Proposta di legge n. 47/10^

Relazione

 

“La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli insieme." E' quanto sosteneva l'intellettuale Guido Piovene sulle bellezze della nostra magnifica regione. La Calabria possiede un patrimonio naturalistico, storico e culturale di straordinaria entità spesso dimenticato o ignorato. Un patrimonio presente soprattutto nei centri storici dei Comuni calabresi dove si evidenzia però un forte contrasto tra la ricchezza della storia e l'incuria della bellezza.

I centri storici calabresi, seppur connotati da spiccate caratterizzazioni storiche e naturalistiche di indubbio valore, hanno subito nel tempo una drastica dequalificazione che ne ha causato lo spopolamento e, in molti casi, la desertificazione. Così come va consumandosi, giorno dopo giorno, l'attrattività turistica della quale i centri storici calabresi dovrebbero essere diretta espressione. Oltretutto, è sempre più complicato per le amministrazioni comunali programmare percorsi di rivalutazione urbanistica e territoriale economicamente sostenibili che garantiscano ai centri storici di trovare nuova vita tra le pieghe del tempo.

Diventa allora necessario che la Regione, di concerto con le amministrazioni locali, intervenga per un recupero sostenibile dei territori, per l'innalzamento delle opportunità di crescita sociale ed economica delle comunità locali, per il riutilizzo e la riconversione del patrimonio abitativo storico urbano, per la valorizzazione delle risorse artistiche e culturali dei centri urbani minori e dell'entroterra, per il ripopolamento dei centri storici e la crescita delle opportunità di sviluppo turistico della regione.

Fino ad oggi i finanziamenti legati ai centri storici sono stati frammentati, tra diversi interventi per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale (piani particolareggiati per i centri storici, piano del colore), per il recupero dei centri storici (opere pubbliche su proprietà comunali), per la realizzazione di alberghi diffusi, per la valorizzazione turistica e commerciale. Attraverso, invece, l'istituzione di un marchio di alta ospitalità turistica dei centri storici urbani regionali, il "Borgo Storico Ospitale", si concentreranno gli interventi regionali attraverso un'unica misura di finanziamento in grado di racchiudere tutti gli ambiti di sviluppo e valorizzazione dei centri storici. Si costituirà così l'elenco regionale dei "Borghi Storici Ospitali", di cui potranno fare parte tutti i centri storici a vocazione turistica che lo richiederanno e che rispetteranno i requisiti di qualità urbana, turistica e territoriale, che saranno oggetto di regolamentazione.

Il borgo storico ospitale vuole essere un modello di sviluppo a rete, che genera filiere e che rappresenta un contributo alla lotta contro lo spopolamento dei borghi. Mentre all'estero si è colta l'originalità del modello e il suo essere made in Italy, alcune Regioni non hanno avuto la sensibilità di salvaguardare la peculiarità del modello e hanno regolamenti poco flessibili e poco chiari.

Un vero borgo storico ospitale riesce a lavorare anche 12 mesi all'anno, perché propone un'offerta, un luogo abitato, che non è legato alla stagionalità. La terza generazione dei turisti, dopo quella dei primi anni sessanta della vacanza comunque sia, e dopo quella degli anni 80 dell'omologazione della vacanza, infatti, si è caratterizzata per il desiderio di personalizzazione dei servizi e richiede esperienze autentiche, un maggiore legame con la cultura locale e il bisogno di relazioni sociali.

In sintesi appartengono a questa generazione di turisti, quelli che cercano lo spirito dei luoghi, che amano le relazioni con i residenti, che amano vivere i borghi antichi per riscoprirne storia e tradizioni locali. Questo mercato è cresciuto negli anni ed è diventato imponente e determina la nascita di nuove forme di offerte legate al territorio.

La Calabria, in tal senso, è la regione delle mille tradizioni, dei mille dialetti, dei mille angoli splendidi ma sconosciuti. I borghi storici ospitali della Calabria hanno l'ambizione di uscire dal consueto e dall'omologato, e diventeranno un tour delle impressioni, che non si limiterà esclusivamente all'appagamento degli occhi.

Ogni Borgo Storico Ospitale ha il suo tema, il suo racconto, la sua particolare tipicità emozionale, che sarà spiegata e trasmessa al visitatore, sia dai manufatti architettonici, dalle botteghe degli antichi mestieri e relative scuole di formazione, dalle tradizioni enogastronomiche e culturali, dalle botteghe tipiche e relative scuole professionali, clan' esposizioni museali e informative.

L'insieme degli Borghi Storici Ospitali Calabresi diventerà un percorso culturale turistico unico e innovativo, che consentirà di leggere e conoscere la Calabria nelle sue mille sfaccettature sia ambientali e sia culturali.

Chi arriverà in uno degli Borghi Storici Ospitali calabresi entrerà a far parte della comunità ospitante, potendo contare di vivere il luogo in modo autentico tanto da sentirsi parte della comunità e della storia. Il periodo sarà vissuto non solo autenticamente ma con classe, delizia, mirabile maestria. Tutto sarà offerto ai livelli più esclusivi, dai servizi comunali e di igiene di eccellenza, dall'ambiente curato delle stanza arredate con materiali locali, il legno, le pietre, il ferro, sino all'esterno con la veduta di edifici dal fascino secolare con rughe, strade, piazze curate e infiorate.

Il Borgo Storico Ospitale è un progetto che coinvolge la Regione, le amministrazioni comunali e le comunità territoriali. La Regione oltre a incentivare la realizzazione e la gestione dei Borghi storici ospitali, sostiene il compimento delle iniziative e delle azioni per la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le amministrazioni comunali si impegnano a mantenere i servizi ai massimi standard, con piano igiene, raccolta differenziata e trasporti efficienti al fine di raggiungere i requisiti richiesti per rientrare nella categoria "borghi storici ospitali". La comunità tutta si completa e partecipa al progetto vivendo con gli ospiti in modo naturale e attento, con un rapporto di scambio reciprocamente soddisfacente. Non solo, la promozione dei borghi storici ospitali consentirà di coinvolgere gli emigrati nativi dei Comuni calabresi che saranno così motivati a tornare in Calabria per visitare e considerare le opportunità, anche di eventuali investimenti, offerte dai borghi storici ospitali.

Si creerà così una rete in grado di coinvolgere diversi attori istituzionali e le comunità territoriali che saranno parte integrante di un progetto che mira a ridare nuova linfa alla bellezza dei centri storici calabresi che per troppo tempo è rimasta nascosta sotto la polvere dell'abbandono.

 

Relazione tecnico finanziaria

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Titolo : Legge regionale recante "Rigenerazione sostenibile dei centri storici urbani minori a vocazione turistica. Istituzione del marchio di alta ospitalità turistica 'Borgo Storico Osspitale".

 

La presente legge comporta minime spese a valere sul bilancio regionale, soltanto relative alla costituzione del marchio "Borgo Storico Ospitale".

Gli interventi saranno finanziati attraverso uno specifico piano d'azione istituito dalla Regione, mediante fondi POR a valere sulle misure corrispondenti alle finalità di cui all' art. 1 e 6 della proposta di legge. Si concentreranno in un'unica misura di finanziamento tutti gli interventi regionali (por) già previsti ed erogati precedentemente negli stessi ambiti (redazione di strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale, per il recupero dei centri storici, sviluppo e valorizzazione dei centri storici, per la realizzazione di alberghi diffusi, per la valorizzazione turistica e commerciale, ecc.). Pertanto, si ritiene che tale disposizione non vada ad incidere sul bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, sono previsti minimi oneri soltanto per la creazione del marchio "Borgo Storico Ospitale", spesa che ha carattere annuale "una tantum" solo al momento della costituzione.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

Importo

Art. 1

comma 5

 

Istituzione marchio Borgo Ospitale

corrente

Annuale una tantum

200,00

Art. 5 e 6

Interventi ammessi e incentivi alla realizzazione ed alla gestione del "Borgo Storico Ospitale". Finanziamenti per attuazione marchio "Borgo Storico Ospitale"

Corrente  e

d'investimento

pluriennale

0,00 /__

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

L’ammontare previsto per la spesa di costituzione del marchio si riferisce ai costi fissi di registrazione di un marchio italiano: Euro 101 per tasse all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; Euro 40,00 per diritti di Segreteria; Euro 16,00 per marca da bollo; Euro 34,00 per tutelare ogni classe di prodotti / servizi oltre la prima.

In riferimento, invece, agli interventi ammessi e incentivi alla realizzazione ed alla gestione del "Borgo Storico Ospitale" ed ai finanziamenti per l'attuazione del marchio, attraverso uno specifico piano d'azione istituito dalla Regione, mediante fondi POR, l'ammontare previsto della spesa corrispondente non è al momento determinato ed è indeterminabile, in quanto correlato al numero delle domande che perverranno, dei comuni in possesso dei requisiti ai sensi degli Artt. 3 e 4 della presente proposta di legge, dei progetti realmente approvati e degli interventi realmente ammessi, che risulteranno dagli studi di fattibilità presentati ed approvati annualmente.

 

* * *

Riguardo la costituzione dell'elenco regionale dei Comuni con marchio "Borgo Storico Ospitale", previsto all'art. 1 comma 5 e all'art 7, e la costituzione di gruppi di lavoro composti da soggetti con elevate competenze professionali e scientifiche in ambito turistico, previsto all'art. 5 comma 3, si ritiene che tale disposizione non vada ad incidere sul bilancio regionale poiché la Regione Calabria garantirà tale forma di assistenza tramite le professionalità già presenti nell'organico regionale e/o, eventualmente, tramite il supporto di professionisti esterni attraverso fondazioni e/o enti in House, già esistenti, sulla base di appositi progetti finanziati dalla comunità europea.

 

* * *

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente, imputando a un capitolo di spesa di nuova istituzione all'interno del bilancio regionale.

Peraltro, la presente proposta di Legge all'Art. 10 comma 2, prevede che si concentreranno in un'unica misura di finanziamento tutti gli interventi regionali (por) già previsti ed erogati precedentemente negli stessi ambiti (redazione di strumenti di pianificazione urbanistica di livello comunale, per il recupero dei centri storici, sviluppo e valorizzazione dei centri storici, per la realizzazione di alberghi diffusi, per la valorizzazione turistica e commerciale, ecc.).

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

 

Fondo speciale di parte corrente

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________

________

 

Totale

________

________

________

________

 

Art. 1

(Oggetto, finalità ed obiettivi)

 

1. La Regione Calabria, consapevole delle risorse di cui dispone il proprio territorio e dei fenomeni sociali in atto nella società contemporanea, intende sostenere la capacità di competere, a livello nazionale ed internazionale, per le proprie aree urbane storiche a vocazione turistica.

2. A tal fine, la Regione Calabria favorisce la rigenerazione sostenibile dei centri storici urbani minori a vocazione turistica e/o a rischio di spopolamento, e la crescita sociale ed economica delle relative comunità locali.

3. Gli obiettivi generali che, in tal modo, la Regione Calabria intende perseguire, sono quelli di favorire:

 

a) il recupero sostenibile dei territori;

b) l'innalzamento delle opportunità di crescita sociale ed economica delle comunità locali;

c) il riutilizzo e la riconversione del patrimonio abitativo storico urbano;

d) la valorizzazione delle risorse artistiche e culturali anche dei centri urbani minori e dell'entroterra;

e) il ripopolamento dei centri storici;

f) la crescita delle opportunità di sviluppo turistico della regione;

g) il rilancio produttivo degli antichi mestieri e dell'artigianato locale;

h) il racconto visibile e conoscibile delle tante storie della regione, fatta di valenze non solo ambientali, ma anche enogastronomiche, artigianali, culturali, linguistiche e folkloristiche, e capaci di esprimere l'ospitalità dei calabresi ed i benefici per i territori che da ciò ne discerne.

 

4. L'obiettivo specifico che la Regione Calabria intende raggiungere è quello di disciplinare una nuova forma di governo dei territori turistici che, agendo sull'elevazione della qualità della vita e sull'innalzamento della capacità di accoglienza turistica dei centri storici urbani, aumenta la capacità di competere, sul mercato turistico nazionale ed internazionale, per le proprie comunità locali.

5. La Regione Calabria, pertanto, istituisce un marchio di alta ospitalità turistica dei centri storici urbani regionali che assumerà la denominazione di "Borgo Storico Ospitale".

A tal fine la Regione Calabria crea l'elenco regionale dei "Borghi Storici Ospitali", di cui potranno fare parte tutti i centri storici a vocazione turistica che lo richiederanno e che rispetteranno i requisiti di qualità urbana, turistica e territoriale, che saranno oggetto di regolamentazione (art. 9) e che sono indicati ai successivi artt. 3 e 4.

 

Art. 2

(Definizione di "Borgo Storico Ospitale")

 

1. Si definisce "Borgo Storico Ospitale", un centro storico urbano regionale in cui sia garantita un'elevata qualità della vita alla popolazione locale residente, ed in particolare ai turisti ed alle persone che in esso trascorrono per qualsiasi ragione un periodo temporaneo di permanenza.

 

Art. 3

(Requisiti generali del "Borgo Storico Ospitale")

 

1. Un "Borgo Storico Ospitale" è definibile tale se si compone:

 

a) di un "centro storico urbano" (da ora anche "CSU"), da intendersi quale parte del territorio comunale di più antica formazione, ed in cui maggiormente insistono i segni del passato, della storia della comunità e delle persone che in esso vi hanno vissuto o vi vivono.

Ai fini della sua precisa individuazione, CSU è il Centro Storico (Zona A), da intendersi ai sensi del D.M. 1444/1968 che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee) quale parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale;

b) della presenza di una diffusa "alta ospitalità turistica" (da ora anche"AOT") nel CSU regionale, intesa come capacità di offrire alle persone - che per qualsiasi motivazione trascorrano un determinato periodo di permanenza in un dato CSU un'elevata qualità della vita.

 

Art. 4

(Requisiti specifici del "Borgo Storico Ospitale")

 

1. A partire dai requisiti generali di cui al precedente art. 2, il "Borgo Storico Ospitale" è tale se in possesso di specifici requisiti, di seguito elencati in modo non esaustivo:

 

a) strutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere aperte tutto l'anno, dove valore premiale costituirà la presenza di "Alberghi Diffusi" riconosciuti dalla Regione Calabria nell'ambito del Regolamento Regionale 27 ottobre 2008, n. 4 (Regolamento di attuazione art. 12 Legge regionale 31 marzo 2008 n. 8);

b) attività di ristorazione aperte tutto l'anno;

c) servizi pubblici comunali diffusi, efficienti e di elevato standard (compresi i piani di igiene urbana, di raccolta differenziata e di mobilità e trasporto sostenibile);

 d) servizi commerciali di base diffusi (almeno quelli alimentari e sanitari) aperti tutto l'anno;

e) rete WiFi diffusa e punti Internet pubblici funzionanti tutto l'anno;

f) calendario comunale di eventi e manifestazioni tradizionali e culturali, alcuni dei quali erogati anche nel CSU;

g) diffusa omogeneità e completezza urbanistica, in cui prevalga l'uso turistico degli edifici e delle unità abitative preesistenti;

h) dotazione del piano di decoro ed igiene urbana;

i) dotazione piano del colore per i CSU;

j) miglioramento del quadro di vita quotidiano, perfezionando la fioritura e l'aspetto degli spazi pubblici comunali, per la partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali "comuni fioriti";

k) servizi, impianti ed attrezzature, per lo sport ed il tempo libero;

1) addetti comunali nei servizi pubblici e privati in grado di dialogare in almeno una lingua straniera;

m) addetti comunali alla progettazione e alla programmazione del CSU che possano dimostrare competenze specifiche di tipo turistico (laurea specifica, master, corsi di specializzazione, ecc.);

n) punti stabili di informazione ed accoglienza turistica;

o) sito Internet comunale ufficiale con spazio specifico dedicato al proprio CSU;

p) condizioni che garantiscano l'accessibilità e la fruibilità della maggior parte del CSU anche ai portatori di disabilità, alle famiglie, ai bambini ed alle persone anziane;

q) attività artigianali caratteristiche del luogo: le botteghe degli antichi mestieri, con annesse scuole di formazione delle relative attività;

r) enogastronomia tipica del luogo: le locande tipiche, con annesse scuole professionalie corsi di formazione;

s) attività formative sull'accoglienza turistica che coinvolgano la popolazione locale nel suo complesso;

t) servizi comuni (per esempio, lavanderia, punti di accoglienza, sale lettura, ecc.);

u) requisiti di qualità urbana, turistica e territoriale.

 

Art. 5

(Interventi ammessi e politiche di incentivazione alla realizzazione

ed alla gestione del "Borgo Storico Ospitale")

 

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso ubicati nel CSU devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza. A tali fini:

 

- il "Borgo Storico Ospitale" è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo;

- il "Borgo Storico Ospitale" è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.

 

In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove il "Borgo Storico Ospitale" è localizzato, il regolamento di cui all'art. 9 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero linguistico delle antiche tipologie abitative.

2. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici legati all'esistenza di CSU "Borgo Storico Ospitale", oltre a incentivarne la realizzazione e la gestione, sostiene il compimento delle iniziative di cui all'articolo 4 e le azioni per la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale. I progetti volti allo sviluppo ed alla costituzione di un "Borgo Storico Ospitale", devono prevedere, come parte integrante tutti gli elementi di valorizzazione di cui al punto 1, nonché ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza della storia, delle tradizioni, della cultura della Calabria e del suo popolo. Inoltre, la presenza di una Partnership Pubblico-Privato, come modalità di collaborazione di tipo istituzionale tra soggetti pubblici e soggetti privati e come strumento contrattuale di realizzazione di opere di interesse collettivo, che preveda la costruzione di un processo trasparente e supportato da strumenti di governance, monitoraggio e trasparenza, ed il coinvolgimento anche di soggetti privati con origini nel Comune sede del "Borgo Storico Ospitale", ma che vivono stabilmente in altro Comune d'Italia e/o all'estero.

3. La Regione, al fine di favorire la realizzazione di proposte di sviluppo economiche e sociali innovative legate alla istituzione e gestione del "Borgo Storico Ospitale", incentiva e sostiene la costituzione di gruppi di lavoro composti da soggetti con elevate competenze professionali e scientifiche in ambito turistico.

 

Art. 6

(Sistema dei finanziamenti)

 

1. Per l'attuazione del marchio di alta ospitalità turistica dei centri storici urbani regionali denominato "Borgo Storico Ospitale", la Regione Calabria destina specifiche risorse finanziarie, entro i limiti dei mezzi disponibili, in armonia con i programmi dell'Unione Europea, del Consiglio dell'Europa e dello Stato in materia di rigenerazione sostenibile dei centri storici urbani minori a vocazione turistica e/o a rischio spopolamento, di crescita sociale ed economica delle comunità locali presenti sul territorio regionale, nel quadro dei principi e delle finalità della Carta Costituzionale, delle leggi dello Stato, degli indirizzi dell'UE, della Convenzione Europea del Paesaggio, perseguendo l'oggetto, le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 della presente Legge.

2. L'aiuto finanziario previsto dalla presente Legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

 

Art. 7

(Elenco regionale)

 

1. Presso la Regione Calabria è istituito l'elenco Regionale dei Comuni con marchio "Borgo Storico Ospitale".

2. All'elenco possono essere iscritti i Comuni aventi le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente Legge, ovvero quelli previsti dal Regolamento di cui all'art. 9.

3. Almeno ogni due anni la Regione effettua verifiche sul mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti per l'iscrizione, ovvero quelli previsti dal Regolamento di cui all'art. 9.

4. L'accertata perdita delle caratteristiche e dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

 

Art. 8

(Marchio identificativo)

 

1. La Regione individua un simbolo identificativo del "Borgo Storico Ospitale" in Calabria da affiggere all'esterno della casa comunale e potrà essere utilizzato da tutti i soggetti che compongono il "Borgo Storico Ospitale".

2. La Regione promuove la creazione della rete "Borgo Storico Ospitale", dove i "Borghi" che ne fanno parte in sinergia tra loro propongono proposte innovative, capaci di caratterizzarsi come offerta unitaria calabrese.

 

Art. 9

(Regolamento attuativo)

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo del "Borgo Storico Ospitale", che, tra l'altro, dovrà prevedere un comitato di valutazione, monitoraggio e stimolo dell'attuazione del marchio "Borgo Storico Ospitale", che dura almeno tre anni e di cui dovranno fare parte anche soggetti con elevate competenze professionali e scientifiche in ambito turistico.

 

Art. 10

(Dotazione Finanziaria)

 

1. La presente Legge non comporta impegno di spesa a valere sul Bilancio della Regione Calabria. Gli interventi saranno finanziati attraverso uno specifico piano d'azione istituito dalla Regione, mediante fondi POR a valere sulle misure corrispondenti alle finalità di cui all' art. 1 e 6 della presente legge.

2. Attraverso l'istituzione del marchio "Borgo Storico Ospitale", si concentreranno gli interventi regionali attraverso un'unica misura di finanziamento in grado di racchiudere tutti gli ambiti di sviluppo e valorizzazione dei centri storici già precedentemente previsti.

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.