Proposta di legge n. 61/10^

Relazione descrittiva

 

Secondo le stime ufficiali, nel nostro paese, il cosiddetto "lavoro nero" coinvolge circa 1/5 degli occupati assumendo caratteristiche di fenomeno endemico e di lunga durata, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. L'attivismo del legislatore nazionale rispetto a questa materia non ha impedito il prodursi di interessanti iniziative legislative locali sullo stesso tema.

La presente proposta di legge modifica la legge regionale n. 13 del 2012 prova a configurarsi, rispetto alla problematica del lavoro non regolare, come un intervento normativo innovativo nel segno della spending review, introducendo una riduzione della spesa per la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, istituita presso l'amministrazione regionale.

La proposta infatti prevede la partecipazione alla commissione a titolo onorifico "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità",

L'orientamento normativo in cui si inseriscono i recenti interventi nazionale e regionale, sin dal 1989 va nella direzione, da un lato di incentivare le imprese che intendano emergere, dall'altro di potenziare l'attività ispettiva e di controllo. Un esempio in tal senso è dato dai contratti di riallineamento e dalla legge 448/1998, che istituisce il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare e le Commissioni come articolazioni locali a livello regionale e provinciale, e dalla legge 266/2002, istitutiva dei Comitati per il Lavoro e l'Emersione (CLES), che aggiunge la possibilità di una emersione cosiddetta "progressiva".

Malgrado questi interventi normativi il fenomeno del lavoro nero non ha smesso di assumere dimensioni e connotati preoccupanti, anche per effetto dell'immigrazione dai Paesi extracomunitari. È per questo che la legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 36-bis prevede misure definite urgenti per il contrasto al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore dell'edilizia. Gli strumenti individuati dal legislatore nazionale, al fine di arginare il fenomeno, comprendono la chiusura dei cantieri, l'interdizione dagli appalti pubblici, l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie, l'obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori, la comunicazione di assunzione anticipata al giorno precedente l'inizio dell' attività.

La presente proposta di legge regionale, attraverso un percorso improntato al confronto con le parti sociali, si è inserito in questo solco tracciato dal legislatore nazionale assumendone l'orientamento.

Tra gli obiettivi vi è l'intento di favorire un sistema che premi gli imprenditori che perseguano finalità di sviluppo economico, rispettando le disposizioni contrattuali e di legge. Le leve utilizzate dal legislatore per il perseguimento delle finalità illustrate sono schematizzabili nel modo seguente.

L'ottenimento di agevolazioni di qualsivoglia tipo da parte degli imprenditori è vincolato all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi. Questo principio è stabilito all'art.2 del testo che aggiunge alla legge regionale vigente gli articoli 10 bis, ter, quater, quinquies e sexies.

In particolare introduce, con l'art. 10 bis, il principio che la comunicazione delle assunzioni ai centri per l'impiego, da parte dei datori di lavoro, avvenga prima dell'inizio del rapporto di lavoro. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni ivi previste. La regione poi promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definendo, con apposita deliberazione di Giunta regionale, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale,

La Regione poi promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi delle professionalità interne alla regione Calabria e esperti esterni che operano a titolo gratuito.

Ulteriore leva su cui fa perno il progetto di legge consiste nella previsione di elenchi di prenotazione provinciali per i lavoratori disponibili all'assunzione nel settore agricolo, e nella istituzione dell'Osservatorio regionale della Calabria dell'economia sommersa.

La finalità dell'ORCES consiste nell'accrescere e approfondire le informazioni statistiche sull'economia sommersa per potenziare nel complesso l'azione di sostegno all'elaborazione e all'attuazione di progetti specifici per l'emersione del lavoro non regolare, per lo sviluppo e consolidamento dell'impresa. L'Osservatorio, si propone di diventare una cellula di collegamento tra conoscenze disperse, svolgendo un'azione di raccolta, confronto, integrazione e divulgazione delle stesse. Nello specifico, l'analisi statistica e le ricerche micro-territoriali hanno l'obiettivo di comprendere quali sono le caratteristiche del fenomeno del lavoro sommerso, quali quelle delle imprese e degli addensamenti di impresa legati al fenomeno del lavoro non regolare (caratteristiche non solo legate al fatturato ed al numero di dipendenti, ma anche alle caratteristiche strutturali dell'impresa e dei lavoratori, alla realtà socio-economica del territorio); quali sono i legami tra gli imprenditori e gli altri attori locali.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Sebastiano Romeo recante:

"Integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13

(Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro,

al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)"

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1: Oneri finanziari — anno 2015

Articolo

Descrizione spese

Tipologia Corrente o

Investimento

Carattere Temporale Annuale o Pluriennale

Importo

 

1 comma 1

 

Rimborso spese per missioni al Presidente ed ai componenti della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare

 

C

 

P

 

16.200 €

 

Oneri finanziari a regime — biennio 2016/2017

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia Corrente o

Investimento

Carattere Temporale Annuale o Pluriennale

Importo

 

1 comma 1

 

Rimborso spese per missioni al Presidente ed ai componenti della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare

 

C

 

P

 

32.400 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

 

Dall'articolo 1 comma 1 della presente legge, che integra l'art. 3 della 1.r. n. 13/2012, deriva un significativo risparmio di spesa, quantificato nel modo seguente.

In primo luogo occorre tener conto delle disposizioni riportate nel Regolamento regionale 23/09/2009, n. 14, che disciplina il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare. L'art. 5 di tale regolamento prevede che al Presidente della Commissione, per tutta la durata del mandato, è attribuita, per 12 mensilità annue, una indennità di funzione pari a quella prevista per il Presidente del CORECOM. Allo stesso sono inoltre riconosciute le diarie e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute Per motivi istituzionali, nonché i relativi rimborsi per spese di rappresentanza sostenute per incontri istituzionali, oltre che i rimborsi delle spese dei viaggi effettuati con mezzo proprio sostenute per raggiungere dal proprio luogo di residenza le diverse sedi della Commissione.

Con riferimento all'indennità di funzione, dai decreti dirigenziali di pagamento delle competenze obbligatorie nell'ultimo biennio, si evince che la spesa sostenuta ammonta ad euro 57.490,94 per il 2013 e ad euro 58.120 per il 2014. Operando una media di tali somme, dalle quali sono esclusi i rimborsi per missione, e considerato che la norma di cui all'articolo i della presente legge prevede la partecipazione a titolo onorifico del Presidente alle sedute di Commissione, è possibile stimare un risparmio di spesa pari ad euro 57.800.

Relativamente alla quantificazione delle spese per missione, si può tener conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24.7.2008. Considerato che la Commissione ha sede legale a Lamezia Terme e che si riunisce 1 volta al mese, ipotizzando una spesa pari a 230 a seduta, comprensiva di pasto (61,10 fra primo e secondo pasto in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore), eventuale pernottamento (130 in caso di pernottamento per una notte in albergo a 3 stelle), mezzi di trasporto (13 costo biglietto treno regionale A/R, 25 E spesa taxi per il tratto stazione — luogo di svolgimento trasferta e viceversa), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 2.760 euro (230

a seduta per 12 sedute annuali), che troverà copertura nel capitolo di spesa 00223311401 "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell' 8.1.2001" del bilancio regionale.

In relazione ai componenti della Commissione, occorre precisare che al momento non stati nominati dall'organo regionale competente. Tuttavia, risalendo alla legge n. 448/1998, che all'articolo 78 disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro irregolare, è possibile individuare il loro numero in 14. Ipotizzando una loro futura nomina, occorre quantificare solamente i rimborsi spese per missioni ad essi riconosciuti, dato che la loro partecipazione alle sedute è a titolo onorifico, come stabilito dall'articolo 1 della presente legge.

L'art. 6 del regolamento regionale n. 14/2009 dispone che ai componenti competono "per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione (..) le spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni".

Pertanto, ipotizzando una spesa di 90 euro pro capite per seduta (pasto, spese di trasporto) e considerate 12 sedute annuali, la spesa complessiva ammonta ad euro 13.440. A tale onere è assicurata congrua copertura mediante quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'indennità del Presidente (57.800 E); pertanto, la spesa per missioni dei componenti della Commissione non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente nel capitolo 00223311405 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

Pertanto, si conclude che il risparmio complessivo di spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 ammonta ad euro 41.600.

L'articolo 2 della presente legge introduce alcune importanti integrazioni alla 1.r. 13/2012. L'introduzione dell'art. 10 quater prevede l'istituzione di elenchi di prenotazione provinciali per il settore agricolo, mediante i quali è possibile "accreditare" il contenuto professionale e la qualità del lavoro in agricoltura per rendere sicure e fruibili le prestazioni professionali nel settore primario, offrire un'opportunità di crescita professionale ed inserimento lavorativo a soggetti deboli sul mercato del lavoro, far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, garantendo una visibilità pubblica ai lavoratori del settore, e favorire, infine, il monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative. Già alcune regioni italiane, quali la Basilicata e la Puglia, hanno previsto nelle rispettive leggi regionali l'istituzione di elenchi analoghi, che avviene presso i centri provinciali per l'impiego e comunque senza generare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'introduzione dell'art. 10 quinques non presenta profili di onerosità che gravano sulla finanza regionale, in quanto la promozione ed organizzazione da parte della Regione di campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza e l'informazione sulle problematiche legate all'economia sommersa è svolta da professionalità interne alla Regione e/o da consulenti esterni che operano a titolo gratuito. Nel caso di ricorso a personale regionale, non si genera alcuna nuova spesa a carico del bilancio rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nell'apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015 dedicata alle spese di funzionamento della Giunta regionale.

Da ultimo, la costituzione di un Osservatorio regionale sull'economia sommersa (ORCES) non genera effetti finanziari a valere sul bilancio regionale: infatti, tale organismo è istituito presso il dipartimento regionale competente, che quindi metterà a disposizione locali, personale, materiali di cancelleria, ecc., senza comportare aggravi di costi rispetto a quelli previsti nell'apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015 dedicata alle spese di funzionamento della Giunta regionale. Inoltre, ai componenti dell'Osservatorio non è attribuito alcun compenso o rimborso spese.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. ed il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente di parte capitale;

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura

 

UPB e Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

 

Unità previsionale di base U.004.003.002.005 "Azioni per favorire 1' emersione del lavoro irregolare e contro lo sfruttamento del lavoro minorile" - capitolo 00223311401 "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell'8.1.2001"

 

16.200 €

 

16.200 €

 

16.200 €

 

48.600 €

 

Totale

 

16.200 €

 

16.200 €

 

16.200 €

 

48.600 €

 

Articolo 1

(Integrazioni all'articolo 3 della 1..r. n. 13/2012)

 

1. Alla fine del comma 4 dell' articolo 3 della 1. r. n. 13/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di viaggio documentate."

 

Articolo 2

(Integrazioni dopo l'articolo 10)

 

1. Dopo l'articolo 10 della 1.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:

 

"Articolo 10 bis

(Comunicazione preventiva delle assunzioni ai centri per l'impiego)

 

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni da parte della Regione Calabria, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Ogni infrazione all'obbligo di cui al comma 1, che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a tre anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento.

 

Articolo 10 ter

(Responsabilità sociale delle imprese)

 

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

 

a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei      tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;

d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli    ultimi   cinque anni.

 

Articolo 10 quater

(Elenchi prenotazione provinciali per il settore agricolo)

 

1. Per agevolare l'incontro domanda/offerta di lavoro, favorire un monitoraggio  dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere  il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per 1’impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.

2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa intesa con i Centri per l'impiego e con le Organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

 

Articolo 10 quinquies

(Campagne di informazione)

 

1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o/e professionalità interne alla regione Calabria a titolo gratuito.

2. Con il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 7 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

 

Articolo 10 sexies

(Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria istituisce presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge. L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in grado di interagire con soggetti che si occupano istituzionalmente della gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione e di scambio di conoscenze.

2. L'attività dell'Osservatorio consiste:

 

a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai processi di emersione (occupazione regolare; indicatori di emersione; divulgazione delle conoscenze);

b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di sommerso e di semi-sommerso (micro - ricerche territoriali con metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non regolare: tecniche di analisi quali - quantitativa (censimento a vista, campionamento "a valanga", campionamento a "palla di neve", ecc.), per settori e per sistemi locali produttivi;

c) analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione e per Provincia;

d) sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;

e) ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso l'analisi delle fonti dirette e indirette (Istat, Unioncamere, ecc.), la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sulla domanda di lavoro.

 

3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo onorifico. La composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione."

 

Articolo 3

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, derivano risparmi di spesa stimati per l'esercizio 2015 in euro 41.600 a valere sulla Upb 004.003.002.005 — capitolo U0223311401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che concorrono per una quota parte alla copertura degli oneri relativi ai rimborsi spese per missioni del Presidente e dei componenti della Commissione, quantificati in euro 16.200 per l'esercizio corrente, a valere sul medesimo capitolo.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.

3. Per gli anni successivi, agli oneri di cui all'articolo 1 quantificati in euro 16.200 per l'esercizio 2016 e per l'esercizio 2017, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili al capitolo di spesa U0223311401, con legge di approvazione di bilancio e con la legge di stabilità di accompagnamento.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002

 

Articolo 4

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.