Proposta di legge n. 46/10^

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

Tra gli elementi essenziali dell'Universo l'acqua riveste probabilmente il ruolo più importante. Da essa dipende la vita stessa degli organismi viventi, e la mancanza d'acqua rappresenta il pericolo maggiore che minaccia la vita e il benessere di miliardi di esseri umani nel mondo.

La disponibilità di acqua e il suo utilizzo responsabile sono tra le questioni all'ordine dei giorno nell'agenda politica degli organismi internazionali, impegnati ad affrontare la sconfortante previsione che vede per il 2020 l'impossibilità per circa metà della popolazione mondiale di accedere all'acqua potabile.

Purtroppo la tendenza alla privatizzazione della gestione dei servizi idrici, che ha reso l'acqua uno degli affari più appetibili di questo inizio di secolo, contribuisce ad incrementare la disuguaglianza nell'accesso all'acqua e ad aggravarne la scarsità.

Negli ultimi anni nella nostra regione, come nel resto d'Italia, si è diffusa la consapevolezza sociale dei rischi connessi alla mercificazione, di un bene vitale come l'acqua, e dimostrazione ne è la vittoria dei Sì ai referendum del giugno 2011: 780mila calabresi, oltre la metà degli aventi diritto al voto, si sono espressi chiaramente contro la privatizzazione del servizio idrico, sostenendo i quesiti referendari promossi dal Comitato "2 Sì per l'Acqua Bene Comune".

Occorre dare seguito a questa manifesta volontà dei calabresi, fissando delle regole per garantire che il diritto a una risorsa così essenziale, e il suo prezzo, non sia subordinato al gioco della domanda e dell'offerta. E bisogna farlo in una regione ricca di risorse idriche, ma storicamente attanagliata da gravi problematiche legate alla distribuzione e all'approvvigionamento idrico, acuite ancor di più dalle pessime esperienze fatte con le gestioni di tipo privatistico.

Il presente disegno di legge, che consta di 18 articoli, è destinato a realizzare un modello gestionale volto al perseguimento degli interessi collettivi e, al contempo, a ottimizzare le risorse finanziarie disponibili.

Gli articoli i e 2 indicano le finalità del governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, per garantirne l'uso sostenibile e solidale, e stabiliscono i principi generali per l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile, l'indisponibilità dell'uso della stessa secondo logiche di mercato, la priorità dell'uso per l'alimentazione e l'igiene umana, la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale, la necessità  che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso.

L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa idrica, ponendo l'obbligo della adozione, entro un 'anno, del bilancio idrico di bacino, nel rispetto della Direttiva 60/2000/CE e con l'obbligo della informazione e consultazione pubblica. Le nuove concessioni sono vincolate al rispetto delle priorità indicate nella stessa norma; le concessioni per le acque minerali sono subordinate anche al rispetto del principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e dei costi ambientali. È previsto l'obbligo di destinazione esclusiva al consumo umano delle acque che abbiano tale caratteristica, o della loro concessione, ove ricorrano le condizioni, con canone decuplicato per usi diversi. E' infine previsto il rispetto della Direttiva 60/2000/CE per il raggiungimento, entro l'anno 2015, dello stato di qualità vicino a quello naturale per tutti i corpi idrici.

L'articolo 4 definisce il servizio idrico come servizio pubblico locale di interesse generale, la cui gestione è realizzata. senza finalità lucrative e persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.

L'articolo 5 stabilisce, che la Regione dovrà individuare entro dodici mesi dall'approvazione della legge gli Ambiti di Bacino Idrografico, salvaguardando l'unità dei bacini idrografici e i principi della gestione integrata del ciclo dell'acqua e della dimensione comprensoriale, per evitare frammentazioni della gestione. Viene riservata alla Convenzione di Cooperazione Tipo, da emanare entro dodici mesi dall'approvazione della legge, l'organizzazione degli ABI, che comunque dovrà prevedere forme di partecipazione degli abitanti e dei lavoratori del servizio idrico integrato, e garantire il diritto di ogni singolo ente a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

L'articolo 6 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti.

L'articolo 7 istituisce un nuova azienda pubblica denominata "Acqua Bene Comune Calabria" che subentrerà alla So.Ri.Cal. S.p.A., attualmente in liquidazione, nelle sue attività.

La costituenda azienda, amministrata in forma di azienda speciale, è senza scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno finalizzati esclusivamente al miglioramento del servizio idrico integrato. Vengono disciplinate inoltre le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda.

L'articolo 8 disciplina il governo di "Acqua Bene Comune Calabria" che, in ossequio alle finalità generali che costituiscono la mission, è improntato alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità locali e della cittadinanza: oltre a prevedere la presenza, nel consiglio di amministrazione, di tre rappresentanti eletti da un'assemblea plenaria di sindaci dei comuni calabresi, viene inserito l'obbligo che il regolamento attuativo dovrà prevedere forme di partecipazione per i lavoratori del servizio idrico integrato e per gli abitanti dei singoli comuni partecipanti all'assemblea plenaria. Viene riservata allo statuto la fissazione delle cause di impedimento e incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità per i membri del consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 istituisce l'esercizio del governo partecipativo del servizio idrico integrato, da parte delle popolazioni e dei lavoratori interessati, sugli atti fondamentali di pianificazione e gestione, dando mandato alla Giunta Regionale di disciplinare le modalità di esercizio ed ai Comuni di inserire idonea previsione nello Statuto comunale. Pone obbligo di approvare la carta del servizio entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, contenente anche le modalità di vigilanza sul rispetto della medesima e le eventuali sanzioni applicabili.

L'articolo 10 indica i controlli regionali sulla nuova azienda e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del consiglio, e i poteri del commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 11 prevede il transito del personale di So.Ri.Cal. S.p.A. nell'organico della azienda di nuova istituzione.

L'articolo 12 prevede l'adeguamento di tutti gli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato alle disposizioni di legge.

L'articolo 13 vincola il gestore del servizio a erogare un minimo quantitativo vitale, individuato in 50 litri a persona, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico e garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale, l'articolo 14 prevede l'istituzione di un fondo regionale per il diritto all'acqua, da finanziare attraverso un'adeguata voce di bilancio.

L'articolo 15 istituisce un fondo di spesa finalizzato a favorire forme di gestione pubbliche del servizio idrico integrato, da finanziare attraverso lo stanziamento di un'adeguata voce di bilancio.

L'articolo 16 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale, alimentato con il provento, applicato in tariffa, di i centesimo di € per mc. di acqua; destinato a finanziare progetti per sostenere l'accesso all'acqua potabile di tutti gli abitanti del pianeta, mediante forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza fini di lucro.

L'articolo 17 fissai tempi e i termini di emanazione del Regolamento di Attuazione della legge rimarcando la necessità di rendere immediatamente efficaci i comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 nonché l'intero art. 4 in quanto articolati contenenti i principi generali della legge stessa.

L'articolo 18 contiene le norme finali e transitorie.

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

 

1. TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

1.1 INTRODUZIONE

Negli ultimi anni nella nostra regione è maturata una forte consapevolezza sociale sui rischi connessi all'assoggettamento della risorsa idrica agli equilibri domanda/offerta imposti dalle regole di mercato.

La recente vittoria dei Sì ai referendum di giugno 2011 ha consegnato un'immagine chiara della volontà popolare sul tema dell'acqua pubblica: quasi 800 mila calabresi (più della metà

degli aventi diritto al voto) si sono espressi contro la privatizzazione del servizio idrico.

La proposta di legge regionale di iniziativa popolare, quindi, vuole dare seguito a questa volontà popolare superando le passate esperienze di gestione privatistica, introducendo delle nuove regole per garantire il diritto all'acqua come risorsa essenziale alla vita umana, tutelando e pianificando le immense risorse idriche presenti in Calabria e garantendo la piena partecipazione diretta di utenti-e lavoratori del SII alle scelte strategiche di natura tecnica, economica e finanziaria.

L'affidamento diretto del sistema idrico regionale ad un'Azienda speciale di diritto pubblico è una delle novità più rilevanti presenti nella proposta di legge. La possibilità di utilizzo di tale strumento del diritto pubblico è scaturita proprio dall'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità Europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 de Corte Costituzionale.

La costituenda Azienda Speciale di diritto pubblico gestirà il Servizio Idrico Integrato relativo alla parte di Sovrambito (captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione) mentre distribuzione e potabilizzazione saranno gestite - secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente - dalle future Autorità degli Ambiti di Bacino (vedi art. 5).

Per la fase terminale del Sistema Idrico Integrato (distribuzione e potabilizzazione) ed al fine di favorire ed incentivare la gestione tramite soggetti di diritto pubblico, verrà istituito l'apposito fondo di spesa denominato "Fondo regionale per la ripubblicizzazione".

L'obiettivo dichiarato di tale fondo è quello di permettere una gestione pubblica e partecipata dell'intero sistema idrico integrato agevolando, con un congruo sostegno economico, gli enti locali (anche consorziati tra loro) che intendono intraprendere un tale percorso.

 

1.2 ASSETTO TECNICO-ECONOMICO DELL'AZIENDA SPECIALE DI DIRITTO PUBBLICO REGIONALE

L'Azienda speciale è ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio. Si tratta pertanto di un ente di diritto pubblico, diverso dalla Regione da cui dipende funzionalmente.

La personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto dì diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale che lo ha costituito.

All'Ente Locale compete l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale: il piano-programma comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale e Azienda, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal Consiglio Regionale. Sempre all'Ente Locale competono il conferimento del capitale di dotazione, la determinazione di finalità, indirizzi e obiettivi, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Compete, invece, all'azienda procedere autonomamente al perseguimento dei fini posti dall'ente locale godendo di ampia autonomia imprenditoriale. L'acquisizione della personalità giuridica avviene per la prima volta con la legge 142/90 e questo fatto è ciò che maggiormente differenzia l'Azienda speciale dalle precedenti Aziende speciali "municipalizzate".

L'azienda speciale rientra, inoltre, nella categoria degli enti pubblici economici (Cass. Sez. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) cioè degli enti di diritto pubblico la cui attività, pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, ha per oggetto l'esercizio di un'impresa ed è uniformata a regole di economicità perché ha l'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) ed alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, Il, 24 maggio 1995, n. 272).

Ciò, ad esempio, significa che i contratti collettivi di lavoro non sono necessariamente quelli del settore pubblico, ma quelli stabiliti dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (contratto gas-acqua peri settori del gas e dell'acqua). Allo stesso modo, l'Azienda speciale è soggetto passivo di imposta e, dunque, assoggettata al pagamento di IRES e IRAP.

Visto il profilo della personalità giuridica dell'azienda speciale, la giurisprudenza ha posto in rilievo l'applicabilità alla medesima di alcune disposizioni tipiche del diritto privato, per esempio per quanto attiene alle materie lavoristiche, in virtù della sua natura di ente pubblico economico; è necessario d'altro canto evidenziare anche l'altro elemento fondamentale che connota l'istituto in questione, cioè il rilevato carattere "strumentale dell'ente locale".

Al carattere strumentale si ricollega l'esigenza che le attività poste in essere siano finalizzate al conseguimento degli stessi scopi che l'ente locale si prefigge, cioè il soddisfacimento degli interessi della collettività locale e lo sviluppo della stessa.

I vincoli che legano l'Azienda speciale all'ente locale sono quindi cosi stretti, sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza, da farla ritenere "elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso Ente territoriale" (Corte Cost., 12 febbraio 1996 n.28).

L'Azienda speciale, quindi, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica è parte dell'apparato amministrativo che fa capo all'ente locale e ha connotati pubblicistici.

L'attribuzione della personalità giuridica non ha mutato tale natura, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dall'ente locale, con una propria autonomia decisionale, e ha reso possibile, per l'esercizio di un'attività che ha rilievo economico, l'effettuazione di scelte di tipo imprenditoriale, cioè l'organizzazione dei fattori della produzione secondo i modelli propri dell'impresa privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell'Ente titolare) per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico.

 

2. ONERI FINANZIARI

L'applicazione della legge d'iniziativa popolare si inquadra nel contesto dell'Art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 dove persiste la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"».

Le spese della costituenda azienda pubblica regionale "Acqua Bene Comune Calabria" saranno dunque interamente recuperate tramite i ricavi derivanti dall'attività dell'azienda. L'articolato della proposta di legge tuttavia prevede tre voci di spesa da individuare all'interno del Bilancio Regionale, e nello specifico:

Articolo 7 - Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acqua Bene Comune Calabria". L'importo stimato per tale onere è pari a € 600.000,00 (seicentomila euro).

Articolo 14 - Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all'acqua. Tale fondo regionale concretizza quanto enunciato nell'art. 13 e cioè essendo l'accesso all'acqua un diritto universale, esso non può essere negato a nessuno in nessun caso. A garanzia di ciò è previsto l'accantonamento di un fondo adeguato. Si tratta dunque di assicurare un diritto e non di coprire i costi di un servizio. Per tanto l'art.14 non è in contrasto con l'Art. 154 del d.lgs. 152/06. L'importo stimato per tale onere è pari a € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per l'anno 2013 e di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) a partire dal 2014 per le annualità 2014 e 2015 relativo all'esercizio finanziario 2014.

Articolo 15 - Istituzione di un fondo regionale per la ripubblicizzazione. L'importo stimato per tale onere è pari a € 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila euro) per l'anno 2013 e di € 35.000.000,00 (trentacinque milioni di euro) a partire dal 2014 per le annualità 2014 e 2015 relativo all'esercizio finanziario 2014.

 

3. COPERTURA FINANZIARIA

Per la copertura finanziaria dell'intera spesa prevista nei sopra elencati articoli si fa riferimento ai Capitoli di Bilancio della Regione Calabria, ed in particolare:

Articolo 7 - Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acqua Bene Comune Calabria". Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di € 600.000,00 (seicentomila euro) mediante il prelevamento di pari importo dal CAPITOLO Di BILANCIO 12040908 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "spese per far fronte ad eventuali differenziali negativi derivanti da operazioni di rimodulazione tramite strumenti finanziari derivati (spese obbligatorie)".

Articolo 14 - Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all'acqua.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante la stanziamento di € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) mediante il prelevamento di € 7.000.000,00 (sette milioni di euro) dal CAPITOLO DI BILANCIO 32050131 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "Anticipazioni a Sorical Spa di contributi quindicennali costanti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma 2005/2009 approvato con deliberazione della giunta regionale n°91 del 2.2.2005 (Legge Regionale 10 Luglio 2007, n°15 - art. 23, comma 2 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n°47)"1 e di .€ 3.000.000,00 (tre milioni di euro) dal CAPITOLO DI BILANCIO 32050132 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "Spese per la copertura del debito dovuto dalla Regione Calabria a Sorical Spa accertato con deliberazione della Giunta Regionale n°535 del 7 agosto 2009 (art. 3, comma 2, della Legge Regionale 26 febbraio 2010, n°9)".

Tale onere annuale resta costante per le annualità 2014 e 2015.

Tale fondo servirà anche per promuovere l'adeguamento delle reti idriche e sarà necessariamente integrato attraverso Fondi Strutturali UE e Fondi per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

In particolare si reputa necessario avviare una riprogrammazione economica dei fondi FAS 2000/2006 residui il cui importo complessivo di 311 milioni di euro è stato deliberato dal CIPE in data 03.08.2012.

Articolo 15 - Istituzione di un fondo regionale per la ripubblicizzazione.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di € 3.500.000, (tre milioni cinquecentomila euro) mediante il prelevamento di € 2.000.000,00 (due milioni di euro) dal CAPITOLO DI BILANCIO 22040317 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "Spesa per la copertura del debito dovuto dalla Regione Calabria a Sorical Spa per la fornitura del servizio idropotabile da parte della stessa all'ARSSA, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 797 del 27.11.2009 (art. 3, comma 2, della Legge Regionale 26 febbraio 2010, n°9)" e di € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro) dal CAPITOLO Di BILANCIO 32050132 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "Spese per la copertura del debito dovuto dalla Regione Calabria a Sorical Spa accertato con deliberazione della Giunta Regionale n°535 del 7 agosto 2009 (art. 3, comma 2, della Legge Regionale 26 febbraio 2010, n °9)"

A partire dal 2014 per le annualità 2014 e 2015 e relativo all'esercizio finanziario 2014 verranno stanziati € 35.000.000,00 (trentacinque milioni di euro) mediante il prelevamento di importo di pari valore dal CAPITOLO DI BILANCIO 29040102 anno 2013 (stato di previsione della spesa) riguardante: "Spese per il potenziamento dei sistemi regionali portuali, aeroportuali e intermodale-logistico (Asse VI - Settore V1.1 - Obiettivo Operativo 6.1.2)".

Tale fondo potrà essere integrato con l'istituzione di un canone regionale per l'imbottigliamento dell'acqua minerale con un prelievo economico di scopo pari a € 0,70/mc d'acqua se il contenitore utilizzato è di plastica e di € 0,35/mc se è in vetro.

 

Articolo

(Finalità)

 

1. La presente legge detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico della Regione Calabria.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

 

Articolo 2

(Principi generali)

 

1. L'acqua è un bene naturale ed un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all’acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando dell'ambiente i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio é. al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla normativa dell'Unione Europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

 

Articolo 3

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

 

1. Per ogni bacino idrografico ed eventuali sottobacini è predisposto un bilancio idrico entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico è recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.

2. I bilanci idrici di bacino e i criteri per la loro redazione si basano sui principi contenuti nella Direttiva 60/2000/CE al fine di assicurare:

 

a) il diritto all'acqua;

b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

 

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, la Regione e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della Direttiva 2000/60 CE in materia di "informazione e consultazione pubblica".

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse soddisfacendo in particolare il principio "chi inquina paga", così come previsto dall'articolo 9 della Direttiva 2000/60 CE. Per esigenze ambientali o sociali, la Regione e gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite “destinabili all'uso umano", non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 come previsto dalla Direttiva 60/2000/CE attraverso:

 

- il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

- l'uso corretto e razionale delle acque;

- l'uso corretto e razionale del territorio.

 

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui ai commi precedenti.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione dì sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

 

Articolo 4

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

 

1. In considerazione dell’esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, con situazione di monopolio naturale (art. 43 Costituzione), il servizio idrico integrato è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale.

2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari progressivi basati su criteri di equità e solidarietà.

 

Articolo 5

(Ambiti di Bacino Idrografico)

 

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli Ambiti di Bacino Idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti Ambiti di cui all'articolo 3, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. Le Autorità degli Ambiti di Bacino Idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la Regione Calabria, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine, la Regione Calabria dovrà rilasciare alle Autorità d'Ambito di Bacino Idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi Bacini Idrografici. Tali concessioni potranno eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altre Autorità di Bacino Idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili.  

3. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di Bacino Idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale. che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2, definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d’Ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che saranno sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di Bacino concessionarie delle derivazioni.

4. Ad ogni Ambito di Bacino Idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all'interno del bacino idrografico.

5. Gli Ambiti di Bacino Idrografico si organizzano sulla base di una Convenzione di Cooperazione Tipo da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che conterrà comunque i seguenti principi:

 

a) alle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, per quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito, la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del proprio ente di appartenenza;

b) ogni determinazione delle assemblee decisionali dell'Ambito di Bacino Idrografico, diversa da quelle di cui alla lettera a), è soggetta a ratifica da parte delle assemblee elettive dei singoli enti facenti parte dell'Ambito di Bacino Idrografico;

c) in attuazione di quanto stabilito all'articolo 9, vengono sostenute e promosse forme di partecipazione degli abitanti e dei lavoratori del servizio idrico integrato alla pianificazione, alla programmazione, alla gestione e al controllo della gestione del servizio idrico integrato.

d) fermi restando il diritto alla disponibilità e all'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua utilizzazione secondo criteri di solidarietà, pur nell'ambito di una gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico, resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio.

 

Articolo 6

(Governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua)

 

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 4, lettera d), la gestione delle acque avviene mediante servizio idrico integrato, così come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

2. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'art. 824 del codice civile. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

 

Articolo 7

(Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acqua Bene Comune Calabria")

 

1. Con la presente legge è istituita l'azienda pubblica regionale denominata "Acqua Bene Comune Calabria" (di seguito ABC Calabria) quale gestore degli Acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili.

Ad ABC Calabria sono affidate tutte le opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione ed adduzione, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge 183/1976, nonché la realizzazione delle ulteriori opere di integrazione e completamento coerenti con la programmazione avviata dall'ex Casmez; la realizzazione e gestione delle ulteriori opere idriche di integrazione e le necessarie riconversioni, ivi compresi l'esecuzione ed il completamento di invasi, di adduttori e di ogni altra opera, diversa da quelle espressamente indicate nell'art. 27 della legge 36/94 nonché all'assistenza tecnico - operativa agli Ambiti di Bacino idrografico.

2. L'ABC Calabria è amministrata in forma di azienda speciale di diritto pubblico regionale, la cui costituzione e gestione è regolata dai successivi artt. 8, 9 e 10.

3. L'ABC Calabria, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è un soggetto di diritto pubblico, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi dì gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge.

4. L'ABC Calabria è costituita dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Calabria ed entra in funzione centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Calabria e comunque successivamente all'adozione del regolamento previsto dall'art. 17 comma 1 e dello statuto previsto all'art. 7 comma 6 della presente legge.

5. La Giunta Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva lo statuto dell'azienda pubblica regionale ABC Calabria.

6. Il Consiglio Regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dovrà approvare lo statuto dell'ABC Calabria.

7. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la governance dell'azienda pubblica regionale nelle sue articolazioni funzionali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, dovrà basarsi sul presente dettato legislativo e dovrà recepire il regolamento di attuazione di cui all’art. 17, comma 1.

 

Articolo 8

(Organi di governo dell'azienda pubblica regionale "ABC Calabria" )

 

1. L'amministrazione dell'azienda è affidata al consiglio di amministrazione.       

2. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'azienda pubblica regionale ABC Calabria la Giunta Regionale nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio d'amministrazione e altri tre membri del consiglio, indicati dall'assemblea ,dei sindaci con le modalità previste dai successivi commi.

3. Il Presidente della Regione. Calabria convoca, con preavviso non inferiore a .venti giorni, l'assemblea plenaria dei comuni calabresi, composta dai sindaci, o eventualmente loro delegati, ed è presieduta dal membro più anziano d'età.

Ogni Sindaco esprimerà un numero di voti in proporzione al numero dei cittadini residenti nel proprio Comune accertati dall'ultimo censimento ufficiale.

Ciascun sindaco non potrà esprimere più di due preferenze.

Si intendono eletti i tre candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti; si procede a ballottaggio tra essi con le medesime modalità.

4. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione sono scelti fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche.

5. Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto di cui all'art. 7 comma 6 dovrà prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.

6. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 17 comma 1, dovrà prevedere forme concrete di partecipazione alla fase elettiva degli organi di governo dell'ABC Calabria da parte dei lavoratori del servizio idrico integrato e degli abitanti dei singoli comuni partecipanti all'assemblea plenaria.

7. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati per una sola volta, anche non consecutiva.

8. Le attribuzioni, il funzionamento e le indennità del presidente e del consiglio d'amministrazione sono disciplinati dallo statuto dell'azienda pubblica regionale.

9. Lo statuto dovrà prevedere altresì l'istituzione dì un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.

 

Articolo 9

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

 

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, l'ABC Calabria e gli altri enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che individuino strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato, agli abitanti del territorio, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei consumatori, ai sindacati e ai comitati di cittadini.

2. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 267/2000 gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 devono essere disciplinati negli Statuti dei Comuni in linea con quanto contenuto nel presente testo di legge.

3. L'ABC Calabria garantisce la più ampia diffusione degli atti relativi alla gestione del Servizi Idrico Integrato nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce i contenuti della Carta Regionale del Servizio Idrico Integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

5. Le forme e le modalità più idonee a garantire il diritto alla partecipazione attiva ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 17 comma 1.

 

Articolo 10

(Poteri di vigilanza e controllo)

 

1. L'ABC Calabria è sottoposta alla vigilanza della Regione Calabria.

2. I1 Consiglio Regionale, sentita la Giunta Regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell'ABC Calabria, che consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti prestando la necessaria collaborazione.

3. Il Consiglio Regionale può revocare, con provvedimento motivato, il presidente, il vicepresidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta può deliberare lo scioglimento degli organi collegiali dell'ABC Calabria.

5. La revoca e lo scioglimento, in ognuna delle ipotesi previste, sono disposti in caso di gravi e persistenti violazioni di legge di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel  funzionamento e nella gestione dell'ABC Calabria, ovvero in caso di perdurante inerzia dell'organo amministrativo.

6. Il Presidente della Regione dispone in ordine alla revoca, sentita la Giunta Regionale.

7. La revoca del presidente dell'ABC Calabria non determina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e degli altri eventuali organi collegiali previsti nello statuto, salvo che non sia altrimenti disposto.

Lo scioglimento del consiglio di amministrazione determina sempre la revoca del presidente e del vicepresidente.

8. Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, nomina un commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti ed avvia le procedure per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che si devono concludere entro novanta giorni dall'atto di scioglimento.

Oltre tale termine, il commissario resta in carica sino a quando non sia ricostituito il consiglio di amministrazione con i soli poteri di ordinaria amministrazione dell'azienda pubblica regionale.

9. Il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 17 comma 1 garantirà poteri di controllo e vigilanza attiva ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio.

 

Articolo 11

(Il personale di servizio)

 

1. I lavoratori dipendenti della So.Ri.Cal. S.p.A., alla data di costituzione dell'azienda pubblica regionale "ABC Calabria", transitano, mediante accordo sindacale, nell'organico della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti.

Nell'attuazione di tale progetto sono assicurate le relazioni sindacali.

2. Il medesimo personale verrà articolato sul territorio utilizzando le strutture, le sedi, gli pianti ed il personale già in capo alla So.Ri.Cal. S.p.A.

 

Articolo 12

(Adeguamento degli atti per l'erogazione dei servizio idrico integrato)

 

1. La Regione Calabria adegua tutti gli atti per l'erogazione del servizio Idrico integrato nel territorio della Regione Calabria alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all'adozione del regolamento e dello statuto, rispettivamente previsti dall'art. 17 comma 1 e art. 7 comma 6 della presente legge.

 

Articolo 13

(Usi e copertura finanziaria del servizio idrico integrato)

 

1. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene personale.

2. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito è pari a 50 litri per persona.

3. L'erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa.

4. Per le fasce di consumo domestico la copertura dei costi del servizio idrico sarà garantita tramite un sistema tariffario progressivo basato su criteri di equità e solidarietà.

 

Articolo 14

(Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all'acqua)

 

1. Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all'acqua per soddisfate i bisogni produttivi della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all'acqua.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di un'adeguata voce di bilancio nell'esercizio finanziario relativo all'anno di entrata in vigore del presente testo di legge ed in quello del biennio successivo.

3. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 17 comma 1.

 

Articolo 15

(Istituzione di un fondo regionale per la ripubblicizzazione)

 

1. Al fine di favorire la gestione del servizio idrico .integrato tramite soggetti di diritto pubblico è istituito, presso la Regione Calabria, un apposito fondo di spesa denominato "Fondo regionale per la ripubblicizzazione".

2. Possono beneficiare delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le Aziende Speciali e Consorzi tra Comuni costituitisi in seguito all'approvazione della presente legge o che subentrano alle precedenti gestioni del Servizio Idrico Integrato effettuate tramite società di capitale o in house.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento di una adeguata voce di bilancio nell'esercizio finanziario relativo all'anno di entrata in vigore del presente testo di legge e nell'esercizio finanziario del biennio successivo.

4. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 17 comma 1.

 

Articolo 16

(Istituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale)

 

1. Al fine di concorrere ad assicurare l'accesso all'acqua potabile a tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito il Fondo Regionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato attraverso il prelievo in tariffa di 0.01 euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato.

3. Le modalità di accesso al fondo ed i criteri di assegnazione sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 17 comma 1.          

 

Articolo 17

(Regolamento di attuazione ed efficacia della legge)

 

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale è delegata ad emanare il Regolamento di Attuazione della presente legge.

2. Sono immediatamente efficaci l'art. 2 comma 1, 2, 3 e 4 e l'art.4 così come tutte le norme per la cui attuazione non siano necessarie norme regolamentari.

 

Articolo 18

(Abrogazione)

 

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti.