Proposta di legge n. 48/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

La Direttiva 2001/42/CE, in attuazione dell’art. 191 (ex art. 174 TCE) in materia di “Ambiente”, nonché in attuazione del quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e della convenzione sulla biodiversità, ha sancito la necessità di una valutazione ambientale durante l’ elaborazione e prima della adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri.

Tale Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che, all’art. 6 comma 1, prescrive la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Al comma 2, l’art. 6 sancisce “Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.”

In attuazione del disposto normativo succitato, nonché della stessa normativa europea, la normativa regionale di cui alla L.R. 16 aprile 2002 n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), all’art. 10, comma 2, per come sostituito dalla L.R. 10 agosto 2012 n. 35, chiarisce che la VAS “È finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell’ ambiente,nonché a contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione e di approvazione del piano, assicurando anche la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Tale processo comprende l’elaborazione di un Rapporto Ambientale Preliminare, l’eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. In particolare la Valutazione ambientale è un processo obbligatorio per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale previsti ai vari livelli dalla normativa nazionale e regionale.”

Nel processo di VAS, quindi, sono coinvolti diversi soggetti, tra cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di taluni piani o programmi. Ed è, altresì, coinvolto il pubblico e/o pubblico interessato, ossia, rispettivamente, “una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone” e “il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse” (art. 5 comma 1 lett. u) e v) D.Lgs. 152/06).

Sempre l’art. 5 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che deve intendersi per:

1) Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e l’espressione del parere motivato;

2) Autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

3) Soggetto proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma.

Come si evince chiaramente dalla richiamata normativa, la procedura VAS necessità di grande organicità nella sua complessiva elaborazione, proprio alla luce delle diverse figure coinvolte, al fine di realizzare lo scopo per cui il legislatore comunitario ha inteso prescriverla, a salvaguardia dell’ambiente prima di adottare piani o programmi che possano incidervi negativamente.

In ordine alle competenze, invece,l’art. 7 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che le Regioni e le Province autonome “disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali” (art. 7 co. 7 D. Lgs. 152/06) e l’art. 35 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle norme del decreto.

Per cui, fermo il rispetto dei principi fondamentali dettati dall’ UE e dal d.lgs.152/2006, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l’emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal D.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti.

In realtà, l’art. 10 della L.R. 16 aprile 2002 n. 19 e ss. mm. e ii. prescrive, fra l’altro, che “1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale. Essa è effettuata conformemente alla legislazione nazionale e regionale nonché al regolamento vigente.”

Il regolamento cui la norma fa riferimento è il “Regolamento Regionale Calabria 4 agosto 2008 n. 3” e ss.mm. e ii., ai sensi del quale, l’autorità competente ai fini VAS nella Regione Calabria è il Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione stessa.

Per cui, da qui, la presente proposta di legge.

Posto che il D.Lgs. 152/06 contempla la facoltà per le Regioni e le Province autonome di legiferare in materia di VAS, anche attribuendo le funzioni e i compiti per l’espletamento delle procedure e il rilascio del parere motivato agli Enti locali, si ritiene opportuno intervenire individuando diverse autorità competenti, al fine di rendere più snello ed efficiente tutto il sistema, in linea con la ratio della normativa in oggetto.

L’attribuzione delle competenze a tutti i livelli pianificatori andrà ad attuare il fondamentale criterio dell’integrazione sistematica della valutazione ambientale, nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente, attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla legge regionale, sia mediante l’apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle rispettive peculiarità. Pertanto, il regolamento d’attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali.

Per chiarire meglio le intenzioni sottese alla presente proposta, si procede con un semplice esempio.

La legge regionale urbanistica della nostra regione, L.R. n.19/02 e ss.mm. e ii., affida alle province compiti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, i quali strumenti necessitano della prescritta VAS; stando all’attuale normativa in materia, i Comuni sono costretti a rivolgersi alla regione, al fine di ottenere il parere VAS e alla Provincia per l’approvazione dello strumento urbanistico sottoposto alla sua valutazione. Scindere i due momenti, con ripercussioni negative sia in termini di minore efficienza, che  in termini di una minore organicità della valutazione dello strumento urbanistico nel suo complesso, da parte della Provincia, chiarisce l’idea di quanto potrebbe risultare utile delegare le funzioni VAS alle Province per i piani o programmi sottoposti alla sua approvazione.

Per quanto concerne i Comuni, anche nelle forme associate previste dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), posta la possibilità di delega agli enti locali, si ritiene utile, pertanto, delegare, per quanto di loro competenza, anche a questi le funzioni ed i compiti relativi alle procedure VAS, ovviamente nel rispetto dei principi fissati dall’ UE e dalla normativa nazionale di recepimento.

In sintesi, la presente proposta intende disciplinare la delega delle procedure VAS secondo un modello organizzativo-procedurale che preveda che l’autorità competente per la VAS venga individuata nell’ambito della stessa amministrazione cui compete l’approvazione del piano/programma sottoposto a valutazione.

Questo modello di delega è finalizzato a fare in modo che il processo di VAS e la redazione del piano si fondano fino a diventare un unico processo. E questo rispecchia perfettamente l’intenzione del legislatore laddove, nel Testo Unico per l’Ambiente, definisce la VAS come parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi.

L’autorità competente in materia di VAS verrebbe, così, individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all’approvazione di piani e programmi coinvolgendo, per le relative istruttorie, le strutture organizzative tecniche competenti in materia ambientale.

In tal senso hanno legiferato diverse regioni italiane.

La Regione Toscana (L.R. 12/02/2010, n. 10), in particolare, ha specificato che “Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite: a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione; b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province; c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi; d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi” .

Se alla suddivisione sopra operata, si affianca la reale e attiva partecipazione di tutti i soggetti con competenze ambientali coinvolti nel piano o programma, sarà possibile garantire la sostenibilità ambientale delle scelte, la loro coerenza con le strategie ambientali sopraordinate, nonché un sistema più snello ed efficiente.

L’attribuzione delle competenze relative alla procedura di VAS, restano subordinate alla capacità dell’Ente, individuato come autorità competente, a garantire al proprio interno le professionalità adeguate allo svolgimento delle procedure. In caso contrario, in virtù del principio di sussidiarietà, sarà la Regione ad espletare la procedura VAS.

In ultimo, a sostegno della presente proposta di legge, si cita testualmente il “MONITORAGGIO SULL’APPLICAZIONEDELLA VAS IN ITALIA” (Periodo di riferimento 2011) del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, redatto a seguito del Tavolo VAS Stato-Regioni-Provincie autonome istituito al fine di applicare in modo armonico e condiviso le procedure di valutazione ambientale strategica. Nel rapporto indicato si legge:

“Tende ad aumentare il numero di Regioni che delegano le competenze in materia di VAS agli Enti Locali sottordinati. Questa tendenza è giustificata in primo luogo dalla frammentazione amministrativa che incrementa notevolmente il numero di piani e programmi da sottoporre a VAS. Le funzioni di programmazione e pianificazione, infatti, sono affidate a 107 Amministrazioni provinciali e oltre 8000 Comuni, ai quali si sommano le Autorità d’Ambito per la riorganizzazione del Servizio idrico integrato dei 92 Ambiti Territoriali Ottimali previsti, 134 Parchi Naturali Regionali, 365 Riserve Naturali Regionali, 171 Aree Naturali Regionali, e numerose altri livelli amministrativi, quali le Comunità Montane, i Consorzi industriali o di sviluppo locale, ecc., le cui attività di programmazione e pianificazione seguono regole disomogenee e, pertanto, difficilmente classificabili. A tale fenomeno contribuiscono poi alcun e specificità del recepimento italiano della Direttiva 2001/42/CE, che rende obbligatoria la fase di consultazione preliminare generando un notevole appesantimento amministrativo ed un conflitto con le modalità di approvazione di piani e programmi che non prevedono una fase di consultazione pubblica intermedia, e la permanenza di alcune ambiguità strettamente legate alla versione italiana del testo della Direttiva; ad esempio, l’uso non ben definito dei termini “piano” e “programma” e il ricorso a tali termini anche nel caso di progetti complessi che si configurano come somma di opere da sottoporre a VIA.” E prosegue “Quattro Regioni, Emilia Romagna,  Marche, Sardegna e Umbria  risultavano nel 2010 aver delegato alle Province la valutazione dei piani e programmi la cui formazione e redazione compete ad amministrazioni di livello sottordinato rispetto alle Province e la cui approvazione compete alle Province stesse. Di queste, Marche ed Umbria hanno variato la normativa. Per la Regione Marche è intervenuta un’integrazione alla normativa che individua nei comuni il ruolo di Autorità competente nell’ambito dei Piani Operativi per la Riqualificazione Urbana. Mentre la Regione Umbria, ha affidato ai Comuni il ruolo di Autorità competente sugli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. La Regione Friuli ha delegato ai Comuni la VAS “limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale […] Quattro Regioni, Abruzzo, Lombardia, Toscana e Piemonte, e la Provincia

Autonoma di Trento hanno invece adottato un provvedimento di delega alle amministrazioni sotto-ordinate più complesso, direttamente connesso alle responsabilità di formazione e approvazione dei piani e programmi […] Il modello adottato da queste Regioni e Province Autonome18, seppure condifferenti sfumature interpretative, appare effettivamente coerente con lo spirito della Direttiva 2001/42/CE.”.

In realtà, si avrà davvero coerenza con gli obiettivi comunitari solo se, ogni amministrazione coinvolta, in qualità di autorità competente, si adopererà per il concreto coinvolgimento di tutti i possibili soggetti con competenze ambientali, nonché per l’attiva partecipazione del pubblico, in modo che la valutazione circa l’impatto ambientale di un piano o programma sia sostanziale e non soltanto formale.

Inoltre, Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.

L’autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto al rilascio degli altri titoli  abilitativi l’intervento proposto e, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo esistente.

La procedura ordinaria prevista dall’art. 146 del D.Lgs 42/04 è caratterizzata dall’intervento della Sovrintendenza non più in via successiva, ma preventiva, attraverso il rilascio di un parere di natura vincolante, da acquisire all’interno del procedimento stesso di rilascio di autorizzazione.

L’Art.. 146 comma 6 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sancisce:  “La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. (comma così modificato dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)”.

Nella Regione Calabria, le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche sono state conferite alle Province con L.R. n. 3/1995 “Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85” e successivamente confermate dalla L.R. n. 14/2006 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante“Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria”, che ha sostituito l’Art. 61 comma 3 della L. R. 19/02 (Legge Urbanistica), con il seguente disposto: “L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs.  42/04 e successive modifiche e integrazioni è delegata alle Province”.

Invero, la modifica legislativa intervenuta con la L.R. 14/2006, che ha delegato alle sole Province le funzioni in materia di rilascio dell’autorizzazione de qua, implica un rallentarsi della procedura stessa, posto che, laddove gli interventi riguardino il territorio comunale, il passaggio alla Provincia diviene superfluo, visto che il Codice stesso sancisce la possibilità di delegare direttamente i Comuni, gli Enti Parco ecc., qualora gli stessi siano dotati di adeguate strutture ( di cui all’Art. 146 co. 6).

Per questo motivo, vista la più ampia previsione normativa di cui all’Art. 146 comma 6 D.Lgs. 42/06, vista, altresì, l’intenzione del legislatore di evitare la diarchia tra Ente competente al rilascio dell’autorizzazione ed Ente interessato dall’intervento, al fine di consentire all’Ente nel cui territorio l’intervento andrà a ricadere di poter esso stesso valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo esistente, si ritiene opportuno modificare l’art. 61 della L.R. 19/02, attuando pienamente il disposto di cui all’Art. 146 co. 6, delegando non solo le Province, ma tutti gli altri Enti previsti dal Codice.

La presente proposta di modifica e integrazione della L.R. 19/02 (Legge Urbanistica), pertanto, prende le mosse dall’esigenza di rendere più efficiente il sistema burocratico, eliminando passaggi superflui tra diverse amministrazioni che, di fatto, rallentano il sistema, garantendo, al contempo, la più ampia tutela del paesaggio.

Oggetto della modifica è la previsione di delega ai Comuni, anche nelle forme associate previste dal D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), agli Enti parco, delle funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per come previsto dall’art. 146 co. 6 del D.Lgs. 42/04.

Infatti, posta la natura vincolante del parere della Sovrintendenza, si ritiene opportuno che le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione vengano delegate agli Enti locali, ognuno per il territorio di competenza dell’intervento, così come previsto dal richiamato art. 146 comma 6 D.Lgs. 42/02.

Alla luce della norma su indicata, infatti, è possibile per le Regioni delegare le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica agli Enti locali, ferme restando le funzioni della Sovrintendenza in materia di rilascio del parere paesaggistico, laddove tali enti siano dotati di strutture in grado di garantire adeguate competenze tecnico-scientifiche e la giusta differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

A fondamento della presente proposta, posto quanto sinora argomentato e sempre nel caso in cui gli Enti sottordinati siano dotati di idonee strutture come per legge, si ritiene opportuno far rilevare, non solo un efficientamento del sistema, ma soprattutto una migliore rispondenza tra l’esigenza di valutare correttamente la compatibilità paesaggistica con l’intervento richiesto e la conoscenza diretta del territorio su cui l’intervento andrà a ricadere.

Si pensi, per fare un semplice esempio, alla Provincia di Cosenza, composta da ben 155 Comuni, che abbracciano tutta la parte nord della Regione, dal Tirreno allo Ionio, passando per il Pollino e la Sila, con caratteristiche completamente differenti tra loro; ebbene, ai sensi della Legge urbanistica attualmente in vigore in Calabria, la Provincia di Cosenza è chiamata a rilasciare autorizzazioni per tutti i 155 Comuni nonché per i territori ricompresi negli Enti Parco. È evidente che, seppur certamente la Provincia si sia dotata di una struttura adeguata ai fini dell’espletamento delle funzioni in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la valutazione concreta della compatibilità tra intervento e valore del paesaggio, sarebbe certamente più rispondente alla ratio della legge nazionale che chiaramente intende evitare interventi edilizi in spregio della tutela del paesaggio.

Con la delega agli Enti locali, anche sottordinati alle Province, invece, verrebbe de plano la migliore rispondenza tra valutazione della compatibilità paesaggistica, anche intesa come compatibilità con il valore del contesto territoriale, e autorizzazione dell’intervento, non fosse altro per la migliore conoscenza del territorio, anche e solo per motivi di prossimità.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si va di seguito ad illustrare la semplice proposta di modifica normativa cui si intende addivenire, per snellire il sistema burocratico in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per garantire la più ampia applicazione dell’intento del legislatore in materia di tutela del paesaggio.

 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

 

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 1

(Integrazioni alla l.r. n. 19/2002)

 

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) sono aggiunti i seguenti articoli:

 

“Art. 10 bis

(attribuzione delle competenze)

 

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

 

a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;

b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;

c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;

d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

 

Art. 10 ter

(Autorità competente)

 

1. L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

 

a) separazione rispetto all’autorità procedente;

b) adeguato grado di autonomia;

c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

 

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione, l’autorità competente è individuata nella Struttura Tecnica di Valutazione (S.V.T.) di cui all’art. 1 della L.R. 3 settembre 2012 n. 39, con le funzioni stabilite dal Regolamento regionale 4 agosto 2008 n. 3 e ss. mm. e ii..

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

4. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.

5. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

 

Art. 10 quater

(Soggetti da consultare e partecipazione)

 

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, di cui all’art. 5 comma 1 lett. q) o il proponente, di cui all’art. 5 comma 1 lett. r), ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti che devono essere consultati, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. s) u) e v) tenendo conto:

 

a) del territorio interessato;

b) della tipologia di piano o programma;

c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

 

2. L’autorità competente, ai fini di cui al comma 1, promuove la partecipazione alla VAS assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull’ambiente.

3. Nei casi in cui gli enti locali di cui al comma 3 dell’art. 5 quater non siano dotati di adeguata struttura per lo svolgimento del processo VAS, la Regione sostituisce l’ente locale, su richiesta di quest’ultimo, in virtù del principio di sussidiarietà, di cui all’art. 3 quinquies, commi 3 e 4, D. Lgs. 152/06.”.

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 61 l.r. n. 19/2002)

 

1. All’articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) al comma 3 dopo le parole: “alle Province” sono aggiunte le seguenti parole:

“, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, per i rispettivi territori, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell’art. 146 comma 6 D. Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii.”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Gli Enti, di cui al  comma 3, si dotano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, dandone comunicazione alla Provincia, che forma pubblico elenco. Per gli Enti che non siano dotati delle strutture indicate, le funzioni in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica vengono svolte dalla Provincia competente per territorio.”.

 

Art. 3

(Norme transitorie e finali)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività in corso, qualora non sia stata ancora avviata la procedura VAS dalla S.V.T. regionale, gli enti locali di cui all’art. 10 ter, commi 3 e 4 della l.r. n. 19/2002, possono fare richiesta al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, di ottenere la restituzione della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi, per avviare la nuova procedura VAS di loro competenza.

2. Il Regolamento n. 3/08 è adeguato alla presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore e gli enti locali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 10 ter della l.r. n. 19/2002 approvano, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, idoneo regolamento atto a disciplinare le proprie funzioni in materia di VAS, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE e del D. Lgs. 152/06.”.

3. Ogni altra disposizione, anche regolamentare, che sia in contrasto con quelle della presente legge, è abrogata.

 

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.