Proposta di legge n. 60/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Nell'antica lingua di Omero e di Erodoto il termine poros rappresentava una località di passaggio o di attraversamento. In questo caso è lecito supporre, anche sulla base di documentazione storica da tempo acclarata, che quell'area costituiva l'unica possibilità di transito per chi scendeva da Vibo o dalle Serre per recarsi a Tropea o a Nicotera per ragioni di mercato o per affari. Non è un caso che sono reperibili testimonianze antiche secondo cui i viandanti erano costretti a pagare il pedaggio una volta giunti sull'acrocoro, dove trovavano gli implacabili esattori di Caria o di Brattirò. Il Poro, d'altra parte, è un'area assai ricca di storia e di giacimenti culturali non ancora adeguatamente studiata dal punto di vista etnico-storico e archeologico. Valgono tuttavia le ricerche eseguite nell'area da Paolo Orsi che puntando dalla preistoria e dalla protostoria giungono fino all'epoca greca e romana. Le vestigia storiche dell'area non si fermano qui ed investono l'età basiliana come testimoniano le Grotte degli Sbariati di Zungri e i più recenti reperti dell'area di marina di Zambrone fatti risalire addirittura all'età micenea. Oggi il Poro costituisce un'area ben definita nei suoi confini e nelle peculiarità produttive.

L'area interessata occupa circa 200 kmq e comprende i Comuni di:

1 — Drapia

2 — Filandari

3 — Joppolo

4 — Limbadi

5 — Rombiolo

6 — San Calogero

7 —  Spilinga

8 — Zaccanopoli

9 —  Zambrone

10 — Zungri 

Coinvolgendo una popolazione di oltre 22.000 abitanti con un'altezza media sul livello del mare tra i 400 e i 500 metri. Si tratta insomma di un'area essenzialmente collinare sia per le caratteristiche della produzione agricola sia per quanto attiene alle attività artigianali, alla zootecnia e all'allevamento del bestiame (prevalentemente ovino e bovino).

Il presente disegno di legge ha lo scopo di

a) Prevenire il lento decadere delle attività tradizionali e in particolare quelle che concernono il settore agricolo dove già si manifestano palesi difficoltà nella storica produzione dei fagioli locali, della patata, cui si accompagna il ritorno alle coltivazioni estensive cerealicole.

b) Contribuire alla salvaguardia di un habitat tra i più pregevoli della Calabria che favorisce la caratteristica produzione casearia del Poro e l'ormai ben nota ‘nduja di Spilinga.

c) Sostenere l'attività delle aziende agro-artigianali che nonostante la grave crisi in corso manifestano la volontà di non chiudere e di non rinunciare ad un "marchio" che sebbene non ufficializzato sul piano giuridico per tutti i suoi aspetti si avvale già di una spontanea e positiva rinomanza.

d) Puntare al recupero dei siti di interesse architettonico presenti in loco: borghi, edifici, piazze, centri storici.

e) Valorizzare i percorsi naturalistici con interventi rigorosamente coerenti con l'armonia e gli equilibri ambientali dei luoghi.

f) Impedire la scomparsa di antichi mestieri, come i costruttori di antichi strumenti musicali, che testimoniano i valori di un'antichissima civiltà artistica.

g) Stimolare l'interesse dei giovani per l'agricoltura e l'artigianato e costituire, nel contempo, un centro di ricerca e studi sulla storia e le tradizioni del Poro anche con la costituzione di una biblioteca che si avvalga sia di un'ampia dotazione libraria sia di adeguati supporti informatici. La proposta per l'istituzione della biblioteca che raccolga tutte le pubblicazioni che trattano dell'area del Poro può diventare un centro importante per la diffusione della storia e della cultura regionali.

 

Relazione tecnico — finanziaria

 

La presente legge produce un significativo impatto finanziario a carico del bilancio regionale, che può essere sintetizzato nel seguente quadro riepilogativo allegato.

 

Quadro dì riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Giuseppe Mangialavori recante:

"Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela dell'habitat, dell'ambiente e delle

tradizioni culturali dell'area del Poro"

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna l va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 sì descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. I: Oneri finanziari — anno 2015

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

C o I

Carattere Temporale A o P

Importo

 

5

 

Interventi idraulico forestali e idrogeologici

 

C

 

P

 

1.850.000 €

 

6 e 7

 

Contributi per la tutela delle colture tradizionali e non tradizionali, zootecnia, sperimentazione agricola

 

C

 

P

 

100.000 €

 

8 comma 1

 

Sostegno alle imprese

 

I

 

P

 

1.500.000 €

 

8 comma 2

 

Incentivi ai giovani agricoltori

 

I

 

P

 

2.500.000 €

 

9

 

Contributi per la promozione e commercializzazione dei prodotti tipici

 

I

 

P

 

 150.000 €

 

10

 

Valorizzazione del turismo rurale, dell’ambiente, del paesaggio e dei siti architettonici

 

C/I

 

P

 

 

 

1.550.000 €

 

11 comma 3

 

Contributi per la valorizzazione degli antichi mestieri e dell’artigianato

 

C

 

P

 

11 comma 4

 

Istituzione centro studi di documentazione

 

C

 

A

 

50.000 €

 

11 comma 5

 

Istituzione biblioteca del Poro

 

I

 

P

 

100.000 €

 

11 comma 6

 

Spese per iniziative culturali

 

C

 

P

 

5.000 €

 

Oneri a regime — biennio 2016/2017

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

C o I

Carattere Temporale A o P

Importo

 

5

 

Interventi idraulico forestali e idrogeologici

 

C

 

P

 

3.700.000 €

 

6 e 7

 

Contributi per la tutela delle colture

tradizionali e non tradizionali, zootecnia, sperimentazione agricola

 

C

 

P

 

200.000 €

 

8 comma 1

 

Sostegno alle imprese

 

I

 

P

 

3.000.000 €

 

8 comma 2

 

Incentivi ai giovani agricoltori

 

I

 

P

 

5.000.000 €

 

9

 

Contributi per la promozione e commercializzazione dei prodotti tipici

 

I

 

P

 

 300.000 €

 

10

 

Valorizzazione del turismo rurale, dell’ambiente, del paesaggio e dei siti architettonici

 

C/I

 

P

 

 

 

3.100.000 €

 

11 comma 3

 

Contributi per la valorizzazione degli antichi mestieri e dell’artigianato

 

C

 

P

 

11 comma 4

 

Istituzione centro studi di documentazione

 

C

 

A

 

0 €

 

11 comma 5

 

Istituzione biblioteca del Poro

 

I

 

P

 

150.000 €

 

11 comma 6

 

Spese per iniziative culturali

 

C

 

P

 

10.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e dì selezione dei potenziali fruitori;

-          mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, la quantificazione della spesa scaturisce da una media negli ultimi tre anni degli importi pagati dalla Regione (mediante appositi decreti dirigenziali e delibere di Giunta regionale) ai Consorzi di Bonifica per la realizzazione degli interventi idraulico forestali e idrogeologici indicati nei Piani attuativi dì Forestazione 2012, 2013, 2014. Considerato che gli interventi di cui tratta la norma possono essere realizzati dal Consorzio di Bonifica Tirreno Vibonese e tenuto conto delle somme ripartite al Consorzio dalla Regione nell'ambito dei sopra citati Piani attuativi, è possibile stimare mediamente una spesa annuale pari ad curo 1.850.000,00.

La determinazione delle spese di cui agli articoli 6 e 7 è stata condotta mediante il metodo della fissazione a monte di un tetto di spesa: in particolare, definito l'importo massimo di un contributo concedibile in 5.000 euro e interventi una platea di 20 beneficiari all'interno della Comunità del Poro, si determina un fabbisogno finanziario non superiore a 100.000 euro.

La quantificazione dei contributi regionali a favore delle imprese, di cui all'art. 8 comma 1, è stata svolta tenendo conto dei contributi concessi negli ultimi due anni dalla Regione Calabria per sostenere e promuovere lo sviluppo delle piccole aziende agricole. Sapendo che la media degli incentivi regionali erogati ammonta a 15.000 curo per azienda e considerato che il numero delle aziende agricole nella Provincia di Vibo Valentia è di 15.000, di cui circa il 40% - ossia 6.500 aziende agricole - situato presso l'area collinare del Monte Poro (dati acquisiti dall'ultimo censimento disponibile sull'agricoltura in Calabria e da uno studio dell'Assessorato delle Politiche comunitarie dell'Amministrazione Provinciale dì Vibo Valentia), ipotizzando una platea di circa 100 aziende beneficiarie, è possibile stimare una spesa in conto capitale pari ad euro 1.500.000 annuali per tre anni, che troverà copertura con le risorse del PSR 2014 — 2020, Misura 6, sub misura 6.3, per quanto compatibili.

Gli incentivi a favore dei giovani che intendono avviare nuove imprese agricole (art. 8 comma 2) sono stati quantificati considerando l'importo e l'entità del sostegno in conto capitale indicato nella misura 6, sub-misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020, dedicata a tali iniziative. Rilevato che il sostegno a ciascun giovane agricoltore ammonta ad curo 50.000, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione riportati nella suddetta misura del PSR, e stimando una platea di 50 beneficiari (stima condotta tenendo conto di una media di beneficiari di contributi analoghi erogati da altre Regioni italiane, come ad esempio la Puglia e la Toscana, che hanno pubblicato bandi per incentivare l’ingresso dei giovani nel settore agricolo), la spesa complessiva annuale ammonta ad euro 2.500.000, e quindi 7,5 milioni di curo complessivi in tre anni.

In ordine alla valutazione degli oneri finanziari di cui all'articolo 9, sono state effettuate alcune indagini di mercato sui contributi messi a bando da alcune regioni italiane — quali Lombardia, Toscana, Puglia, Sardegna — per la promozione e la valorizzazione dei rispettivi prodotti tipici, che rientrano nei settori menzionati dall'articolo 9 della presente legge (alimentare, caseario, artigianale). Considerato che mediamente il contributo erogato alle aziende agricole o a gruppi di produttori è pari ad euro 3.000 e stimato un numero di 50 potenziali beneficiari, è possibile determinare una spesa pari ad curo 150.000 annuali, e quindi complessivamente 450.000 euro nel triennio.

Con riferimento alla quantificazione delle spese di cui agli articoli 10 e I 1 comma 3, si sono assunti come parametri di riferimento i fondi assegnati con decreto dirigente generale dipartimento agricoltura della Regione Calabria n. 11383/2003 ai Gruppi. di. Azione Locale (GAL) per la realizzazione dei progetti indicati nel Piano Sviluppo Locale (PSL) "Monte Poro Serre Vibonesi", approvato con decreto Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura n. 8509 del 19 giugno 2003. La media degli importi assegnati a ciascun GAL quale quota di cofinanziamento regionale ammontava ad euro 1.550.000; considerato che il massimale del contributo concesso ammonta ad. curo 100.000, è possibile finanziare circa 15 progetti di sviluppo locale.

L'istituzione di un centro di documentazione studi, di cui all'articolo 11 comma 4, produce un impatto finanziario sul bilancio regionale quantificabile in 50.000 euro per l'anno 2015, importo desunto considerando una media delle spese sostenute da alcune regioni italiane che con apposite leggi regionali e/o deliberazioni di Giunta hanno costituito istituti analoghi.

Relativamente alle spese per la costituzione di una biblioteca del Poro (art. 11 comma 5), si è condotta un'analisi delle spese sostenute da alcune regioni e comuni per la costituzione di una biblioteca, ritenendo congruo valutare un esborso complessivo nel triennio pari ad euro 300.000 (100.000 euro annuali).

Infine, con riferimento agli oneri di cui all'art. 1 I comma 6, si sono assunti quali parametri di riferimento gli impegni di spesa sostenuti dalla Regione Calabria per Io svolgimento di iniziative similari; si è stimata pertanto una spesa media di 5.000 euro.

 

Copertura finanziaria

Per la copertura degli oneri finanziari di cui all'articolo 5, pari a 1.850.000 C per il 2015 e 3.700.000 € a regime, si provvede con le risorse allocate alla Upb U.003.001004.005 - capitolo UO223321101 "Spese per interventi straordinari di competenza regionale nei settori della tutela del patrimonio forestale della difesa del suolo, della sistemazione idraulica forestale e delle connesse infrastrutture civili -(art. I e 2 della legge regionale 19.10.92, n. 20)."

In ordine agli articoli 6 e 7 è autorizzata una spesa pari a 100.000 curo per l'esercizio 2015, alla quale è assicurata congrua copertura mediante prelievo di tale somma dalla Upb U.008.001.001.001 — capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" ed imputazione del medesimo importo nell'apposito capitolo della Upb U.002.002.004.006 dello stato dì previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2015.

La copertura delle spese di cui all'art. 8, pari ad euro 4 milioni per il 2015 e in 8 milioni per il biennio 2016 - 2017, è assicurata mediante le risorse allocate alla misura 6 del Piano di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 , per quanto compatibili con gli interventi indicati all'articolo 8 della presente legge.

Agli oneri indicati all'articolo 9, quantificati in euro 150.000 per il 2015 ed in euro 300.000 a regime, si provvede mediante le risorse allocate nella misura 3 del PSR 2014 — 2020 per quanto compatibili.

La copertura delle spese indicate agli articoli 10 e 11 comma 3, pari ad euro 1.550.000 per il 2015 e in euro 3.100.000 per il biennio 2016 — 2017, è assicurata mediante la dotazione finanziaria della misura 19 del PSR 2014 — 2020, per quanto compatibili con gli interventi indicati nei piani di azione locale dei Gal.

Per gli interventi di cui all'articolo i I commi 4 e 6, quantificati complessivamente in euro 55.000 euro nel 2015 ed in euro 5.000 sia per il 2016 che per il 2017, è assicurata congrua copertura mediante le risorse allocate al capitolo 1J5201026101 "Fondo unico per la cultura", nel rispetto delle modalità e degli importi indicati nel Piano di cui all'articolo 4 della legge regionale n.19/2009.

In ordine alle spese legate alla istituzione della biblioteca di cui all'art. 11 comma 5, pari ad euro 100.000 per l'anno 2015 e 150.000 per il biennio 2016 — 2017, è assicurata congrua copertura mediante l'utilizzo del Fondo speciale di parte capitale (Upb U.008.001.001.002, capitolo U0700120101) ed imputazione della somma ad un nuovo capitolo di spesa appositamente istituito nella Upb U.005.001.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

 

ART. 1

(Finalità)

 

1. Con la presente legge la Regione Calabria promuove, incentiva e consolida lo sviluppo economico e culturale del territorio di Monte Poro, in provincia di Vibo Valentia, formato dai seguenti comuni: Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Rombiolo, San Calogero, Spilinga, Zaccanopoli, Zambrone, Zungri, tutti rientranti nell'area del Poro e classificabili essenzialmente come Comuni montani o collinari.

2. Con la medesima normativa la Regione Calabria intende altresì favorire le iniziative degli enti locali e delle libere associazioni senza scopo di lucro tese a salvaguardare e tutelare l'habitat, l'ambiente, l'architettura e l'ecosistema nonché tutelare le tradizioni civili, storiche e culturali dell'intera area.

3. Per tali scopi la Regione Calabria, con la presente legge si propone di conseguire:

 

a) una maggiore occupazione nei settori produttivi che animano attualmente l'economia del Poro, in particolare l'agricoltura specializzata intensiva, l'allevamento bovino, ovino e suino;

b) una più consistente valorizzazione dell'area sotto il profilo turistico e culturale;

c) agevolare opportunamente lo spirito associativo dei produttori;

d) la qualificazione e la diffusione su scala regionale e nazionale dei prodotti agricoli, alimentari e artigianali anche con un miglioramento delle vie dì comunicazione e dei trasporti.

 

ART. 2

(Organizzazione e funzionamento)

 

1. Allo scopo di dare corso alle finalità previste dalla presente legge si costituirà, previa deliberazione di adesione del Consiglio Comunale, il Comitato dei sindaci come espressione della Comunità. In seguito per Comunità s'intende tale organo.

2. Il sindaco o suo delegato rappresenterà la propria comunità e avrà il compito di vagliare progetti che saranno presentati dai singoli enti o associazioni private riconosciute, comprese cooperative di produzione.

3. La sede del suddetto comitato di cui ai comma 1 è istituita presso la casa comunale di Zungri, che svolge funzioni di comune capofila.

 

ART. 3

(Convenzione tra Regione ed istituti di credìto)

 

1. Allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi dì cui alla presente legge,la Regione promuove apposita convenzione con gli istituti di credito operanti in Calabria.

2. Oggetto di tale convenzione sarà la regolamentazione del concorso degli istituti di credito per la concessione delle agevolazioni per l'accesso al credito da parte degli enti e delle aziende operanti nell'ambito degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. La convenzione deve inoltre stabilire gli impegni dei vari istituti di credito in merito:

 

a) alla promozione dell'assistenza creditizia a condizioni di favore per l'attuazione degli scopi della legge;

b) alla gestione dei fondi stanziati dalla Regione;

c) all'opera di indirizzo e dì assistenza a favore di tutte le persone interessate alla concessione delle provvidenze;

d) alla realizzazione dei progetti.

 

ART. 4

(Programmazione)

 

1. Entro 90 giorni dalla sua costituzione il Comitato dei sindaci della comunità collinare del Poro elabora il piano di sviluppo e di interventi che propone per l'approvazione ai singoli consigli comunali.

2. Il piano deve contenere una relazione tecnico — programmatica con le linee guida e le ipotesi di ricaduta economica, occupazionale nonché gli effetti positivi sull'ambiente e i vantaggi per la comunità. Il piano ha durata triennale e può essere aggiornato o modificato in base a nuove esigenze o in conseguenza di eventi e/o interventi convergenti di enti pubblici e privati.

3. Il piano, dopo l'approvazione di tutti i consigli comunali interessati viene inviato alla Presidenza della Giunta Regionale che lo approva entro 90 giorni, trascorsi i quali senza alcun rilievo il piano s'intende approvato. In caso di rilievi o richieste di chiarimento il termine decorrerà dalla conclusione del relativo iter.

 

ART. 5

(Patrimonio forestale e sistemazione idraulico-forestale e idro-geologica)

 

1. Al fine di realizzare interventi idraulico forestali e di riassetto idro-geologico del territorio di competenza tesi al miglioramento del patrimonio forestale tipico dell'area e alla difesa del suolo, la Regione Calabria assicura all'area del Poro le necessarie risorse umane e finanziarie.

2. La Regione Calabria delega alla Comunità collinare del Poro la realizzazione dei relativi appalti nel rispetto della normativa vigente.

3. La comunità collinare del Poro agisce per favorire la conservazione e la crescita dei patrimonio forestale pubblico e privato. A tale scopo può stipulare convenzioni con enti pubblici e proprietari privati ed istituire accordi dì programma con enti pubblici.

 

ART. 6

(Tutela delle colture tradizionali e della zootecnia)

1. Considerate le peculiarità della produzione agricola del Poro riferita sia al settore cerealicolo sia al settore ortofrutticolo, zootecnico e caseario. artigiano e alimentare, la Comunità del Poro è impegnata a tutelarle e sostenerle avviando, in particolare per il settore alimentare e caseario, le procedure per il riconoscimento della qualità e della specialità dei prodotti.

2. La Regione Calabria è impegnata a sostenere, con le risorse finanziarie all'uopo disponibili, le iniziative della Comunità, per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

 

ART. 7

(Interventi a sostegno delle colture non tradizionali e sperimentazione agricola)

 

1. La Regione Calabria concede contributi alla Comunità per sperimentare colture non tradizionali di natura erbacea, arborea, delle piante officinali, della coltivazione dei funghi e delle piante del sottobosco.

2. La Regione Calabria sostiene altresì la coltivazione, la diffusione e la commercializzazione di tali prodotti, compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie, nei limiti delle risorse di bilancio e della vigente normativa comunitaria.

 

ART. 8

(Sostegno alle imprese ed interventi per favorire il legame giovani-agricoltura)

 

1. Allo scopo di favorire la nascita di nuove attività collegate all'agricoltura, al turismo rurale, all'artigianato o l'ampliamento delle strutture utilizzate, la Regione concede contributi per sostenere le imprese che intraprendono iniziative in tal senso.

2. Allo scopo di incentivare l'accesso al lavoro agricolo da parte dei giovani dell'area del Poro, la Regione Calabria può concedere contributi in conto capitale per la coperture delle spese sostenute per gli atti di compravendita o di permuta dei terreni agricoli.

3. È richiesta la qualifica di coltivatore agricolo o coltivatore diretto e un'età compresa tra diciotto e i quaranta anni purché residenti in uno dei Comuni del. Poro.

4. La norma è estensibile ai giovani affittuari o eredi di affittuari secondo il disposto di cui all'art. 49 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 (Legge sui contratti agrari) nonché alle cooperative agricoli legalmente costituite che abbiano sede nei Comuni dell'area interessata alla presente legge e che annoveri il 25% di soci di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

 

ART. 9

(Prodotti tipici)

 

1. Considerata la qualità e l'originalità di alcuni prodotti tipici dell'area, la Comunità del Poro può redigere un piano d'intesa e di sostegno finanziario ai produttori.

2. La promozione e la commercializzazione dei prodotti tipici alimentari, caseari e artigianali sarà effettuata nell'ambito delle modalità per il settore stabilite dalla Giunta Regionale e dalle disposizioni dell'Unione Europea.

 

ART. 10

(Turismo)

 

1. AI fine di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente collinare del Poro, la Regione promuove il turismo rurale, mediante progetti specifici che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente.

2. La Comunità collinare del Poro dedicherà parte del piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 6 per:

 

a) lo sviluppo della ricettività rurale, valorizzando il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio rurale e le tipologie edilizie tradizionali.;

b) la valorizzazione degli elementi di attrattiva turistica di carattere naturalistico, ambientale, culturale. paesaggistico, storico ed architettonico dell'area;

c) promuovere iniziative di recupero dei siti di interesse architettonico presenti in loco, quali borghi, edifici, piazze, centri storici;

d) valorizzare i percorsi naturalistici con interventi rigorosamente rispettosi degli equilibri dell'ecosistema dell'area.

 

ART. 11

(Conservazione e valorizzazione antichi mestieri, artigianato e cultura locale)

 

1. La Comunità individua i settori dell'artigianato e gli antichi mestieri ancora praticati nell'area del Poro, con particolare riferimento a quelli che rischiano di scomparire e ne definisce le ipotesi di intervento, sia per assicurarne la sopravvivenza come espressione dell'antica cultura locale sia per stimolarne la continuità come testimonianza di un'antichissima civiltà.

2. La Comunità del Poro individua altresì i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.

3. L'erogazione dì contributi è subordinata all'accertamento dell'attività della struttura produttiva e all'impegno per la continuità della medesimo per almeno un ulteriore quinquennio.

4. La Regione si impegna ad istituire all'interno della Comunità e presso il comune capofila un centro studi di documentazione e ricerca allo scopo di tutelare e valorizzare i vari segmenti della cultura economica, politica, sociale e religiosa dell'area.

5. E' istituita una pubblica Biblioteca del Poro con dotazione libraria e supporti informatici che raccoglierà e metterà a disposizione del pubblico testi, documenti e filmografie relative alla storia, alle tradizioni e agli antichi costumi dei Comuni dell'area.

6. La Regione promuove convegni, ricerche, borse di studio, documentari, docu-film, rassegne fotografiche, iniziative coreutico-musicali funzionali alla valorizzazione e alla custodia del patrimonio culturale della comunità.

 

ART. 12

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, quantificati in curo 1.850.000 per l'esercizio 2015 si provvede con le risorse allocate alla Upb U.003.002.004.005 - capitolo UO223321101 "Spese per interventi straordínari di competenza regionale nei settori della tutela del patrimonio forestale della difesa del suolo, della sistemazione idraulica forestale e delle connesse infrastrutture civili (art. 1. e 2 della legge regionale 19.10.92, n. 20)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, è autorizzata la spesa pari a 100.000 euro per l'esercizio 2015, alla quale è assicurata congrua copertura mediante prelievo del medesimo importo dalla Upb 11008.001.001,001 — capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" e corrispondente imputazione di tale somma nell'apposito capitolo della Upb U.002.002.004.006 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e I i comma 3, quantificati complessivamente in euro 5.700.000 per l'esercizio 2015, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1305/2013, con i fondi allocati nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020, rispettivamente per euro 2,5 milioni nella Misura 6 - sub misura 6.1, per euro 1,5 milioni nella Misura 6 — sub misura 6.3, per curo 150.000 nella Misura 3 e per curo 1.550.000 nella Misura 19.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, commi 4 e 6, quantificati nell'esercizio 2015 in curo 55.000, si provvede con le risorse allocate nella Upb U.005.002.001.001 — capitolo U5201026101 "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015, nel rispetto delle modalità e degli importi stabiliti nel Programma annuale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.

5. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo il. comma 5. stimati per l'esercizio 2015 in curo 100.000, si provvede mediante prelievo dalla Upb U.008.001.001.002, capitolo U0700120101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parie capitale" ed imputazione del medesimo importo ad un nuovo capitolo di spesa da istituire all'interno della Upb U.005.001.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

6. Per gli anni successivi, agli oneri a regime di cui ai precedenti commi 1, 2 , 4, 5, quantificati complessivamente in curo 4.110.000, si provvede nei limiti delle risorse autonome disponibili allocate nei rispettivi capitoli di pertinenza dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, con legge di approvazione di bilancio e con la collegata legge di stabilità regionale di accompagnamento.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.

8. Agli oneri a regime di cui agli articoli 8, 9. 10 e II comma 3, quantificati complessivamente in euro 11,4 milioni, si provvede con i fondi disponibili nelle corrispondenti Misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020, per quanto compatibili.

 

ART. 13

(Norma transitoria)

 

Per quanto non previsto dalla presente legge si rimanda alle disposizioni in materia contenute nella legislazione regionale, nazionale ed europea.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.