Proposta di legge n. 51/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

In un contesto sanitario nazionale che ha subito dei profondi cambiamenti negli ultimi anni mediante l’emanazione di norme che hanno modificato l’assetto istituzionale ed i relativi meccanismi di gestione economica; la professione infermieristica, tecnica, riabilitativa e della prevenzione,  ha vissuto anche questi cambiamenti promuovendoli, sostenendoli e prefigurando il Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, quale risposta organizzata ai bisogni del cliente esterno (cittadino) ed interno (personale afferente al Servizio).

E’ necessario individuare strategie che garantiscono competitività sul mercato.

Diventa pertanto fondamentale perseguire la Qualità soprattutto attraverso un perfetto utilizzo delle risorse, modificando la  “cultura” degli operatori; attraverso una gestione flessibile, dinamica, innovativa ed una formazione ad hoc che indirizzi verso modalità di lavoro più efficaci ed  efficienti  nel rispetto dei bisogni e dei diritti del cittadino. 

Le legislazioni recenti in materia di Professioni Sanitarie quale:

-          Contratto nazionale Dirigenza STPA

-          Legge n. 251 del 10 agosto 2000 “ disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche. Tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” pubblicata nella G.U. n.208 del 6-9-2000;

-          D.M. 2 aprile 2001 “ Determinazione delle classi della laurea  specialistica universitaria delle professioni sanitarie” pubblicata nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2001;

-          Legge n. 43 del 1 febbraio 2006 “ disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche e tecniche” pubblicata sulla G.U. n. 40 del 17 febbraio 2006;

-          DPCM del 25 gennaio 2008 “ recepimento accordo, stato-regioni,  concernente la disciplina per l’accesso alla qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche” pubblicato nella G.U. n. 48 del 26 febbraio 2008,

 sottolineano  l’importanza di migliorare  l’assistenza e la qualificazione delle risorse (umane, economiche e tecnologiche) nelle aziende sanitarie e ospedaliere.

 Per il raggiungimento di questi obiettivi strategici occorre la collaborazione e l’integrazione di tutte le forze presenti, ciascuna con pari dignità ed ambiti propri d’autonomia .

Oggi le scelte di politica sanitaria portano la necessità ad una rivalutazione dei servizi territoriali, e non solo per motivi economici.

 Dopo anni di investimenti esclusivamente nel campo curativo ad altissimo costo (ospedale) ci si trova obbligati a fare retromarcia, alla scoperta di nuovi percorsi, o meglio del territorio extra -ospedaliero dove è possibile soddisfare tutta una fascia di bisogni socio–sanitari a costi sicuramente inferiori, garantendo al contempo una qualità di vita superiore.

Compiti quali la programmazione, la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la gestione, la verifica, il coordinamento e la formazione del personale, rappresentano i punti di forza del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo, al fine di attuare quei processi necessari al cambiamento per l’erogazione dei servizi alla persona.

 

Relazione economica finanziaria

 

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Art. 1

Istituzione dei Servizi

 

1. La Regione Calabria promuove la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle Professioni Sanitarie descritte dalla Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), dalla Legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico — sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) e DPCM 28 Gennaio 2008, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione e dell'art. 2, comma 2, lett. 1) del proprio Statuto, al processo di aziendalizzazione nel sistema sanitario regionale, all'integrazione socio-sanitaria ed all'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie, istituiscono i seguenti Servizi Unità Operative complesse:

 

- Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;

- Servizio delle professioni sanitarie riabilitative;

- Servizio delle professioni tecnico-sanitarie tra cui diagnostica strumentale e tecnico-assistenziale;

- Servizio delle professioni tecniche della prevenzione;

 

3. L'istituzione dei Servizi ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l'ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni delle professioni, di cui alla legge 10 agosto 2000 n. 251, alla legge 24 febbraio 2006, n. 27 , della legge 1 febbraio 2006, n. 43 e del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

4. Le Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie,   attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connesse per le aree di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 251/2000, della legge 43/2006 e del D.P.C.M. 28 gennaio 2008, realizzando dei Servizi Aziendali, caratterizzati quali strutture complesse con autonomia tecnico professionale, autonomia gestionale degli obiettivi e delle risorse e autonomia in ordine alla organizzazione e gestione delle risorse assegnate. Le U.O. vengono dirette da un dirigente individuato con le modalità previste dalla legge 43/2006 e dal DPCM 25 gennaio 2008, nonché dagli artt. 8 e 9 del CCNL area sanitaria tecnica, professionale e amministrativa (S.T.P.A.), del 17 ottobre 2008, che diventa, di diritto, componente del Collegio di Direzione dell'Azienda sanitaria, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 251/2000.

5. Le Aziende Ospedaliere, quelle Sanitarie  ed Universitarie, istituiscono tali Servizi U.O. complesse  con Atto Aziendale.

6. I dirigenti dei Servizi U.O. complesse dovranno essere dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ed in possesso dei titoli  di cui al DPCM 25 gennaio 2008.

 

Art. 2

I Servizi delle Professioni Sanitarie

 

1. Presso  le Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed Universitarie,   sono istituiti i Servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge.

2.  Il Servizio dell'assistenza infermieristica e ostetrica, tecnico - sanitaria, della riabilitazione, della prevenzione svolge le seguenti funzioni, riconducibili al contenuto dei profili professionali delle predette professioni sanitarie:

 

a. in coordinamento con l'Osservatorio Regionale, rileva i dati necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni, e coordina la formazione di base, la formazione complementare e l'aggiornamento professionale;

b. concorre all'individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell'Azienda, per gli aspetti di competenza;

c.  eroga le prestazioni sanitarie legate alla prevenzione, alla cura e al sostegno degli individui, delle famiglie e della collettività;

d.  programma, organizza, coordina, gestisce e controlla le risorse umane e materiali indispensabili per l'erogazione delle prestazioni delle professioni sanitarie e dei servizi offerti all'utenza, in regime di ricovero, territoriale e domiciliare;

e. programma il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, le attività di studio, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono specifiche competenze professionali;

f. concorre alla formazione del personale di supporto;

g. seleziona gli operatori per la titolarità dell'insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato;

h.  promuove i progetti di ricerca e la revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività sanitarie infermieristiche ed ostetriche, mediante la definizione di protocolli, procedure ed istruzioni operative validati e di specifici indicatori di qualità;

i. sviluppa la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi, mirati alla soluzione dei bisogni assistenziali, con metodo scientifico e con l'adozione, in via ordinaria, di strumenti per la documentazione dell'assistenza infermieristica e ostetrica integrata;

j.  partecipa all'identificazione dei fabbisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività, identificando i bisogni specifici per i processi assistenziali e organizzativi delle funzioni assistenziali tecnico professionali e della formazione e organizza, gestisce e supporta modelli di assistenza personalizzata, valutandone anche la qualità;

k. attua e verifica i programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie infettive;

l. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;

m.  partecipa alla programmazione delle attività libero professionali in tutte le forme che coinvolgono le professioni sanitarie;

n. definisce gli standard riferiti ai modelli organizzativi per la presa in carico e la gestione del paziente;

o. promuove l'educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione.

 

Art.3

 

1. Gli incarichi Dirigenziali sono conferiti secondo le  modalità previste dalle leggi vigenti in materia di personale dirigente del ruolo sanitario.

 

Art. 4

Istituzione dell'Osservatorio delle Professioni Sanitarie

 

1. E' istituito presso la Regione Calabria l'Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali, con il compito di coadiuvare l'Assessore regionale alla Sanità e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nella definizione delle modalità organizzative ed attuative delle norme che regolano le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecnico-sanitarie e della prevenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. L'Osservatorio ha, altresì, il compito di realizzare l'orientamento, la promozione, lo studio delle potenzialità e il monitoraggio sull'attuazione delle norme relative alle professioni sanitarie specificate.

3. Programma la formazione nei rapporti con le Università, determinata in relazione ai bisogni, ed organizza la formazione di base, la formazione complementare e  l'aggiornamento professionale.

4. L'Osservatorio opera presso la Direzione Regionale alla Sanità, per l'espletamento dei propri compiti sia avvale delle strutture e delle risorse, anche in termini di personale, della suddetta Direzione ed è composto da:

 

a. l'Assessore alla Sanità o un suo delegato;

b. il Direttore Regionale della Direzione Sanità o un suo delegato;

c. un rappresentante per ogni servizio delle Professioni Sanitarie, individuato dal Presidente o dal responsabile regionale delle associazioni maggiormente rappresentative;

d. un rappresentante per ogni servizio delle Professioni Sanitarie designato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

 

5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e, al momento dell'insediamento, nominano al loro interno il Presidente, il Vicepresidente e un segretario.

L'Osservatorio è convocato dal suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni tre mese. Per particolari problematiche, che rivestono carattere d'urgenza, un terzo dei componenti, rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali, possono chiedere al Presidente una convocazione straordinaria, da tenersi entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta. La partecipazione all’osservatorio è a titolo gratuito.

 

Art.5

Norma transitoria

 

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regione emanerà apposite linee guida, previo confronto con le OO.SS. ai sensi dell’art.5, lettera k del CCNL area SPTA del 17 ottobre 2008, per l’attuazione dell’istituzione, nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere, dei servizi delle professioni sanitarie di cui all’art.2 della presente legge .

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono modificare i propri atti aziendali e provvedere all'attuazione della stessa.

 

Art. 6

Clausola di invarianza degli oneri finanziari

 

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Art.7

Entrata in vigore

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.