Proposta di legge n. 53/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La proposta di legge recante "Esercizio della navigazione nei collettore artificiale di bonifica denominato Canale degli Stombi e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari" mira a risolvere l'annoso problema della navigabilità dei "Canale di Stombi" e, quindi, del porto turistico "Laghi di Sibari”, unico lago della Calabria collegato al mare.

La Regione Calabria in più occasioni ha riconosciuto il carattere di pubblico interesse della fruizione dei Canale Stombi, anche ai fini della navigazione, che di fatto viene esercitata già da oltre dieci anni.

La funzione nautica dei Canale degli Stombi è, sostanzialmente, quella di collegamento al mare della struttura denominata Laghi di Sibari, posta al di fiori del demanio marittimo, pertanto, afferisce alla materia della "navigazione interna". Ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 112 del 1998 le funzioni amministrative in questa materia sono espressamente conferite alle regioni, tra le quali è possibile ricomprendere anche quella della formale destinazione alla navigazione del canale suddetto.

Nel merito la proposta in esame si compone di 2 articoli: il primo consente la navigazione nel collettore artificiale di bonifica denominato "Canale degli Stombi” e nella portualità interna delle acque dei "Laghi di Sibari”, anche a motoscafi ed altri natanti a vela e a motori, comunque denominati, disciplinando le competenze in ordine agli interventi di manutenzione, anche ai fini dei mantenimento della navigabilità.

L'articolo 2 prevede la formula di invarianza finanziaria.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La proposta di legge non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale atteso che la normativa, ai sensi della legge regionale n. 34/2002, pone a carico della Provincia e del Comune gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa del canale.

 

Art. 1

(Navigabilità nel "Canale degli Stombi" e nella portualità interna

delle acque dei Laghi di Sibari)

 

1. Ai sensi dell'articolo 96 comma 1, lett. g) della legge regionale n. 34/2002, così come modificato dall'art. 45 comma 9 della L.R. 34/2010, è consentita la navigabilità con motoscafi ed altri natanti a vela e a motori, comunque denominati, nel collettore artificiale di bonifica denominato "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari, e può svolgersi in essi la navigazione promiscua di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, anche in deroga alla normativa regionale vigente.

2. Gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa. del canale di cui al comma sono programmati e realizzati dalla Provincia, in attuazione delle finzioni di cui all'art. 88 comma 1 lett. b) e dell'art. 97 comma 1, lett. b) e c), in concertazione con il Comune, in attuazione delle funzioni di cui all'ad, 89, comma 1 lett. c) e dell'art. 98, comma 1 lett. a) e b) della L.R. 34/2002.

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

l. La presente legge non comporta oneri. finanziari a carico dei bilancio regionale.

 

Art.3

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.