Proposta di legge n. 33/10^     

Relazione

 

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni — CEP, Consiglio dell'Europa -

La presente proposta di legge, in accordo con la CEP — Convenzione Europea del Paesaggio - nasce dalla necessità di tutelare l'immenso e ricco patrimonio paesistico dei territori rurali tradizionali che per diverse concause — storiche, culturali, naturali, socioeconomiche — ha subito trasformazioni di portata storica, soprattutto dal secondo dopoguerra ai nostri giorni, determinato, in particolare, dalle emigrazioni verso l'estero, il nord Italia e il trasferimento lungo le aree costiere di larga parte delle popolazioni rurali.

Nonostante questo esodo, una parte consistente della popolazione rimane residente nei territori montani e collinari.

Le aree rurali collinari e montane costituiscono oltre il 92% del territorio regionale calabrese e rappresentano un patrimonio di primaria importanza in una prospettiva globale, in quanto ecosistemi il cui valore è direttamente proporzionale alla crescente urbanizzazione.

In queste aree rurali della Calabria si stima che vi siano conservati oltre 200mila manufatti della cultura materiale in stato di abbandono — abitazioni nei centri storici, chiese, mulini ad acqua, carcare, manufatti di pertinenza di miniera ecc. — ai quali aggiungere costruzioni, spesso di pregio, a servizio della tutela idrogeologica dei territori — muri a secco, briglie in pietra, canali di scolo, acquedotti storici, Bibbie ...- e sistemi produttivi tradizionali — vigneti ad alberello, uliveti, cedrere

Nelle condizioni socioeconomiche e culturali attuali della Regione Calabria, la tutela e valorizzazione economica sostenibile dei paesaggi rurali tradizionali assolve anche funzioni di grande rilevanza, poiché:

a)      riproducono e conservano quantità rilevanti di risorse naturali per il benessere delle popolazioni calabresi - risorse idriche, forestali, biodiversità ;

b)      contribuiscono alla sicurezza del territorio - assetto idrogeologico;

c)      generano prodotti di pregio per il settore primario sia spontanei che coltivati prodotti di sottobosco come funghi, piccoli frutti ... produzioni silvocolturali e zootecnici ….;

d)     qualificano l'offerta turistica attraverso i suoi paesaggi, gli spazi ricreativi — rafting, sci, torrentismo ...-. Questa situazione esiste in molti contesti italiani ma nella Regione Calabria rappresenta una condizione ottimale che non si verifica in nessuna altra poiché i territori collinari e montani rappresentano, senza soluzione di continuità, una prossimità con le aree turistiche costiere — a ragione gli studiosi considerano la Calabria una montagna che esce dal mare — e consente la fruizione dei due mari — Ionio e Tirreno — nella medesima giornata.

La presente legge tiene conto

1.      che il verificarsi di quanto appena descritto necessita della presenza dell'uomo sul territorio;

2.      che le persone rimangono in presenza di attività economiche dotate di adeguate condizioni di sostenibilità;

3.      che la presenza umana in questi territori va sostenuta poiché assurge ad una funzione sociale, culturale ed economica per tutti i differenti contesti regionali — basti citare solo le ricadute positive, economiche e di benessere generalizzato, derivanti dalla tutela idrogeologica diffusa dei territori montani e collinari.

Con la presente legge la Regione Calabria affronterà in maniera efficace e continuativa il problema del dissesto idrogeologico per quanto concerne la gestione superficiale delle acque di risorgiva e meteoriche e soprattutto, in prospettiva, creerà le condizioni per una permanenza piacevole delle persone nei territori agricoli tradizionali sia per la creazioni di attività economiche sostenibili sia per la ricerca del proprio benessere.

La presente legge consolida la presenza antropica nei territori rurali tradizionali poiché remunera, per la prima volta, le prestazioni paesistico/ambientali fornite dalle popolazioni rurali attraverso il sostegno economico ad interventi puntuali e diffusi su tutto il territorio regionale, anche di piccole dimensioni, ma efficaci e verificali nei risultati come interventi di salvaguardia dei centri storici rurali, delle loro funzioni residenziali e delle attività economiche storicamente praticate —artigianato locale soprattutto -. Una modalità questa concreta ed operativa, con risultati certi e verificabili, capaci di contribuire al mantenimento delle rispettive strutture insediative, delle culture locali, dei saperi e delle professionalità che informano la coesione sociale delle comunità calabresi. In una visione olistica, così come suggerisce la CEP, ridurre degrado del territorio, sino ad eliminarlo, comporta un rafforzamento progressivo della capacità intrinseca dell' ecosistema di reagire alle diverse azioni di trasformazioni, naturali e/o antropiche, a tutela e valorizzazione economica dell'elevato livello di biodiversità presente nei territori rurali e che rappresenta una straordinaria risorsa da non dilapidare. Questa' azione mette la Calabria tra le regioni che applicano le raccomandazioni dell'Agenda 21 e del Protocollo di Rio in materia di tutela e valorizzazione economica sostenibile della biodiversità naturale ed antropica.

L'obiettivo della legge è anche quello di coinvolgere operativamente in questa azione di tutela e calorizzazione economica dei paesaggi rurali tradizionali le popolazioni residenti nei comuni montani e collinari della Calabria che rappresentano oltre il 79% del totale.

Con l'applicazione di questa legge e in conseguenza dei risultati che saranno conseguiti la risorsa paesaggio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni (CEP), ridiventa essenziale per il benessere delle popolazioni residenti, delle città e delle aree costiere ma anche per i nuovi cittadini della Regione Calabria — turisti e visitatori -.

Attraverso la presente legge il nuovo ciclo della Programmazione 2014-2020 della politica di coesione, volto a costruire un nuovo modello di sviluppo nell'ambito delle rurali per come indicato dal Governo e dall'UE, costituisce un reale strumento di attuazione in maniera diffusa e partecipata della programmazione comunitaria poiché coinvolge direttamente le popolazioni residenti nelle scelte delle politiche territoriali.

La legge consente di tutelare e valorizzare in maniera economicamente sostenibile il patrimonio paesistico, naturale ed antropico, a profitto delle popolazioni della Calabria, dell'Italia, dell'Europa e del mondo e soprattutto migliorarlo, restaurarlo e consegnarlo integro alle generazioni future.

Si ritiene, pertanto, necessario tutelare e valorizzare economicamente e per il benessere delle popolazioni residenti e per le generazioni future, la straordinaria ricchezza rappresentata dal patrimonio dei paesaggi rurali tradizionali, naturali e culturali della Regione Calabria, anche ai sensi dell'art. 9 della Carta Costituzionale, in virtù del quale la Repubblica Italiana "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione" .

 

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Titolo : Legge regionale recante "Tutela e valorizzazione economica sostenibile dei paesaggi rurali tradizionali".

La presente legge non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

Gli interventi saranno finanziati mediante fondi POR a valere sulle misure corrispondenti alle finalità di cui all' art. 1 della proposta di legge, pertanto, si ritiene che tale disposizione non vada ad incidere sul bilancio regionale.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere

Temporale

A o P

 

Importo

 

______

 

_____________

_____

______

0,00/____

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Anno 2017

 

Totale

 

______

 

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_______

 

Totale

______

______

_______

_______

 

Art. 1

Finalità

 

La Regione Calabria, in armonia con i programmi dell'Unione Europea, del Consiglio dell'Europa e dello Stato in materia di tutela e valorizzazione economica sostenibile delle aree rurali e dei rispettivi paesaggi, naturali e culturali, presenti sul territorio regionale, nel quadro dei principi e delle finalità della Carta Costituzionale, delle leggi dello Stato, degli indirizzi dell'UE, della Convenzione Europea del Paesaggio, sostiene le attività dirette alla conservazione e alla tutela dei paesaggi rurali tradizionali attraverso la pubblicazione annuale di un bando specificamente dedicato alla tutela e valorizzazione economica dei paesaggi rurali tradizionali.

La presente legge ha lo scopo di sostenere la tutela e valorizzazione economica sostenibile dei paesaggi rurali tradizionali, naturali e culturali, al fine di incentivare la permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti e il loro godimento da parte dei visitatori generando, per questa via, opportunità occupazionali e il conseguente miglioramento delle loro condizioni economiche, culturali.

In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio che lo definisce come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni" la Regione Calabria intende tutelare, qualificare e valorizzare il patrimonio agricolo, socio-culturale e ambientale agevolando le iniziative di coloro i quali adottano tecniche agricole a basso impatto ambientale; promuovono il recupero e la valorizzazione sostenibile del patrimonio edilizio rurale, le peculiarità dei paesaggi rurali tradizionali, la ricostituzione ambientale dei paesaggi degradati.

 

Art. 2

Principio

 

La Regione Calabria accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione, la tutela e la valorizzazione economica dei paesaggi rurali tradizionali.

 

Art. 3

Oggetto

 

L'aiuto finanziario è accordato per l'esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a:

 

a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali attraverso l'utilizzo di materiali locali ed essenze botaniche autoctone;

b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali;

c. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;

d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

 

Art. 4

Beneficiari

 

I beneficiari dell'aiuto finanziario possono essere:

 

a. i Comuni e altri Enti di diritto pubblico — Parchi, Distretti Rurali, Province, Unioni di Comuni;

b. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

 

Art. 4

Entità

 

L'aiuto finanziario ammonta, a seconda dell'importanza del provvedimento, fino all'80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

 

Art. 5

Concessione

 

L'aiuto finanziario è concesso su domanda motivata e in conformità alle modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 7 ultimo capoverso.

 

Art. 6

Rapporto con altri sussidi

 

L'aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

 

Art. 7

Commissione

 

Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell'aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio della Regione Calabria e composta da 9 membri.

Della commissione faranno parte di diritto: 1 rappresentante a turno dei Distretti Rurali, 1 rappresentante dell'UNCEM Calabria, 1 rappresentante del Club Alpino, 1 rappresentante nominato dai parchi nazionali e regionali della Calabria, un rappresentante nominato dalle organizzazioni di categoria del mondo agricolo, 1 rappresentante dell'INEA Calabria,1 rappresentante di una delle organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale, 3 esperti individuati dal Consiglio della Regione Calabria con comprovata competenza in materia di paesaggio.

Il Consiglio Regionale nomina il presidente della Commissione.

La Commissione istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che soggiace all'approvazione dello stesso da parte della Giunta della Regione Calabria.

La Commissione predispone il bando annuale che conterrà le linee guida, il formulario di presentazione, le tipologie di interventi annualmente ammessi a finanziamento. La Commissione redige un rapporto annuale sui progetti finanziati e sul loro impatto sul paesaggio.

 

Art. 8

Dotazione finanziaria

 

La presente legge non comporta impegno di spesa a valere sul Bilancio della Regione Calabria. Gli interventi saranno finanziati mediante fondi POR a valere sulle misure corrispondenti alle finalità di cui all' art. 1.

 

Art. 9

Entrata in vigore della presente legge

 

La presente legge entra in vigore a partire dal sessantesimo giorno della sua pubblicazione sul BURC — Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.