Proposta di legge n. 44/10^

RELAZIONE

 

La Regione Calabria, in conformità alle leggi 21 marzo 2001 n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" e 18 febbraio 1992 n. 162 "Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso alpino e speleologico e per le agevolazioni delle relative operazioni di soccorso" e succ. mod. ed integrazioni, nonché in attuazione dell'articolo 29 delle legge 7 dicembre 2000 n. 383 " Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ( Legge finanziaria 2003), al fine di migliorare e potenziare il sistema regionale di Protezione Civile per le emergenze di soccorso in aree montane, riconosce la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, articolazione regionale del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS, avvalendosi della collaborazione e dell'apporto del SASC- CNSAS al fine di garantire le attività di soccorso e prevenzione degli infortuni che si verificano nell'esercizio delle attività alpinistiche, turistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività escursionistica, culturale, professionale e di lavoro, svolta in ambiente montano, ipogeo ed impervio del territorio regionale. Attraverso tale collaborazione con il SASC-CNSAS, la Regione Calabria intende promuovere la conoscenza in tema di Protezione Civile, l"informazione per la prevenzione e la previsione dei rischi nelle aree montane.

Le modalità attuative del rapporto tra Regione Calabria e SASC-CNSAS saranno regolate da apposito regolamento della Giunta regionale e una convenzione definirà le attività e le loro modalità di attuazione nell'ambito del rapporto di collaborazione Regione-SASC.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale "Potenziamento dei servizi di emergenza nelle aree montane"

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

 

Importo

2

La tipologia delle spese non è determinabile in quanto deriverà dalla regolamentazione(comma l ) che verrà emanata dalla Giunta Regionale circa i rapporti con il SASC-CNSAS e a seguito della stipula di apposita convenzione (comma 2)

C

P

€ 80.000,00

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

-          tetto di spesa: è individuato un limite massimo di risorse disponibili, accompagnato da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione. Ciò, considerando le uscite annuali effettuate nel 2014 e pari circa a 80, con una media di costo intervento pari ad euro 1000, includendo in queste i costi per i corsi di aggiornamento, acquisto materiali e rimborsi spese.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2015

Anno 201...

Anno 201...

Totale

6.2.01.07/62010723

30.000,00

 

 

 

7.1.01.01/2141103

50.000,00

 

 

 

Totale

80.000,00

 

 

 

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria, ai sensi della legge 21 marzo 2001 n. 74 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico", dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile"; dell'articolo 5 comma 2 del D.L.7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 e s.m.i. "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 recante " Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile", del DLGS. 31 marzo 1992 n. 112, attuazione della legge n. 59/1997, al fine di migliorare e potenziare il sistema regionale di Protezione Civile per le emergenze di soccorso in aree montane, riconosce la funzione di pubblica utilità delle attività svolte dal Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, articolazione regionale del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASC-CNSAS.

2. La Regione Calabria si avvale della collaborazione e dell'apporto del SASC-CNSAS al fine di garantire le attività di soccorso e prevenzione degli infortuni che si verificano nell'esercizio delle attività alpinistiche, turistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività escursionistica, culturale, professionale e di lavoro, svolta in ambiente montano, ipogeo ed impervio del territorio regionale.

3. La Regione Calabria promuove la conoscenza in tema di Protezione Civile, l'informazione per la prevenzione e la previsione dei rischi nelle aree montane, avvalendosi della collaborazione del SASC-CNSAS.

 

Art. 2

(Rapporti tra Regione Calabria e SASC-CNSAS)

 

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento le modalità attuative del rapporto tra la Regione Calabria e il SASC-CNSAS, in funzione dell'ottimizzazione della gestione delle risorse in caso di interventi in emergenza in aree montane, impervie e ipogee, verificando i necessari requisiti di idoneità tecnico operativa ed ogni altro elemento determinato dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria e di Protezione Civile.

2. La Regione Calabria attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, definisce con apposita convenzione, da stipularsi con gli organi competenti del SASC-CNSAS entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e avente cadenza triennale prorogabile, le attività e le loro modalità di attuazione nell'ambito del rapporto di collaborazione Regione Calabria - SASC.

3. Nella convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, devono, altresì, essere determinate le modalità per l'utilizzo da parte del SASC-CNSAS di strutture e mezzi messi a disposizione dalla Protezione Civile per gli interventi di soccorso e di emergenza comprese la ricerca di persone disperse o scomparse; analogamente sarà regolamentatala disponibilità e il potenziamento di unità cinofile dal SASC-CNSAS, addestrate per la ricerca in superficie.

4. Nella convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, inoltre, vengono definiti accordi e protocolli operativi al fine di assicurare l'ottimizzazione della possibile contestuale operatività tra la Protezione Civile e il SASC-CNSAS.

 

Art. 3

(Prestazioni)

 

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 marzo 2001 n. 74 e dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le attività di ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo e impervio, sono coordinate dal SASC in quanto articolazione territoriale regionale del Club Alpino italiano, Corpo Nazionale del soccorso alpino.

2. Per favorire il migliore espletamento del recupero, del soccorso e del trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e impervio del territorio regionale, la Regione Calabria si avvale della collaborazione del SASC-CNSAS; le modalità e i contenuti della collaborazione sono definiti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

3. La Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), realizzati presso le aziende sanitarie individuate nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie possono avvalersi del personale del SASC-CNSAS in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui alla legge 21 marzo 2001 n.74.

 

Art. 4

(Logo)

 

1. Gli operatori del SASC-CNSAS nell'espletamento dei servizi di urgenza ed emergenza poste in essere sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la Regione Calabria - Servizio Sanitario regionale e il SASC-CNSAS, adottano sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione, il proprio logo di identificazione.

 

Art. 5

(Sostegno alle attività del SASC-CNSAS)

 

1. Il SASC-CNSAS presenta con cadenza annuale alla Presidenza della Giunta Regionale Dipartimento protezione Civile, il programma delle attività ed il resoconto dettagliato di quanto realizzato.

2. La Regione Calabria sostiene annualmente le spese direttamente riconducibili all'erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge.

 

Art. 6

( Finanziamento delle attività)

 

La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASC-CNSAS ed in particolare:

 

a) Le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge n. 74/2001;

b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASC-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASC-CNSAS;

c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASC-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;

d) le spese relative all'adeguamento e all'ammodernamento della dotazione del materiale tecnico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASC-CNSAS;

e) Le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 " attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

 

Art. 7

(Norma Finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede a partire dall'esercizio finanziario 2015 nell'ambito della programmazione degli interventi di cui all'U.P.B. 6.2.01.07 capitolo n. 62010723 "Misure a sostegno delle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale" per un importo pari a euro 30.000,00 e nell'ambito della programmazione degli interventi di cui all'U.P.B. 7.1.01.01 capitolo n. 2141103 " Fondo regionale per la protezione civile spese per l'organizzazione del servizio e per la programmazione degli interventi" per un importo pari ad euro 50.000,00.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria .