Proposta di legge n. 45/10^

RELAZIONE

 

La legge regionale 11/2003 richiederebbe un intervento modificativo e di  aggiornamento generale soprattutto per adeguarla alle esigenze delle autonomie locali e di partecipazione di queste ultime al governo complessivo del territorio,  secondo lo sviluppo legislativo dell'ultimo decennio ed alle decisioni della Corte Costituzionale sul nuovo titolo della Costituzione, nonché al quadro generale sulle responsabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo maneggiano pubblico denaro (centri di spesa) e ne devono rendere conto. I punti di maggiore criticità (ancorchè non unici), sono i seguenti: controllo della Corte dei Conti su bilanci e rendiconti - organo di revisione da ridurre ad una sola unità, nominato  con procedura pari a quella degli Enti Locali, per sorteggio da un elenco regionale - modifica delle impugnative dei provvedimenti consortili ancorata, anacronisticamente, al dpr 1199/1971 - organi consortili per i quali si  imporrebbe una profonda revisione/riduzione di numero e di indennità.

La richiesta di modifica della L.R. 11/2003, ha, però, un ambito ed oggetto  limitato ed immediato: eliminare l’insopportabilità di un balzello posto a carico  di cittadini il quale contrasta prima che con il senso comune, con fondanti  principi costituzionali.

Si ritiene che, nell'attuale. situazione di particolare difficoltà generalizzata che colpisce in particolar modo i calabresi e dove la percentuale di prelievo fiscale ha raggiunto limiti di elevata insopportabilità, imporre "altri" balzelli, peraltro non giustificati da concreti, diretti ed effettivi benefici, appare a dir poco, fuori luogo ed inopportuno.

La proposta che segue perciò, non ha la pretesa di essere una revisione generale dell'articolato normativo, ma soltanto un contributo finalizzato alla eliminazione delle spese di cui all'art. 23, co. 1, lett. a) della Legge 11/2003, di cui, si badi, non si chiede l'eliminazione, ma soltanto che sia la Regione a sopportarne il peso.

Poiché il 2° comma dell'art. 39 prevede che le iniziative legislative indichino i mezzi per fare fronte alla spesa si ritiene che i minori gettiti derivanti dalla proposta di modifica legislativa, devono gravare in primo luogo sulla pubblica erarialità in quanto costi generali di funzionamento di organi e soggetti pubblici a finalità collettiva (dei miglioramenti di bonifica ne trae vantaggio tutto il territorio), inoltre parte delle minori entrate può essere recuperata da una revisione/riduzione degli organi di gestione, di controllo e di programmazione. In tempi di spending review generalizzata, un dimagrimento di Enti e Soggetti pubblici di rilevanza regionale ci sta tutto.

 

LE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2003 CHE SI PROPONGONO

SONO LE SEGUENTI:

 

MODIFICHE ARTICOLO 5

 

- Al comma 1, I^ parte dopo le parole "...della competente Commissione del Consiglio regionale.." inserire le seguenti: "e sentito il Consiglio delle Autonomie Locali..."

- Al comma 2 inserire il seguente comma 2bis: "Il programma comprensoriale viene trasmesso ai Sindaci che entro 10 giorni dal ricevimento possono formulare proposte integrative e/o alternative. Entro i 10 giorni successivi, ove il Consorzio non intenda accettare, ovvero accettare in parte, le proposte dei Sindaci, li convoca ed in contraddittorio, assume le definitive e motivate determinazioni. I Sindaci prima dell'approvazione del programma di cui al comma i possono rappresentare al Consiglio delle Autonomie le proposte non accettate . Il consiglio delle Autonomie è tenuto a rappresentare alla Giunta Regionale le istanze dei Sindaci"

 

MODIFICHE ARTICOLO 23

 

- Il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il contributo consortile è costituito da quote dovute da ciascun consorziato in funzione dell'effettivo beneficio e/o miglioramento che i beni ricevono. Le spese consortili afferiscono a:

 

a. Spese finalizzate al conseguimento dei fini istituzionali;

b. Spese per gli interventi di bonifica sul territorio riferibili al successivo art. 24 comma 1, lett. b)

 

- Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis: “Alle spese di cui al precedente comma 1 lett. a) provvede in via esclusiva la Regione Calabria”.

- Dopo il comma 2bis è inserito il comma 2ter: "Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, lett. b) il Consorzio di Bonifica, entro 180 giorni dall'approvazione del programma di cui all'art. 5, elabora, sulla base dei criteri di cui all'art. 24 comma 1, gli effettivi benefici di cui hanno goduto i singoli beni"

- Dopo il comma 3 è inserito il comma 3bis: "Sono esentati dal pagamento di cui al comma lett. b) i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato di cui alla Parte III, Sez. 3^, Titolo II del D.Lgs 3.4.2006, n. 152".

- Al comma 6 le parole "costituiscono oneri reali sugli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 lett. b)...".

 

MODIFICHE ARTICOLO 24

 

- Al comma 1 la parola "economia" è sostituita dalle seguenti: "economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, adeguata informazione"

- Al comma 1 lett. d) è aggiunta la seguente lett. e): "e) delle proposte del Consiglio delle Autonomie fatte proprie dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art., 5 comma 1"

- Il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il consorzio di bonifica entro 180 giorni elabora il piano di classifica, sulla base dei criteri ed indirizzi della Giunta Regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, Stabilisce parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono ricompresi gli immobili beneficiari degli interventi che giustificano il pagamento del contributo".

 

MODIFICHE ARTICOLO 31

 

- Al comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lett. e): lett. e) da due Sindaci dei comuni del consorzio designati dal Consiglio delle autonomie locali"