Proposta di legge n. 32/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici rispetto ai criteri di efficacia ed efficienza nel perseguimento degli obiettivi specifici prefissati, si ritiene necessario attuare un'opera di snellimento e di sburocratizzazione delle strutture consiliari per assicurare ampia flessibilità ed autonomia operativa e gestionale di ciascuna segreteria. In questo contesto si inserisce la modifica dell'art. 10 legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)" riguardante gli Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

 

Art. 1

 

L'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale)" è sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio)

 

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche Unità Operative Complesse.

2. L'Unità Operativa Complessa (in seguito UOC) è articolata in Segretario particolare, Coordinatore generale, Segreteria amministrativa e Segreteria tecnica:

a) Il Segretario particolare coadiuva e supporta politicamente le attività dei soggetti di cui al precedente comma 1 e svolge mansioni fiduciarie specifiche individuate in apposito contratto di diritto privato a termine;

b) Il Coordinatore generale sovraintende e supervisiona le attività svolte dall'UOC con mansioni e responsabilità di coordinamento generale. Può essere nominata fino a una unità di personale anche con contratti a tempo parziale di diritto privato a termine;

c) La Segreteria amministrativa svolge prevalente attività amministrativa, di archiviazione, informatica ed ausiliaria;

d) La Segreteria tecnica svolge prevalente attività di consulenza, programmazione, elaborazione tecnica e scientifica, studio, ricerca.

3. Tre unità di personale addette alle UOC possono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

4. Il segretario particolare, il Coordinatore generale e le risorse da impiegare nell'UOC possono essere scelti anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione, con contratti full-time e/o part-time di diritto privato a termine, sia orizzontale che verticale. In questo caso a ciascuna risorsa sarà corrisposto un trattamento economico senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dalla I. r. 19 aprile 2007, n. 8. L'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione; possono essere nominate fino a due unità di personale anche con contratti a tempo parziale.

5. Il numero complessivo degli addetti alle UOC ed il relativo trattamento economico ed inquadramento contrattuale sarà oggetto di apposito Regolamento interno da adottare da parte degli Uffici competenti entro il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente.

6. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

8. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

9. L'Ufficio di Presidenza assegna alle UOC, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da 2 unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria Dl. Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 829.

10. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno, per il Presidente della Giunta delle Elezioni. li supporto tecnico può essere costituito da n. 2 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare due unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8.

11. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale.

12. Alle UOC ovvero al supporto alle stesse, alle Unità Operative Semplici (UOS) dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7, 8 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.

13. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle UOC e UOS."

 

Art. 2

Norma di invarianza finanziaria

 

1. Dall’attuazione della presente legge regionale non devono derivare nuovi o maggio ri oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.