Proposta di legge n. 6/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La legge regionale 12 aprile 2013 n. 18, all’art. 2-bis, introdotto dalla legge regionale 20 febbraio 2014 n. 6, ha previsto una disciplina temporanea volta a scongiurare il rischio di mancato smaltimento ed accumulo dei rifiuti sul territorio calabrese, attraverso il ricorso facoltativo da parte dell’Amministrazione Regionale agli impianti privati siti nella regione, nelle more dell’ammodernamento del sistema impiantistico regionale dei rifiuti e, comunque, entro il termine massimo del 31.12.2014.

Nondimeno, la situazione di emergenza che in questa materia purtroppo la regione ancora vive, essendo ancora in itinere le procedure per il completamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti, impone di prorogare l’efficacia della disposizione in esame sino al 31 dicembre 2015 al fine di mantenere il livello di tutela dell'ambiente faticosamente raggiunto proprio grazie al ricorso agli impianti privati.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

 

Art. 1

(Proroga termini)

 

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 le parole “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.