Proposta di legge n. 34/10^

Relazione illustrativa

 

La Regione Calabria, nonostante svariate proposte depositate nelle precedenti consiliature, è una delle poche regioni italiane ancora priva della figura del "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale", essenziale per contribuire ad affrontare con senso di umanità e giustizia le continue emergenze del settore carcerario e per garantire condizioni detentive dignitose, oggi purtroppo inaccettabili come denunciate dai ripetuti moniti delle più alte personalità, civili e religiose, e dalle pronunzie di condanna rimediate dall'Italia in sede europea.

La Regione Calabria, ad oggi, nel suo vasto territorio, presenta — oltre ai centri per minori, ai centri di identificazione ed espulsione ed alle strutture sanitarie per trattamenti obbligatori — numero 12 strutture penitenziarie attive (di cui 10 Case Circondariale e 2 di Reclusione). Di esse ben cinque, secondo i dati aggiornati al 31 luglio 2014 del Ministero della Giustizia, presentano popolazione detentiva in eccesso rispetto ai posti disponibili (tasso di sovraffollamento ricompreso tra il 105% ed il 140%).

Ancora, la Calabria, secondo l'XI rapporto sulla detenzione diffuso il 17 marzo 2015 dall'Associazione Antigone, risulta al sesto posto nella graduatoria regionale per residenza delle persone detenute (5,73%), mentre è al terzo posto per nascita della popolazione carceraria (6,96%, unitamente alla Puglia).

L'art. 27 della nostra Costituzione recita, fra le altre, che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Un principio divenuto patrimonio oramai acquisito dalla comunità mondiale (Art. 5 Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, approvata il 10.12.1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti") ed europea (Art. 3, Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumane o degradanti").

Dall'affermazione dei principi si è passati ad un monitoraggio costante sul rispetto degli stessi, istituendo, in campo europeo ed internazionale, progressivamente autorità ed organi di controllo e di pungolo in campo europeo.

Così con la sottoscrizione della "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti" (26.11.1987) è stato previsto un Comitato in grado di "esaminare per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura o dall'esecuzione di pene o trattamenti inumani o degradanti" e ciò sul presupposto che un organo non giurisdizionale possa svolgere una importante funzione preventiva del contenzioso sul rispetto dei diritti umani in materia di detenzione che, sin dall'inizio, ha invece investito, in maniera massiccia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sede a Strasburgo.

Analoga iniziativa è stata assunta dall'ONU con la sottoscrizione del Protocollo opzionale della Convenzione ONU contro la tortura e l'istituzione del "Comitato contro la tortura".

Negli anni successivi, aumentando l'azione di impulso e di contrasto da parte delle istituzioni sovranazionali, con continue raccomandazioni e sollecitazioni ai diversi Stati nazionali, si è giunti alla riscrittura delle nuove "Regole penitenziarie europee", approvate dal Consiglio d'Europa nel 2006 con la previsione di un'autorità indipendente di ispezione, non appartenente né all'amministrazione giudiziaria né all'amministrazione penitenziaria, con il precipuo compito, appunto, di ispezionare costantemente "gli istituti ed i servizi penitenziari". A tale "comitato nazionale indipendente di ispezione", incaricato di verificare le condizioni della detenzione ed il trattamento dei soggetti ad essa sottoposti, vengono attribuite ampie prerogative (possibilità di accesso a qualsiasi ora e senza preavviso nelle carceri; possibilità di parlare in privato coi detenuti ed il personale penitenziario; obbligo di quest'ultimo di rendere ogni informazione necessaria per Io svolgimento della funzione ispettiva), Ad esso, sulla scia delle varie figure di Ombudsman (difensore civico) istituite nei vari paesi europei, vengono affiancate e previste ulteriori figure ispettive, autonome ed indipendenti, locali, disegnati sul modello nazionale. Corollario imprescindibile delle prerogative ;spettanti all'Ombudsman penitenziario risulta essere l'obbligo di rendere pubblico il risultato del proprio lavoro e di comunicarlo alle varie autorità in grado di incidere, migliorare e, soprattutto, garantire i diritti dei detenuti, formalmente riconosciuti, ma in concreto calpestati.

In Italia, dopo la prima introduzione della figura del garante su scala regionale da parte della Regione Lazio (2006), alle diverse figure locali (comunali e provinciali, fra di esse quella pilota del comune di Reggio Calabria) si sono affiancate quelle introdotte in altre 13 Regioni.

Sino a giungere, per affrontare la pesante contestazione mossa all'Italia dalla CEDU nel gennaio del 2013 (Sentenza-pilota "Torreggiani"), dopo svariate proposte di legge nazionale decadute con la fine di ogni legislatura, alla previsione della introduzione, da parte del Governo Italiano, della figura del "Garante Nazionale dei detenuti" con l'art. 7, comma 4, DL 146 del 23/12/2013 (cd. "Svuota carceri"), convertito in Legge 10 del 21.2.2014, con il compito, fra gli altri, di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie", per tutti i luoghi di privazione della libertà, compresi i CIE e le comunità terapeutiche.

Proprio in data 11.3.2015 è stato sottoscritto dal Ministro della Giustizia il regolamento per il "Garante Nazionale dei detenuti" che prevede la composizione collegiale con un Presidente e due componenti, con sede presso il Ministero della Giustizia, e con il compito di assicurare il coordinamento con gli altri garanti territoriali competenti in materia, contribuendo ad individuare sia le eventuali problematiche di sistema che a redigere raccomandazioni da destinare alle autorità nazionali o regionali.

Appare, pertanto, urgente approvare ed istituire celermente il Garante regionale per i detenuti da parte della Regione Calabria.

La figura del Garante, modellata alle diverse esperienze regionali, risulta essere quella di un riferimento diretto — senza sovrapposizione e/o supplenza all'autorità giurisdizionale — per tutti coloro che si trovano privati, per ragioni di giustizia, della libertà personale. Quindi, figura di mediazione, dotato di autorevolezza istituzionale, autonomo sia rispetto all'amministrazione penitenziaria, sia rispetto all'amministrazione giudiziaria, indipendente, in grado di intervenire, di propria iniziativa ovvero su richiesta, per migliorare le condizioni detentive e per consentire, all'interno delle stesse strutture, l'esercizio dei diritti essenziali dell'uomo (vita, dignità, salute, religione, famiglia, istruzione, formazione, lavoro, risocializzazione).

Un organismo in grado di vigilare ed osservare costantemente, in maniera ravvicinata e diretta, il mondo "oltre le sbarre", che abbia la possibilità effettiva di segnalare eventuali violazioni di legge alle autorità, amministrative e giurisdizionali, competenti.

Allo stesso tempo, il Garante deve svolgere un ruolo di promozione, di stimolo e di diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti delle persone che si trovano in stato detentivo e comunque limitativo della libertà personale.

Ogni iniziativa in grado di "umanizzare il carcere" è un contributo essenziale alla funzione risocializzante e rieducativa che la nostra Costituzione assegna alla pena, con conseguenti effetti positivi per l'individuo e per la società che anela maggiore sicurezza e coesione sociale.

Proprio per rispondere alle esigenze esplicitate ed in virtù del ruolo determinante che caratterizza la Regione nei rapporti con le altri componenti istituzionali e sociali, in ossequio al principio di sussidiarietà, per la programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, fra tutte quelle socio-lavorative di reinserimento, è stato disegnato il presente progetto di legge regionale.

L'articolato normativo elaborato evidenzia la assoluta autonomia, indipendenza, terzietà ed autorevolezza istituzionale del Garante e dei componenti dell'ufficio (art. 2).

Funzione esaltata proprio dalle modalità di scelta dei componenti dell'Ufficio del Garante che rimane all'interno dell'Assemblea legislativa regionale, nella sua interezza (art. 3).

E' prevista, unitamente alla durata quinquennale, al pari della legislatura, la non immediata possibilità di rielezione, per impedire il consolidamento di posizioni e favorire, così, un ricambio proficuo (art. 3).

Sono stati previsti, tra i requisiti, innanzitutto la comprovata competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e nel campo della tutela e promozione dei diritti umani, con particolare riguardo ai temi della detenzione, per il Garante, mentre per i coadiutori analoga competenza ed esperienza nel campo sociale (art. 4).

Del pari, sono state previste una serie di ineleggibilità al fine di rendere ancor più indipendente la figura del Garante da amministrazioni statali, regionali e dai gruppi politici (art. 4).

E' stata prevista l'incompatibilità tra la carica di membro dell'Ufficio del Garante con ogni attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato proprio per rendere un servizio a tempo pieno, senza limitazioni e/o condizionamenti di sorta (art. 5).

Ancora, la possibilità di intervento del Consiglio nei confronti dei membri dell'ufficio del garante in presenza di gravi, comprovate e reiterate violazioni di legge, attraverso la procedura di revoca adottata in pubblica adunanza, al fine di consentirne un controllo accurato all'opinione pubblica (art. 6).

La tempestiva ricomposizione dell'Ufficio, in caso del venir meno, per qualsiasi ragione, di uno o più membri dello stesso, entro il termine di 45 giorni, demandato al Consiglio, rappresenta un'ulteriore segnale di importanza e di necessità dell'organismo in questione (artt. 3,4, 5 e 6).

Si è prevista, altresì, l'istituzione di un Osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione con l'obiettivo di affiancare e qualificare l'attività di studio, ricerca e promozione culturale assegnata al Garante attraverso il coinvolgimento di espressioni qualificate dell'associazionismo, professionale e non, del mondo accademico, giuridico, sanitario, sociale della Calabria (art. 3).

Le funzioni attribuite (art. 7) impongono una costante presenza ed attività svolta all'interno ed all'esterno delle strutture detentive dell'intero territorio regionale, con il precipuo compito:

1. di migliorare le condizioni e la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale (salute, qualità della vita, istruzione, assistenza religiosa, formazione professionale, recupero, reintegrazione sociale e nel mondo del lavoro, mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari);

2. di segnalare eventuali abusi e violazioni da chiunque compiuti;

3. di stimolare gli enti e le autorità competenti a rimuovere quegli ostacoli che impediscono l'esercizio dei diritti formalmente riconosciuti dalle leggi dello Stato, della Regione e dalle Convenzioni vigenti in campo europeo e delle Nazioni Unite;

4. di proporre iniziative, interventi legislativi e/o amministrativi per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei detenuti;

5. di promuovere iniziative culturali e sociali sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone ristrette;

6. di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, sia infra regionali che al di fuori della Regione Calabria, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie.

Al secondo comma dell'art. 7, si è inteso riproporre, per esaltarne la funzione e le prerogative, i poteri ispettivi e di accesso illimitato che l'Ordinamento Penitenziario (art. 67) riconosce ai garanti al pari, fra gli altri dei Parlamentari, dei Consiglieri Regionali, dei Magistrati.

All'art. 8 si è inteso attribuire la dotazione personale, infrastrutturale e finanziaria dell'Ufficio alla Presidenza del Consiglio Regionale d'intesa con il Garante medesimo; stabilendo, comunque, che per il personale non sia previsto alcun-onere aggiuntivo e/o di struttura.

Analoga autonomia è stata attribuita per la regolamentazione del funzionamento al Garante con l'adozione di apposito regolamento da portare all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la presa d'atto.

Ulteriore attività utile all'attuazione delle finalità attribuite dalla presente proposta di legge è prevista dall'art. 9 con la facoltà, da parte del Garante, di stipulare protocolli d'intesa con la Regione e le amministrazioni statali competenti, con l'amministrazione penitenziaria nonché con associazioni, professionali e non, che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione.

Con l'art. 10 si intende esaltare il ruolo e la funzione del Garante attraverso la previsione di un'ampia gamma di strumenti atti a pubblicizzare e diffondere l'attività di controllo, di stimolo e di promozione di anno in anno compiuta, anche attraverso un pubblico dibattito consiliare. Tale specifico obbligo si pone in linea con la specifica funzione di promozione e diffusione culturale del rispetto e della tutela dei diritti dei detenuti che si ritiene attribuita ai garanti territoriali e con la connessa funzione di controllo sull'operato dei garanti medesimi da parte dell'opinione pubblica.

Infine il trattamento economico (art. 11) intende contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica prevedendo per il Garante ed i Coadiutori un indennità commisurata rispettivamente al 45% ed al 35% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

nonché con la vasta estensione territoriale calabrese, la diffusione territoriale delle strutture ed il numero non certo esiguo della popolazione carceraria comunque riconducibile alla Regione Calabria.

 

Relazione finanziaria

 

Infine il trattamento economico (art. 11) intende contemperare l'esigenza di contenimento della spesa pubblica con l'incompatibilità per il Garante ed i due coadiutori di svolgere, durante il mandato, attività lavorativa autonoma e subordinata, nonché con la vasta estensione territoriale calabrese, la diffusione territoriale delle strutture ed il numero non certo esiguo della popolazione carceraria comunque riconducibile alla Regione Calabria.

La presente legge prevede spese a cui si provvederà per il 2015 impegnando la spesa di € 100.000,00 con le risorse disponibili all'U.P.B. U.008.001.001.001 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", capitolo U0700110101 Risorse Autonome "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (tabella a legge finanziaria regionale)" che prevede la necessaria disponibilità.

Per gli anni 2016 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

 

Tab. 1 Copertura finanziaria:

Capitolo 00700110101 (Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (tabella a legge finanziaria regionale)

Anno 2015

 

Euro 100.000,00

 

Totale

Euro 100.000,00

 

Art. 1

Oggetto

 

Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio Regionale, l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato "Garante"

 

Art. 2

Finalità

 

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2 lett. a), b), h) dello Statuto, nonché delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone ed assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposte a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero ed il reinserimento nella società.

2. Tra le persone indicate al comma 1 rientrano quelle presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle negli ospedali psichiatrici giudiziari o comunque strutture assimilate, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio ed in altri luoghi di restrizione o limitazione di libertà personale.

3. Il Garante opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

4. Il Garante non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale ed ha libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato, nel rispetto della legislazione vigente.

 

Art. 3

Costituzione

 

1. L'Ufficio del Garante è composto dal Garante e da due coadiutori.

2. Il Garante ed i due coadiutori sono eletti, rispettivamente, con due votazioni distinte nella medesima seduta, dal Consiglio Regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi. In mancanza di raggiungimento del quorum dalla terza votazione la elezione avviene a maggioranza semplice.

3. I membri dell'Ufficio del Garante durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Alla scadenza del mandato le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a 45 giorni entro il quale dovrà essere eletto il nuovo Garante.

5. Presso l'Ufficio del Garante è istituito l'Osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione composto dalle associazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

6. L'Osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione viene costituito con apposito regolamento del Garante da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Art. 4

Requisiti

 

1. Il Garante è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla protezione e tutela dei diritti umani, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

2. I coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto comprovata attività in ambito sociale.

 

Art. 5

Incompatibilità

 

1. La carica di garante e di coadiutore è incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. Sono incompatibili alla carica di garante e di coadiutore:

 

a. i membri del Parlamento italiano e del Parlamento Europeo;

b. i componenti del Governo nazionale, i Consiglieri ed Assessori regionali;

c. i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri provinciali e comunali;

d. il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori della Città metropolitana;

e. i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di ente del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni;

f. i candidati alle elezioni del Consiglio Regionale immediatamente precedenti la nomina;

g. coloro che sono ineleggibili e/o incandidabili alla carica di consigliere regionale.

 

3. L'incompatibilità di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d), e) nei due anni precedenti.

4. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, in mancanza di ottemperanza, lo dichiara decaduto dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio per gli adempimenti necessari alla pronta sostituzione che dovrà avvenire al massimo entro 45 giorni dalla comunicazione.

 

Art. 6

Revoca

 

1. Il Consiglio Regionale, con le stesse modalità per la nomina, può revocare i membri dell'Ufficio del Garante per gravi e ripetute violazioni di legge.

2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico, dei membri dell'ufficio del garante o nel caso in cui gli stessi riportino una condanna penale definitiva, il Consiglio Regionale provvede alla nuova designazione con le modalità indicate dall'art. 3, comma 2, della presente legge e comunque entro il termine di 45 giorni.

3. Il garante ed i due coadiutori che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dei mandato di questi ultimi.

 

Art. 7

Funzioni

 

1. L'Ufficio del Garante, per le finalità di cui all'art. 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

 

a. assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone - di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;

b. segnala agli organi regionali, agli enti locali ed alle aziende sanitarie eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c. si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria;

d. interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e. propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f. supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

g. promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

h. concorda con il Presidente del Consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

i. promuove e favorisce rapporti di collaborazione con gli altri garanti territoriali, locali e non, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie.

 

2. Il Garante ed i coadiutori nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di accesso ed ispezione senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicare con le persone di cui all'art. 2, comma 2, nei luoghi ed istituti in cui essi si trovano, ai sensi degli artt. 18, comma 1, e 67, comma 1, lett. 1) bis della legge 354/1975.

 

Art. 8

Organizzazione dell'Ufficio

 

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per le risorse umane ed infrastrutturali provvede, sentito il Garante, l'ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, senza oneri aggiuntivi e/o di struttura, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante.

3. Il Garante, quando necessario, può inoltre avvalersi:

 

a. di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;

b. della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti; senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

c. di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.

 

4. Il Garante adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

Art. 9

Protocolli d'intesa

 

1. Il Garante promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione volti a:

 

a. attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;

b. prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e l'accesso in ogni struttura comunque denominata in cui si trovano i soggetti di cui all'art. 2, comma 2.

 

Art. 10

Relazione al Consiglio Regionale

 

1. Entro il 30 di aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sugli accertamenti espletati nell'anno precedente, sui risultati di essi e sui provvedimenti normativi ed organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani.

2. Il Consiglio Regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

3. Il garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2 ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

4. Copia della relazione deve essere trasmessa al Garante Nazionale per i detenuti, alle Commissioni Giustizia del Parlamento, al "Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti" ed al Comitato Onu contro la tortura.

5. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito della Regione unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alla funzione.

 

Art. 11

Trattamento economico

 

1. Al Garante è attribuita, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di funzione pari al 45% dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. L'indennità di funzione per ognuno dei coadiutori è pari al 35% della predetta indennità.

2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la struttura di cui all'art. 8, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

 

Art. 12

(Norma finanziaria)

 

1 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 100.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base U.008.001.001.001 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", capitolo 00700110101 Risorse Autonome "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente (tabella a legge finanziaria regionale)" che presenta la necessaria disponibilità.

2. Per gli anni 2016 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

 

Art. 13

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.