Proposta di legge n. 36/10^

RELAZIONE

 

Con Deliberazione n. 289 del 31 marzo 2010 la Giunta Regionale della Calabria ha ritenuto approvare un progetto per la realizzazione del Registro Tumori di popolazione della regione Calabria.

Poiché il registro Tumori viene riconosciuto anche dall’ambiente oncologico locale e nazionale uno strumento indispensabile di valutazione  della efficacia degli strumenti di diagnosi e cura del territorio oggetto di studio e delle situazioni ambientali a rischio,  è quindi  necessario che la Regione Calabria  si doti di tale strumento di valutazione e studio di un patologia a forte impatto sanitario e sociale quale quella oncologica.

Il presente atto di legge si compone di n. NOVE  articoli e si propone di instituire il Registro Tumori della Calabria come Coordinamento  della rete  dei tre registri sub regionali  di Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio Calabria.

 

Relazione economica finanziaria

 

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

ART. 1

 

La Regione Calabria ,nell’ambito delle proprie competenze, riconosce la necessità di istituire la rete di Registri Tumori per come individuati nella  DGR n.229 del 31 marzo 2010 e precisamente: Cosenza-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia, Reggio Calabria, al fine di assicurare la totale copertura della registrazione oncologica  in  tutto il territorio calabrese. Vengono previste le sub articolazioni di Vibo Valentia e Crotone , dotate di autonomia gestionale,  i cui dati confluiranno nei Registri rispettivamente di Catanzaro e Cosenza

 

ART. 2

 

Si costituisce il Centro di Coordinamento Regionale dei Registri tumori formato:da Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute  e Politiche Sanitarie o da un suo delegato, dai cinque Responsabili dei  registri sub regionali, dal Direttore dell’ARPACal o da un suo delegato .

Il Centro  di Coordinamento Regionale ha il compito di indicare le soluzioni più idonee al raggiungimento in tempi brevi dell’Accreditamento AIRTum dei tre Registri e  proporre gli studi opportuni e necessari per le valutazioni dell’impatto del fenomeno cancro sull’ambiente, nonché proporre le soluzioni più idonee per il miglioramento  della prevenzione, diagnosi e terapia della patologia oncologica nel territorio della Regione Calabria.

 

ART. 3

 

Si  stabilisce di allocare i Registri Tumori di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e delle sub articolazione di Crotone e Vibo Valentia, come unità operative singole o aggregate ad altra unità operativa, presso la Direzione strategica aziendale delle singole Aziende Sanitarie Provinciali, poiché è necessaria una forte spinta aziendale alle azioni da compiere ,dato atto delle difficoltà di realizzazione degli scopi della presente legge.

 

ART. 4

 

Considerato che il Registro tumori di Popolazione della Provincia di Catanzaro ha ottenuto l’accreditamento presso l’Associazione Italiana Registri Tumori, il Registro tumori di Popolazione  della Provincia di Cosenza e della Provincia di Crotone è in fase di preaccreditamento, il Registro tumori di Popolazione  della Provincia di Reggio Calabria è in fase di organizzazione dei lavori,con la presente legge si ritiene superato il progetto allegato alla DGR n. 289 del 31 marzo 2010, non essendo più necessaria alcuna forma di collaborazione con soggetti esterni alla Calabria per come  previsto dalla citata delibera.

Si dà pertanto mandato ai Responsabili dei Registri di Cosenza, Catanzaro e Crotone di approntare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le linee Guida Regionali per la realizzazioni dei tre Registri e di seguire i lavori delle aree della Calabria scoperte da registro.

 

ART. 5

 

Il Centro coordinamento regionale ed i singoli Registri della Calabria si avvarranno di tutte le possibili e necessarie collaborazioni  inter ed intraziendali  al fine di attuare gli scopi della presente legge.

 

ART. 6

 

La rete dei Registri calabresi seguirà le norme di registrazione oncologica,secondo indicazioni  dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) istituita dal  Decreto Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge dal Parlamento il 13 dicembre 2012.

 

ART. 7

 

Nella fase di organizzazione del Registro tumori di Popolazione  delle aree scoperte,si stabilisce una forte collaborazione istituzionale con l’AIRTum, posto che al punto 3 del regolamento per l’accreditamento di Registri tumori di popolazione AIRTum viene prevista attività gratuita di  tutoring di orientamento.

 

ART. 8

 

Le spese eventuali di acquisti di attrezzature informatiche, di rimborso  missioni da parte dei membri del centro di Coordinamento Regionale e di addestramento del personale saranno a carico degli Enti di appartenenza.

 

Clausola di invarianza degli oneri finanziari

 

Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge le Aziende Sanitarie provvederanno in isorisorse con personale proprio, pertanto non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

ENTRATA IN VIGORE

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria