Proposta di legge n. 38/10^

Relazione introduttiva

 

Il tema della precarietà e della disoccupazione/inoccupazione, soprattutto per le giovani generazioni, ha assunto ormai i caratteri di una reale emergenza, che ci impone di trovare soluzioni in tempi brevi.

Escludendo i lavoratori a tempo determinato e quelli in somministrazione, che hanno accesso almeno all'indennità di disoccupazione, in Italia ci sono più di due milioni di lavoratori e lavoratrici senza nessuna forma di ammortizzazione sociale che li tuteli in caso di perdita di lavoro, o nei periodi di discontinuità dell'attività lavorativa.

Se già in precedenza questo scenario destava forte preoccupazione, tale condizione di precarietà lavorativa e di assenza di forme adeguate di protezione sociale si è oggi infatti estesa ed aggravata in maniera rilevante, anche per effetto della crisi economica che amplifica ulteriormente sul piano quantitativo il problema, già forte nel nostro Paese, dell'inadeguatezza delle forme di welfare e di protezione sociale.

La crisi, da un Iato, ha contribuito ad aumentare il numero di coloro che perdono il lavoro, e dunque dei disoccupati (colpendo innanzitutto proprio i precari stessi, i quali sono i primi a cui non viene rinnovato il contratto); dall'altro, ha reso precari anche molti lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che oggi vedono davanti a loro un futuro lavorativo sempre più incerto.

L'assenza di un modello universalistico di welfare adeguato a far fronte alla situazione attuale, fa sì che alla precarietà lavorativa sopracitata si aggiunga poi, sempre più spesso, una precarietà cosiddetta "di vita", tanto che, negli ultimi anni, si è giunti a parlare di "precarietà esistenziale". Essa è appunto dovuta all'impossibilità di accesso, per un numero sempre più ampio di persone, ad una serie di diritti fondamentali, quali: il diritto all'abitare — a partire dal diritto alla casa -, il diritto alla mobilità, alla salute, il diritto al sapere; diritti, questi, senza i quali non è possibile godere di una piena cittadinanza.

E' bene ricordare, che l'Italia, insieme alla Grecia, è l'unico tra i Paesi del "nucleo storico" dell'Unione Europea, a non prevedere forme di reddito minimo o basic incorre, che vanno appunto nella direzione di assicurare i suddetti diritti al numero più ampio possibile di persone. E questo nonostante già nel 1992 la raccomandazione 411 del Consiglio di Lisbona invitasse ad introdurre tali meccanismi in tutti i Paesi dell’UE, e nonostante la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 20 ottobre 2010 sul "ruolo del reddito minimo nello lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa"

Noi riteniamo ormai non più rimandabile l'introduzione, anche in Italia, di una forma di retribuzione sociale che, insieme ad una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, ridefinisca il sistema del welfare nel nostro Paese, adeguandolo ai mutati bisogni.

Ed è anche per preparare la strada ad un provvedimento di questo tipo sii scala nazionale ed intraprendere un confronto ed un dibattito Serio su questo tema, che abbiamo deciso di presentare questo progetto di legge regionale. Si tratta di una proposta articolata che fornisce risposte puntuali ed organiche e che doterebbe la nostra Regione, qualora fosse approvata, di uno strumento legislativo di grande importanza, sul modello di quanto è già avvenuto in altre Regioni d'Italia.

Una legge di questo tipo permetterebbe di garantire una continuità retributiva e contribuiva nei periodi di interruzione dell'attività lavorativa, rendendo i lavoratori meno ricattabili all'interno del mercato del lavoro. Si potrebbe cosi porre un freno alla dispersione di saperi, competenze e professionalità che — come oggi spesso avviene -, per ragioni dettate dalla necessità di sopravvivenza quotidiana, vengono messi da parte e non sono valorizzati come meriterebbero, con grave danno economico, sociale e culturale soprattutto per il territorio che ha contribuito a produrli (un esempio evidente di questo processo sono i giovani laureati e ricercatori che la nostra Regione non riesce a trattenere, e che sempre più spesso abbandonano la Calabria ed il Paese per andare al Nord o all'estero, o che svolgono mansioni estranee do ben al di sotto della propria qualifica).

L'obiettivo principale della presente proposta di legge nel suo complesso è quello di assicurare alla platea regionale di inoccupati, disoccupati e occupati con contratto di lavoro non a tempo pieno e indeterminato, che non percepiscono più di 8.000 curo lordi annui, forme di reddito dirette ed indirette.

Per reddito diretto si intende la corresponsione di una somma pari ad almeno 7000 curo lordi annuali, mentre il reddito indiretto consiste in una serie di agevolazioni per l'accesso a servizi pubblici e culturali, per la formazione professionale, per l'abitazione in locazione, e per l'accesso al credito. Per gli inoccupati e i disoccupati la possibilità di beneficiare di tali misure è condizionata allo svolgimento di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale finalizzati alla loro occupazione o rioccupazione all'interno dei propri settori professionali.

Per l'erogazione di tale reddito abbiamo previsto, oltre all'istituzione di un Fondo Regionale per il Reddito Sociale, anche un Fondo Regionale per il Reddito di Esistenza da costruire insieme alle parti sociali e sostenuto da una contribuzione datoriale definita per via negoziale. Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza perché induce ad una maggiore responsabilizzazione dei datori di lavoro su questi temi e pone un freno al ricorso non appropriato al lavoro a termine.

La proposta di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e i principi alla base della presente proposta di legge: contrastare l'esclusione sociale e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; promuovere la valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali, in modo da non disperdere capacità e competenze maturate e presenti nel territorio regionale.

L'articolo 2 individua nel dettaglio le diverse categorie di soggetti beneficiari delle prestazioni dirette ed indirette previste dalla legge. In particolare ai soggetti del tutto privi di occupazione, siano essi inoccupati perché alla ricerca di prima occupazione, ovvero disoccupati, vengono affiancati i lavoratori precariamente occupati, individuati in coloro che, utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale, non hanno comunque superato la soglia di reddito prevista per la cancellazione dalle liste di disoccupazione, ed i lavoratori temporaneamente privi di retribuzione, perché costretti da gravi motivi di salute e familiari a usufruire di periodi di aspettativa non retribuita.

L'articolo 3 definisce l'importo delle prestazioni dirette. A tutti i beneficiari del reddito diretto viene erogata una somma fuso ad un massimo di 7000 curo lordi annui. Tali importi sono finanziati dal Fondo Regionale per il Reddito di Esistenza. Qualora i soggetti beneficiari delle prestazioni dirette siano stati titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente al Fondo contributivo per il reddito sociale, tale somma viene aumentata di 100 euro lordi al mese. Tale erogazione può avere solo una durata pari alla metà del periodo lavorato presso l'ente o l'azienda suddetti. I 100 euro lodi mensili in più sono finanziati tramite il contributo datoriale versato al Fondo Contributivo per il Reddito di Esistenza. I periodi di godimento di questo emolumento sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura della pensione

L'articolo 4, al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali, assegna a tutti i soggetti aventi diritto una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 euro, denominata « Carta dei servizi». Prevede, inoltre, interventi di assistenza medica e sanitaria, qualora i soggetti interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della non-nativa vigente. Prevede, infine, la possibilità di promuovere e stipulare convenzioni con i Comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e con gli enti gestori dì teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi.

L'articolo 5 prevede, in favore degli aventi diritto che detengono un contratto di locazione e che già non beneficino di altre agevolazioni messe in campo dalla Regione Calabria, la possibilità di un contributo per l'affitto in base a criteri e con modalità che verranno definiti nel Regolamento attuativo. Al fine di favorire l'accesso al credito, l'articolo 5 prevede inoltre che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, si impegni a stipulare convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai medesimi soggetti: erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati su mutui, fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali; prestiti sull'onore. al fine di favorire l'accesso al credito, prevede che la Regione, in collaborazione con gli enti locali, si impegni a stipulare convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai soggetti beneficiari erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati su munii, fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali e prestiti sull'onore.

L'articolo 6 individua i requisiti soggettivi che consentono l'accesso al Reddito di Esistenza.

L'articolo 7 determina le modalità di accesso alte prestazioni, prevedendo che le domande debbano essere inoltrate annualmente al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza i quali provvederanno a trasmetterle ai centri per l'impiego competenti per territorio e che le graduatorie vengano stilate in base ai criteri che su base provinciale saranno stabiliti dalla Giunta, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del territorio e con le parti sociali.

L'articolo 8 prevede la corresponsione del reddito di esistenza sotto forma di borsa lavoro alle Aziende e agli Enti che assumano con contratto a tempo indeterminato beneficiari della presente legge.

L'articolo 9 prevede poi le sanzioni applicabili ai beneficiari in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché la decadenza dalle prestazioni qualora il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ovvero. nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore agli 8.000,00 euro annui. La decadenza è inoltre prevista nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente, ma non nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego medesimo attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

L'articolo 10 istituisce Regolamento attuativo della presente legge, da approvarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

L'articolo 11 prevede che la Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;

b) il risultato degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

L'articolo 12 individua una serie di strumenti finalizzati a dare copertura finanziaria alla presente legge e quindi ad alimentare il Fondo Regionale per il Reddito di Esistenza.

L'articolo 13 definisce meglio le caratteristiche e le modalità di partecipazione al Fondo Contributivo per il Reddito di Esistenza. In particolare, nell'ottica di contribuire all'istituzione del Fondo, da costruirsi insieme alle parti sociali, la Regione si impegna a finanziare inizialmente una quota parte, nelle quantità e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo. Gli enti e le aziende aderiscono su base volontaria a tale Fondo e stabiliscono per via negoziale, insieme alla Regione stessa ed alle OO.SS., la quota dovuta per ogni rapporto di lavoro da essi contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e che non preveda un compenso annuo lordo superiore a 8.000 euro.

L'articolo 14 regolamenta l'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 1

(Principi e finalità)

 

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 lettera a), b), e), d) dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche passive e le politiche attive per il lavoro e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito d'esistenza allo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro e valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali dei cittadini.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito d'esistenza di cui all'articolo 12 della presente legge.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "reddito di esistenza" quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;

b) "disoccupati" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

c) "inoccupati e che siano iscritti alle liste anagrafiche presso i centri per l'impiego", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;

d) "lavoratori precariamente occupati" coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n 297 (Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144) ;

e) 'lavoratori privi di retribuzione" coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

f) "centri per l'impiego" le strutture previste dall'articoli 11 e 12 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

 

Art 3

(Reddito d'esistenza)

 

1. Il reddito d'esistenza si articola nelle seguenti prestazioni:

a) per i beneficiari indicati all'articolo 6, comma I, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) per i beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7 mila euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 10. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7 mila euro.

2. Gli importi di cui al coma precedente sono aumentati di euro 100 lordi mensili qualora i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 siano stati titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente al Fondo contributivo per il reddito di esistenza di cui al comma I dell'art. 13 della presente legge. Infatti, gli ulteriori importi sono finanziati tramite il suddetto Fondo contributivo, l'adesione al quale è su base volontaria. L'erogazione degli importi di cui al presente comma ha una durata pari alla metà del periodo lavorato presso il suddetto ente o azienda e comunque per un massimo dì 12 mesi;

3. Le prestazioni dirette di cui al comma I sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

4. La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui all'art. 6 una quota, d'importo pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica di cui al comma l, da versare in apposito Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui all'art. 10. L'interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti, per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all'art. 6, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

5. Le prestazioni previste dal comma l sono personali e non sono cedibili a terzi.

6. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma I del presente articolo, ulteriori interventi.

 

Art. 4

(Forme di reddito indiretto - Accesso agevolato ai servizi pubblici e culturali)

 

1 . Al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali, ai soggetti di cui all'art.6 è assegnata una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 euro, di seguito denominata «Carta dei servizi ».

2. La Carta dei servizi da' diritto, fino ad esaurimento del suo valore nominale, alla fruizione gratuita dei seguenti beni e servizi:

a) trasporti pubblici urbani,ed extraurbani in ambito regionale;

b) corsi di formazione e di aggiornamento professionali pubblici;

c) libri, compact disc musicali e video, ivi compresi i libri di testo scolastici/universitari e il materiale didattico per eventuali figli a carico;

d) cinema, teatri, musei, mostre e sale da concerto;

e) attività sportive;

f) assistenza medica e sanitaria, qualora gli interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della normativa vigente.

3. La Regione, per perseguire le finalità di cui al presente articolo, promuove e stipula convenzioni con i Comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi.

 

Art. 5

(Agevolazioni in materia di locazione immobili e finanziarie)

 

1. Ai soggetti di cui all'art. 6 titolari di contratto di locazione, che già non beneficino di contributi finalizzati allo stesso scopo, può essere erogato un contributo per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito, in base a criteri e cori modalità che verranno definiti nel Regolamento attuativo di cui all'articolo 10;

2. La Regione stipula convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai soggetti di cui all'art. 6:

a) erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;

b) fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali;

c) prestiti sull'onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le necessità della vita.

 

Art. 6

(Soggetti beneficiari e requisiti)

 

1. Sono beneficiari del reddito d'esistenza e delle agevolazioni di cui agli arti. 3, 4, 5:

a) ì disoccupati e gli inoccupati;

b) i lavoratori precariamente occupati;

c) i lavoratori privi di retribuzione.

2. l beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

a) "cittadinanza italiana o stranieri in possesso di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno";

b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d);

c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila curo nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

 

Art. 7

(Modalità di accesso alle prestazioni)

 

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3, 4 e 5 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 presentano annualmente istanza al comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza il quale provvederà a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma I sono presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'Offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le province presentano, con cadenza annuale, all'assessorato competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dai fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.

 

Art. 8

(Incentivo per l'ingresso nel mercato del lavoro)

 

1. L'importo del reddito di esistenza sarà corrisposto per un periodo di cinque anni e sotto forma di borsa lavoro alle Aziende e agli Enti che assumano con contratto a tempo indeterminato i beneficiari della presente legge.

 

Art. 9

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

 

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, 4 e 5 è sospesa e il beneficiarie medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la decadenza dal beneficio al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila curo annui.

4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

6. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.

 

Art. 10

(Regolamento regionale)

 

1. La Regione con l'adozione di apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli Enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a:

a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;

b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;

c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma l, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;

d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito d'esistenza di cui all'articolo 12;

e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

 

Art. 11

(Clausola valutativa)

 

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;

b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

 

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per le finalità della presente legge la Regione Calabria istituisce apposito fondo di spesa denominato: "Fondo Regionale per il Reddito d'Esistenza", finanziato con gli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Alla copertura degli oneri di etti al comma 1, stimabili in 250 milioni di euro, si provvede mediante:

a. Fondi POR 2007-2013 (FSE) Asse III Inclusione sociale;

b. Fondi POR 2007-2013 (FSE) Asse I Occupabilità;

c. Risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;

d. Da risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell'art. 119 della Costituzione nell'ambito del federalismo fiscale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Regione promuove la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti all'art. 12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:

a) un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n, 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n, 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti in Calabria;

b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Calabria che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell'occupazione e della prestazione lavorativa.

3. Le province e i comuni nei limiti dei propri bilanci possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito d'esistenza nell'ambito dei territori di loro competenza.

 

Art. 13

(Istituzione del Fondo Contributivo per il reddito di esistenza)

 

1. Oltre al Fondo Regionale per il Reddito di esistenza, la Regione promuove altresì, nelle modalità e con gli strumenti di cui al presente articolo, l'istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito di esistenza  da costruire insieme alle parti sociali. Più precisamente, il fine è quello di contribuire ad istituire un fondo mutualistico, l'adesione al quale e da intendersi su base volontaria, sostenuto da una contribuzione datodale definita per via negoziale, a beneficio dei soggetti aventi diritto titolari di un rapporto di lavoro con un ente o un'azienda aderente a tale Fondo, nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 della presente legge.

2. Nell'ottica di contribuire all'istituzione di un Fondo Contributivo per il Reddito di esistenza da costruirsi insieme alle parti sociali, la Regione si impegna a finanziarne inizialmente una quota parte, nelle quantità e nei modi stabiliti dal Regolamento attuativo di cui all'art. 10.

3. Gli enti e le aziende aderenti su base volontaria a tale Fondo stabiliscono, insieme alla Regione stessa ed alle OO.SS., la quota dovuta per ogni rapporto di lavoro da essi contratto diverso da quello a tempo pieno e  indeterminato.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).