Proposta di legge n. 49/10^

Relazione

 

Con il comma 2 si prevede la possibilità di poter procedere, attraverso un atto deliberativo della Giunta Regionale, alla decapitalizzazione dell'importo del fondo in funzione delle manifestate esigenze sopravvenute in questa fase conclusiva del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

Infatti, a seguito dell'avvenuta chiusura ,della procedura di rilascio di garanzie, le originarie risorse accantonate (€ 10.000.000,00), presso il tesoriere regionale Banca Carime gruppo (UBI-Banca), risultano superiori alle reali esigenze finanziarie necessarie a soddisfare le spese complessive quantificate in 1.140.000,00 e destinate alle quote di accantonamento ed alle spese a carico del Fondo.

Le risorse derivanti dalla procedura di decapitalizzazione del fondo saranno destinate all'aumento della dotazione finanziaria delle pertinenti Misure 121, 122, 123 e 311 del PSR Calabria 2007/2013, in quanto i fondi utilizzati originariamente per la costituzione del Fondo in questione erano risorse rinvenienti dalla dotazione finanziaria delle predette Misure.

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della L.R. 8/2010

(Fondo di garanzia per le imprese agricole)

 

Il comma 2 dell'articolo 11 della L.R. 8/2010 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3 comma 4 della Legge Regionale n. 8/2002)" è sostituito dal seguente:

"Il fondo di garanzia previsto al comma precedente è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 e a tal fine si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013. Si autorizza, altresì, la Giunta regionale a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo".

 

Art. 2

Clausola dell'invarianza degli oneri

 

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.