Se, dunque, i meccanismi di rappresentanza degli interessi privati sono sempre esistiti e sempre esisteranno, perché connaturati alla società, il compito di una società matura (e, per essa, del legislatore) è quello di dare una regolamentazione trasparente, democratica, oggettiva, ossia di dare delle regole al fenomeno. Le regole, infatti, sono essenziali per evitare che il (legittimo e lecito) fenomeno di rappresentanza di interessi particolari si tramuti in qualcosa di opaco, impalpabile e, dunque, tendenzialmente illecito e pericoloso per il rispetto dei principi democratici e di legalità; la regolamentazione legislativa appare, inoltre, necessaria per distinguere attività legittime e lecite da meccanismi illeciti, che possono dar luogo anche a conseguenze penali. Sotto questo ultimo aspetto, anzi, è proprio la recente riforma del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione (si pensi al reato di traffico di influenze illecite, recentemente introdotto dal legislatore) che rende necessario un intervento legislativo che discrimini il lecito dall'illecito; tale intervento, dunque, dovrebbe essere interesse di tutti, dal decisore pubblico - che vuole legittimamente tenere conto degli interessi particolari ma alla luce del sole, di modo che non appaia il dubbio di dinamiche "improprie" che lo guidano - al titolare di un interesse particolare (o al suo rappresentante), che viene così legittimato a svolgere, in piena regola, un'attività di per sé lecita, purchè avvenga nel rispetto della legge e dei principi ai quali si informano le decisioni dei pubblici poteri.

 

2. Disciplina legislativa

La materia è attualmente regolamentata a livello comunitario ed è in continua evoluzione, sempre nell'ottica della trasparenza.

Esaminando il panorama normativo, risulta che non è stata approvata alcuna legge statale sul punto, sebbene in quasi tutte le legislature sono state presentate numerose proposte sul tema: da ultimo, nel solo anno 2012 sono state presentate ben n°6 proposte, nessuna delle quali ha avuto buon fine, sebbene vi sia stato un interessamento del Consiglio dei Ministri e, per un certo tempo, si è avuta l'impressione che avrebbero prodotto risultati concreti (4).

Per quanto concerne la legislazione regionale, la materia è stata legiferata soltanto dalla Regione Toscana, con la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 2 e dal Molise, con legge regionale 22 ottobre 2004, n. 4. In seguito si è aggiunta, da ultimo la Regione Abruzzo con la legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61.

Proposte di legge regionali sono reperibili con riferimento alle Regioni Campania (Pdl n. 302, 31 gennaio 2012), Emilia Romagna (Pdl 15 ottobre 2009, n, 94), Friuli - Venezia Giulia (Pdl 21 marzo 2012 n. 201) Lazio (Pdl 12 ottobre 2010, n. 81), Veneto (Pdl 29 giugno 2010, n. 50): nessuno di questi ha avuto alcun esito.

La Regione Calabria, fino ad ora e nonostante la delicatezza della materia e l'esigenza (anzi, la necessità) di regolamentare la materia della rappresentanza di interessi particolari (lobbying) alla luce del contesto più generale del territorio, non ha mai dettato alcuna disciplina, né mai prima d'ora sono state presentate proposte di legge regionale da utilizzare quale base di partenza.

 

3. Caratteristiche della presente proposta di legge

Rispetto alle leggi regionali vigenti e alle proposte di legge all'esame dei rispettivi organi legislativi, la presente proposta si caratterizza per avere una visione nuova e particolarmente ampia, ancorata - come è giusto che sia - al sistema politico-amministrativo che, allo stato, permea gli organi istituzionali della Regione. Si sottolinea, tra i vari aspetti, che essa individua, quale decisore pubblico oggetto della presente legge, non solo l'organo consiliare, le sue articolazioni ed i singoli consiglieri, ma anche gli organi amministrativi dell'ente, tanto di indirizzo (Giunta, Assessori, Sottosegretari) che di alta amministrazione (organi dirigenziali di vertice); ciò non è casuale ma è conseguenza del fatto che il punto nevralgico, dove sorge la necessità di regolamentare in modo trasparente e democratico la rappresentanza di interessi particolari, non è più (e solo) i1 Consiglio, ma l'organo esecutivo: difatti, in un sistema caratterizzato da un ruolo più ponderoso del Presidente della Giunta e dell'organo esecutivo, quale è quello risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla 1. cost. n. 3/2001, l'organo esecutivo assume un ruolo di notevole peso nell'elaborazione e presentazione di strategie e di attività di indirizzo e, pertanto, lasciare nell'ombra tale segmento significherebbe depotenziare sensibilmente la portata di una legge sul lobbying. Analogamente, è prevista un'estensione anche al c.d. top management, ossia ai dirigenti apicali che, in base all'attuale assetto della dirigenza, partecipano - sia pure sotto il versante amministrativo - all'elaborazione degli indirizzi, sui quali una vera legge sul lobbying non può non soffermarsi. Infine, essa viene estesa al top management degli enti strumentali della Regione, anche al fine di non lasciare nell'ombra segmenti particolarmente delicati e sensibili, nei quali la regolamentazione legislativa è particolarmente importante (si pensi soltanto all'ambito sanitario o all'ambito ambientale o del lavoro).

 

4.  Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non producono alcun impatto finanziario a carico del bilancio regionale. Si precisa, infatti, che l'istituzione del Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, di cui all'articolo 3, non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli dell'UPB 0.001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

Anche l'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 11 è svolta dall'amministrazione regionale mediante i propri uffici di supporto, assicurando in tal modo la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

 

5. Segue: analisi dell'articolato.

La legge che si presenta è composta di 14 articoli.

L'art. 1 chiarisce le finalità della presente legge, nei termini anzidetti, ossia favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa dell'Ente e la partecipazione ai processi decisionali pubblici in conformità con quanto dispone lo Statuto regionale e le altre disposizioni normative che possono, a vario titolo, investire gli stessi processi (trasparenza, per un verso, e protezione dei dati personali, per altro verso).

L'art. 2 fornisce analitiche definizioni di attività di rappresentanza di interessi particolari, che comprende tutte le attività tramite le quali vengono perseguiti interessi particolari propri o di terzi, di gruppi di interesse particolare, dei loro rappresentanti, dei processi decisionali pubblici e dei decisori pubblici, cui la legge si riferisce; con riferimento a tale ultima definizione, si pone l'accento sull'estensione della legge ai soggetti deputati non solo all'attività legislativa ma anche a quanti, sia a livello politico che di alta burocrazia, siano deputati alle attività di c.d. alta amministrazione e gestione strategica delle strutture regionali e degli enti sub-regionali; tale estensione si ritiene indispensabile in quanto, nell'attuale contesto istituzionale, sono proprio tali ambiti a rappresentare dei segmento particolarmente sensibili e critici, che la legge non può in alcun modo trascurare.

L'art. 3 disciplina il registro pubblico nel quale dovranno essere iscritti i rappresentanti di interessi particolari. Al fine di garantire unicità del registro ed autonomia in capo alla Giunta e al Consiglio, il registro sarà costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; la prima comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione rientranti nell'ambito dei decisori pubblici. In ogni caso, l'istituzione del registro avviene senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione. Sempre nel dettaglio, si prevede l'articolazione di ciascuna delle due sezioni in sottosezioni, distinte per categorie omogenee di interessi (dati identificativi del gruppo di interesse particolare e del suo rappresentante, interesse particolare che si intende rappresentare, potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi); all'interno di ciascuna di esse sono contenuti i dati essenziali relativi al gruppo di interesse e all'attività svolta aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari. Vengono dettate, altresì, disposizioni in ordine all'attuazione del registro, da definire con appositi provvedimenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale. Da ultimo, è stabilito l'obbligo di pubblicazione sul sito internet dei dati, le informazioni ed i provvedimenti di cui sopra, soggiungendo che ciò integra gli obblighi di pubblicazione prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo: tale ultima disposizione è da intendersi alla stregua di un ampliamento dei livelli di prestazione, in termini di trasparenza e di accessibilità dei dati della pubblica amministrazione, rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale.

L'art. 4 disciplina il procedimento di accreditamento, i requisiti per poter essere iscritti nel Registro e le modalità di iscrizione nello stesso; vengono anche disciplinate le cause che impediscono di dar corso all'esclusione.

L'art. 5 individua le prerogative, ossia i poteri e le facoltà, dei rappresentanti di interessi particolari, che si sostanziano nella richiesta di audizione, nel potere di presentare ad organi o gruppi o a singoli consiglieri, proposte, suggerimenti, studi o qualsiasi altra iniziativa tese a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse (relativamente ai quali è opportuno garantire la riservatezza, stante la delicatezza delle informazioni e dei documenti in questione nell'ambito del processo decisionale), pur garantendo l'autonomia e la libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione, nel rispetto dei principi che informano l'azione delle pubbliche amministrazioni, nell'accesso agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio, delle Commissioni e della Giunta; nel potere di seguire per via telematica le riunioni del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari, nei modi definiti nelle disposizioni attuative. Vengono definite, quindi, le modalità procedurali mediante le quali l'audizione può trovare attuazione.

L'art. 6 disciplina con adeguato dettaglio i divieti e detta gli obblighi che vengono imposti ai gruppi di interesse: essi sono applicazione concreta dei principi di legalità, trasparenza, garanzia della riservatezza dei dati di terzi, correttezza istituzionale, buon andamento, rendicontazione. È altresì fatto divieto ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio, di voto o di determinazione ovvero di porre in essere, nell'espletamento della loro attività, condotte che possano integrare reati puniti e perseguiti dalla legislazione penale.

L'art. 7 detta le sanzioni, unitamente al relativo procedimento, scaturenti dalla violazione delle disposizioni normative di cui sopra; dette sanzioni, comminabili dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a seconda della propria competenza, si possono sostanziare in richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.

L'art. 8 disciplina le facoltà e gli obblighi dei decisori pubblici: in particolare, i decisori pubblici tengono in considerazione richieste, proposte e le iniziative dei gruppi di interesse particolare, nella misura in cui ove quanto sopra non sia vietato dall'ordinamento e sia ritenuto compatibile con gli interessi della collettività; detti obblighi, che non comporta alcuna ingerenza rispetto alla libertà di determinazione del decisore, costituiscono il contraltare rispetto agli obblighi che si impongono ai portatori stessi. Sempre a fini di trasparenza, si prevede che l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici venga menzionata, se pertinente all'oggetto dei processi decisionali, nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.

L'art. 9 tende a rafforzare gli obblighi di cui alla presente legge, demandando all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed alla Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza, di curare l'attuazione della legge anche in sede di predisposizione del Programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, coordinando la legge con le relative misure; trattandosi di aspetti di dettaglio che potranno trovare attuazione in diversi modi, si demanda agli uffici sopra menzionati di definire le opportune misure, sempre nel rispetto delle previsioni di legge.

L'art. 10 dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio Regionale, sentita la Giunta Regionale, adotti un Codice etico di comportamento per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. Il codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione in sezione dedicata del sito internet istituzionale; l'effettività di tale codice viene garantita dal momento che lo stesso, una volta entrato in vigore viene sottoscritto dagli iscritti al Registro, pena la cancellazione dallo stesso.

Stante la particolare novità della legge e la sua incisività, si ritiene quanto mai opportuno prescrivere - in un'ottica di gradualità - un'attività di monitoraggio, disciplinata dall'art. 11, in ordine all'attuazione della presente legge, individuando eventuali criticità, opportunità, punti di forza e di debolezza e proponendo al Consiglio Regionale eventuali implementazioni o correttivi alla presente legge. Detta attività di monitoraggio è svolta a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta Regionale

Da ultimo, l'art. 12 detta una disposizione transitoria, prevedendo che in sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della presente legge.

L'entrata in vigore della legge, ai sensi dell' è fissata al giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

_________________________                               

 (1) M. C. Antonucci, Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle istituzioni politiche europee e italiane, Roma, Carodii, 2012, p. 110

(2) Voce "Gruppi pressione", in www.wikipedia.it

(3) G. Macrì, voce Lobbíes, in Digesto discipline pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, UTET, p. 418.

(4) L. Milella, Ma salta la legge sulle lobby Controlli troppo severi, in La Repubblica, 6 luglio 2013, p. 6 http://ricercagelocaLitirepubblica/archivio/repubblica/2013/07/06/ma-salta-la-legge-sulle-lobby-controlli.html

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa e la partecipazione ai processi decisionali pubblici in conformità con quanto dispone lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 2, lettere o ed m), 4, 5 e 9, nonché di fornire ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie decisioni, garantendone pubblicità e conoscibilità nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Sono fatte salve specifiche previsioni di legge o regolamentari che disciplinano la partecipazione a processi decisionali pubblici oggetto della presente legge.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a. attività di rappresentanza di interessi particolari: ogni attività svolta da gruppi di interesse particolare attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, nei confronti dei decisori pubblici al fine di incidere sui processi decisionali pubblici in atto, di avviare nuovi processi decisionali pubblici ovvero di inibirne l'avvio;

b. gruppi di interesse particolare: le associazioni e le fondazioni, ancorché non riconosciute, i comitati con finalità temporanee, i gruppi, le società e le persone giuridiche in genere, portatori di interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica;

c. rappresentante di interessi particolari: il soggetto che, a qualunque titolo, rappresenta presso i decisori pubblici il gruppo di interesse particolare;

d. processi decisionali pubblici: i procedimenti di formazione degli atti legislativi, degli atti regolamentari e degli atti amministrativi generali e degli atti di indirizzo politico-amministrativo che si concretizzano in atti di programmazione o di pianificazione comunque denominati;

e. decisori pubblici: il Presidente della Giunta regionale, gli assessori regionali, i sottosegretari regionali, il Presidente del Consiglio Regionale, i consiglieri regionali, i dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio Regionale, gli organi di vertice, anche a carattere commissariale, di enti, aziende, agenzie, istituzioni, associazioni, fondazioni strumentali o ausiliari della Regione Calabria, anche di natura privata e compresi gli enti strumentali del computo sanitario; sono inclusi tra i decisori pubblici anche i componenti delle strutture di diretta collaborazione ed i consulenti delle persone indicate nella presente lettera.

f. registro: il registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari, istituito ai sensi dell'art. 3.

 

Art. 3

Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari

 

1. E' istituito presso la Regione Calabria il 'Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari". Il registro è costituito da due sezioni, gestite rispettivamente dalla Presidenza della Giunta Regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con l'utilizzazione delle risorse umane e strumentali a disposizione. La sezione di pertinenza della Giunta Regionale comprende anche i gruppi di interesse degli enti strumentali della Regione rientranti nell'ambito dei decisori pubblici.

2. Le due sezioni del Registro di cui al comma precedente sono, a loro volta, articolate in sottosezioni distinte per categorie omogenee di interessi. In esse sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi particolari:

 

a. dati anagrafici e domicilio professionale del rappresentante del gruppo di interesse particolare;

b. dati identificativi del gruppo di interesse particolare;

c. interesse particolare che si intende rappresentare;

d. potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi.

 

3. Con rispettive deliberazioni da adottare entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, relativamente alla sezione di pertinenza del Consiglio, e la Giunta Regionale, relativamente alla sezione di pertinenza della Giunta, individuano l'ufficio burocratico di supporto per la tenuta del registro e dei relativi documenti, disciplinano la sua struttura di dettaglio, le modalità di gestione del registro ed i relativi controlli, le regole per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi, le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, nonché ogni altro adempimento attuativo della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), nel rispetto dello Statuto regionale, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 5 ed i criteri di determinazione delle stesse.

4. Le informazioni e i dati di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 3 sono pubblicati, anche in formato aperto, in apposita sezione dedicata e accessibile del sito internet istituzionale della Regione. La pubblicazione e l'aggiornamento degli stessi integrano gli obblighi di pubblicazione prescritti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sono oggetto di accesso civico ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo.

 

Art. 4

Accreditamento, requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

 

1. Per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, i gruppi d'interesse, ivi comprese le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali, sono tenuti ad accreditarsi, mediante iscrizione in una o entrambe le sezioni del Registro. L'iscrizione in una delle due sezioni del Registro consente di espletare le attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori politici disciplinati dalla presente legge.

2. Possono essere iscritti nel Registro i gruppi di interesse nazionali o esteri che non siano vietati dalla legge, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano costituiti da almeno due mesi alla data della richiesta di iscrizione.

3. L'istanza per l'accreditamento deve essere presentata alla Regione dal rappresentante di interessi particolari a nome del gruppo di interesse, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi particolari:

 

a. deve aver compiuto il diciottesimo anno di età;

b. non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici;

c. non deve essere stato dichiarato fallito, salvo che sia stato riabilitato;

d. non deve aver ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale della Regione Calabria nei due anni precedenti la domanda di iscrizione nel Registro;

e. non deve essere all'atto dell'istanza, o nei due anni precedenti, dipendente della Regione Calabria o degli enti strumentali della Regione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

f. non deve godere, in ragione della loro professione o di prerogative speciali, di accesso privilegiato alle sedi delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, a meno che non rinuncino esplicitamente a tali prerogative.

 

5. Per l'iscrizione nel Registro il gruppo d'interesse particolare produce:

 

a. domanda di iscrizione, redatta sotto la personale responsabilità dell'istante e nella quale sono contenuti i dati anagrafici dello stesso e le dichiarazioni di cui al comma 4;

b. atto costitutivo del gruppo di interesse particolare;

c. statuto del gruppo di interesse particolare;

d. deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo;

e. copia del codice etico di cui all'art 10 debitamente sottoscritta, qualora lo stesso sia già adottato ed efficace.

 

6. L'istanza di iscrizione è presentata in ogni momento a mezzo di posta elettronica certificata. La Regione, espletate le verifiche sulla completezza e regolarità della presentazione e sulla sussistenza dei requisiti specificati nel presente articolo, procede all'iscrizione nel Registro entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, comunicandone l'esito all'istante per via telematica. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione, l'ufficio di supporto alla gestione del registro procede all'aggiornamento e alla pubblicazione dei relativi dati sul sito internet regionale.

7. Qualora, a seguito di controlli effettuati dagli uffici individuati nei modi di cui all'articolo 3, comma 4 risulti che il gruppo d'interesse particolare non possieda o abbia perso i requisiti previsti dalla presente legge, la Giunta Regionale ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a seconda della rispettiva competenza, comunica l'esito del controllo ai rappresentati del gruppo di interesse particolare e dispone la cancellazione del gruppo stesso dal Registro.

 

Art. 5

Prerogative dei rappresentanti di interessi particolari

 

1. L'attività dei rappresentanti di interessi particolari costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico ove svolta nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale e rispetto per la natura pubblica dei provvedimenti oggetto del proprio intervento e nel rispetto dei vincoli previsti dalle leggi. A tal proposito, i rappresentanti di interessi particolari:

 

a. possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari o da consiglieri regionali, dalla Giunta Regionale o da suoi componenti, dai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio Regionale, dagli organi di vertice degli enti strumentali della regione che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze;

b. possono presentare agli organi consiliari ovvero a singoli gruppi consiliari, a singoli consiglieri, alla Giunta Regionale o a suoi componenti, ai dirigenti che svolgono funzioni apicali presso la Giunta e il Consiglio Regionale, agli organi di vertice degli enti strumentali della regione che rientrano nella categoria dei decisori pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), in relazione alle rispettive competenze, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), in forma orale o scritta, anche telematicamente o con altri mezzi di comunicazione, intese a perseguire le finalità dei propri gruppi di interesse, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà del decisore pubblico nel determinare le proprie modalità di relazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza e, per quanto concerne i procedimenti amministrativi, la disciplina vigente in materia; salvo che rientrino nelle categorie di atti soggetti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 ovvero alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, ovvero rientrino nell'ambito dei dati oggetto di obbligatoria pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i documenti e le informazioni di cui alla presente lettera sono sottratti all'accesso, anche da parte di altri portatori di interesse particolare, fino alla conclusione del processo decisionale pubblico per il quale sono state prodotte, o anche successivamente se lo richiede il portatore dì interesse particolare;

c. possono accedere agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del. Consiglio, delle Commissioni e della Giunta, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della 1. r. n. 4 settembre 2001, n. 19, fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia di partecipazione all'attività amministrativa;

d. possono seguire per via telematica le riunioni del Consiglio regionale o delle commissioni consiliari, con esclusione dei lavori della Giunta salve diverse decisioni della stessa per come previsto dallo Statuto regionale, nei modi che vengono definiti ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dei regolamenti interni.

 

2. Le commissioni consiliari possono svolgere, in via prioritaria, audizioni con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel Registro, su loro richiesta o di propria iniziativa, per gli ambiti di interesse del Consiglio. In tal caso il Presidente della commissione consiliare competente, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e dà priorità alle audizioni dei gruppi di interesse di rilevanza nazionale. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni, definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

3. La Giunta Regionale può svolgere audizioni, con i rappresentanti dei gruppi iscritti nel Registro, su loro richiesta o di propria iniziativa, per quanto di interesse della Giunta o degli enti strumentali della Regione. In tal caso il Presidente della Giunta Regionale, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria, accoglie la richiesta ove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con l'oggetto dell'argomento iscritto all'ordine del giorno o di prossima trattazione. Sono fatte salve ulteriori forme di partecipazione, nel rispetto dello Statuto, della presente legge e dei regolamenti interni, definite con deliberazione della Giunta.

4. Gli Assessori e i dirigenti rientranti nella categoria dei decisori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), possono svolgere audizioni coni rappresentanti dei gruppi iscritti nel Registro, su richiesta di questi ultimi o d'ufficio, negli ambiti cui sono preposti e, comunque, nell'ambito dei processi decisionali disciplinati dalla presente legge. In tal caso, essi accolgono le istanze ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria o da proprie attività d'ufficio, laddove il gruppo sia portatore di interessi pertinenti con la materia da trattare.

5. Gli organi di vertice degli enti strumentali rientranti tra i decisori pubblici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) possono svolgere, nell'ambito della loro competenza e fatte salve le disposizioni di legge in materia di attività amministrativa, audizioni coni rappresentanti dei gruppi iscritti nel Registro per quanto di rispettivo interesse, su richiesta dei gruppi ovvero di propria iniziativa. In tal caso, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità dell'istruttoria.

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale e la Giunta regionale, per le attività di rispettiva competenza e anche con riferimento alle rispettive articolazioni interne e ai rispettivi componenti, definiscono le forme e le modalità di esercizio dell'attività di rappresentanza di interessi particolari, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e della trasparenza. Nel predetto termine la Giunta regionale definisce, altresì, le disposizioni attuative con riferimento agli enti strumentali della Regione Calabria fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria.

7. Restano ferme le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti regionali, anche interni, relativamente ai lavori del Consiglio e della Giunta, relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e delle loro articolazioni provinciali.

 

Art. 6

Divieti

 

1. Salvi i divieti e gli obblighi specificatamente previsti dalla normativa vigente, è fatto obbligo ai rappresentanti dei gruppi di interesse di:

 

a. rispettare i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale;

b. rispettare la riservatezza riguardo alle informazioni relative a persone o fatti di natura non pubblica e non pertinenti l'interesse rappresentato di cui essi vengano a conoscenza, nell'espletamento o in occasione della propria attività di rappresentanza;

c. comunicare qualsiasi dono, bene, prestazione di servizio o offerta in denaro di importo superiore ad € 150,00 (cinquecento) da lui erogato ai decisori pubblici e a loro 'familiari, anche indirettamente e compresi anche quelli donati in circostanze di ordinaria solennità, quali celebrazioni, ricorrenze o eventi similari, fatti salvi i divieti previsti dalle leggi penali;

d. rispondere tempestivamente alla richiesta di chiarimenti ed informazioni provenienti dalla Presidenza della Regione o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con riferimento a questioni che, a qualunque titolo, possano interessare l'attività di interesse rappresentata;

e. trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata, sotto la propria responsabilità, all'ufficio deputato alla gestisce della sezione del Registro ove sono iscritti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione, in formato aperto, concernente l'attività svolta nell'anno precedente ed in particolare:

 

i. l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari poste in essere, con l'indicazione delle modalità e dei mezzi utilizzati ed i relativi contenuti;

ii. l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le proprie attività;

iii. l'elenco delle risorse economiche ed umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle predette attività, ivi comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma.

 

2. La relazione di cui al comma 1, lettera e) è pubblicata dall'amministrazione in una sezione dedicata ed accessibile del proprio sito istituzionale. Si applica quanto previsto dall'art. 3, comma 4, in tema di obbligo di pubblicazione ed accesso civico.

3. Fatti salvi i divieti disposti dalla legge penale, è fatto divieto ai rappresentanti dei gruppi di interesse di esercitare, nei confronti dei decisori pubblici, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio, di voto o di determinazione ovvero di porre in essere, nell'espletamento della loro attività, condotte che possano integrare reati puniti e perseguiti dalla legislazione penale.

 

Art. 7

Sanzioni

 

1. I decisori pubblici comunicano i fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento dei rappresentanti dei gruppi di interesse, anche con riferimento a quanto vietato dall'art. 6, comma 2. La predetta comunicazione è indirizzata:

 

a. alla Giunta Regionale per quanto concerne i componenti della Giunta, le sue articolazioni burocratiche e gli enti strumentali della Regione;

b. all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda il Consiglio Regionale o le sue articolazioni.

 

2. La Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, a seconda della propria competenza ai sensi del comma 1 ed in conformità ai criteri predeterminati con la deliberazione di cui all'art. 3 comma 3, valutata la sussistenza della violazione e sulla base della gravità della violazione stessa, commina una delle seguenti sanzioni:

 

a. richiamo formale;

b. sospensione temporanea;

c. revoca dell'iscrizione.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 4 possono essere applicate, a seconda della gravità, anche in caso di mancata presentazione ovvero di incompletezza della relazione annuale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e.

4. Le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c) sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione internet che ospita il Registro.

5. In caso di revoca dell'iscrizione, il gruppo di interesse non può chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla revoca stessa.

 

Art. 8

Facoltà ed obblighi dei decisori pubblici

 

1. I decisori pubblici tengono in considerazione richieste, proposte dei gruppi di interesse particolare ed, in genere, quanto descritto dall'art. 2, comma 1, lettera a, ove quanto sopra non sia vietato dall'ordinamento e sia ritenuto compatibile con gli interessi della collettività.  

2. L'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nei confronti dei decisori pubblici di cui alla presente legge è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa o nel preambolo degli atti normativi e di indirizzo, ovvero nelle premesse degli atti amministrativi generali.

 

Art. 9

Coordinamento con il programma della trasparenza ed integrità e con il piano di prevenzione della corruzione

 

1. Nell'attuazione della presente legge restano salve le disposizioni legislative in materia di incompatibilità, conflitti di interesse, prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza, curano l'attuazione della presente legge anche in sede di predisposizione del Programma triennale della trasparenza ed integrità previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, individuando le forme opportune di coordinamento.

3. Al fine di individuare ulteriori livelli di implementazione della presente legge, la Regione individua forme di collaborazione con le autorità statali preposte alla materia della trasparenza, dell'integrità e della prevenzione della corruzione, nei modi che verranno definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, anche su iniziativa della Giunta regionale.

4. Delle misure adottate ai sensi del comma 2 si da espressa evidenza all'interno dei relativi documenti.

 

Art. 10

Codice etico di comportamento

 

1. Il Consiglio Regionale, sentita la Giunta Regionale, adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un Codice etico di comportamento per regolamentare l'attività di rappresentanza di interessi particolari. I1 codice, unico per la Regione, è soggetto a pubblicazione in sezione dedicata del sito Internet istituzionale.

2. Il Codice di cui al comma 1, una volta entrato in vigore viene sottoscritto dagli iscritti al Registro, pena la cancellazione dallo stesso.

 

Art. 11

Monitoraggio

 

1. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta Regionale, per quanto di rispettiva pertinenza, svolgono un'attività di monitoraggio, tramite gli uffici di supporto, in ordine all'attuazione della presente legge, individuando eventuali criticità, opportunità, punti di forza e di debolezza e proponendo al Consiglio Regionale eventuali implementazioni o correttivi alla presente legge.

 

Art. 12

Disposizione transitoria

 

1. In sede di prima attuazione, i gruppi di interesse possono chiedere di essere accreditati mediante l'iscrizione nel Registro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della presente legge di cui all'art. 3 comma 4.

Articolo 13

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 14

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.