Proposta di legge n. 29/10^

Relazione

 

La separazione o divisione dei poteri è uno dei principi fondamentali dello stato di diritto. Consiste nell'individuazione di tre funzioni pubbliche nell'ambito della sovranità dello Stato (legislazione, amministrazione e giurisdizione) e nell'attribuzione delle stesse a tre distinti poteri dello stato, intesi come organi o complessi di organi dello Stato indipendenti ed autonomi dagli altri poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario.

Esempi di separazione dei poteri o c. d. "teoria dei tre poteri" si trovano già nel mondo antico, nella Grecia classica, in Platone, Aristotele, Polibio. Nel XIII secolo con Henry de Bracton. Nel '600 con John Locke, la teoria della separazione dei poteri trova una formulazione compiuta: egli teorizzava una divisione dei poteri tra il parlamento e il sovrano.

Il francese Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu fu però il primo a esprimere compiutamente, nell'opera "Lo spirito delle leggi", la cui stesura durò ben 14 anni, pubblicata a Ginevra nel 1748, la cosiddetta teoria dei tre poteri.

Secondo la filosofia di Montesquieu i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) non devono essere gestiti da un solo individuo, ma da più individui. Nel momento in cui questi tre poteri erano racchiusi in un solo individuo, esso rischiava di diventare un tiranno. Per evitare che ciò accadesse bisognava abolire ogni forma di governo assolutistica, affidando il potere legislativo al Parlamento, quello esecutivo ai ministri scelti dal re, e quello giudiziario a magistrati estranei agli altri poteri dello Stato.

Le idee di Montesquieu furono d'ispirazione e diedero il via alle grandi rivoluzioni del secolo (la guerra d'indipendenza americana e la Rivoluzione francese). Ancora oggi le idee di Montesquieu sono di grande impatto e alla base delle costituzioni più avanzate, per la salvaguardia della libertà politica.

La separazione dei poteri ritornò nelle carte costituzionali del XIX secolo. Attualmente la gran parte delle costituzioni mondiali è ispirata al principio di separazione dei poteri.

Il sistema politico italiano è organizzato secondo il principio di separazione dei poteri, principio fondamentale della nostra Costituzione. Lo troviamo esplicato negli articoli 70, 92, 93, e 94, nonché nell'art. 117, che interessa le Regioni, lì dove al comma 1 si legge: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Ciò nell'attuazione dell'autonomia regionale, che è autonomia statutaria, autonomia legislativa e regolamentare (art 117 Cost.), autonomia amministrativa (art 118 Cost.), autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Da questi brevi cenni storici, veniamo alla ratio della presente proposta di legge o allo spirito della presente proposta di legge, per dirla alla Montesquieu.

La ratio della presente proposta di legge è, essenzialmente, quella di regolamentare, in un unico corpus normativo, il funzionamento delle strutture preposte all'ausilio ed al supporto del Consiglio Regionale, oltre che le modalità e i limiti di utilizzo dei contributi spettanti ai Gruppi consiliari.

L'esigenza è quella di razionalizzare e condurre ad unità la confusa e disorganica  legislazione vigente in materia, riformandola, sotto alcuni aspetti, al precipuo fine di tutelare, con carattere di effettività, il principio di separazione dei poteri, che la nostra Costituzione, come detto, riconosce anche alle Regioni.

Separazione dei poteri che ha come ovvio corollario l'autonomia dell'assemblea e il cui scopo è permettere la corretta esecuzione delle funzioni costituzionalmente assegnate, vale a dire l'adozione delle leggi, in totale indipendenza rispetto ad altri organi.

È chiaro che questo principio debba tradursi anche nell'autonomia delle autorità politiche e, dunque, del Consiglio regionale nell'organizzazione dei propri uffici di ausilio e, più in generale, nell'autonomia della gestione amministrativa e contabile.

Autonomia che deve essere garantita, infatti, anche sotto il profilo finanziario, strettamente funzionale ad uno svolgimento efficiente dei compiti costituzionali degli organi legislativi. Le garanzie di autonomia organizzativa e contabile, tutelate dall'art. 121, secondo comma, Cost., devono riguardare, naturalmente, tutti gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale e, dunque, anche i gruppi consiliari.

Quest'ultimi, in particolare, sono stati qualificati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come organi del Consiglio e "proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale" (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come "uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio" (sentenza n. 1130 del 1988; sentenza n. 39 del 2014).

Tanto ciò precisato, in termini generali, è evidente che il rispetto di siffatti principi costituzionali deve tradursi, in concreto, nella previsione di un sistema snello e funzionale che assicuri al Consiglio regionale ed alle sue articolazioni di riferimento un'organizzazione degli uffici di supporto efficace e valida ed un'autonomia reale nella gestione dei fondi disponibili.

Ciò, naturalmente, non deve tradursi in arbitrio ma nella previsione di un modello di amministrazione "regolamentato" ma che rispetti fondamentalmente, da un lato, le funzioni e le finalità delle strutture di ausilio e, dall'altro, l'autonomia gestoria nell'utilizzo dei contributi riconosciuti al gruppo consiliare.

Il primo capo della proposta di legge è dedicato alle strutture speciali ed alle ministrutture previste quali uffici di collaborazione degli organi del Consiglio.

Si è inteso, in particolare, sottolineare che di tali strutture debbano far parte soggetti professionalmente idonei e che siano in grado di svolgere adeguatamente l'incarico. Ciò si traduce nella necessità, anche a fini di trasparenza, di esprimere analiticamente criteri e motivazioni a sostegno della scelta, secondo una valutazione che tenga conto del ruolo da ricoprire e delle professionalità possedute dal soggetto.

La natura del rapporto, proprio poiché essenzialmente fiduciaria, non consente di limitare l'individuazione di tale personale tra quello dipendente dalla pubblica amministrazione, trattandosi di una coercizione illogica e contraria alla stessa ratio della previsione di tali figure di supporto. Né può essere imposto il possesso di specifici titoli di studio, fatta eccezione per il collaboratore esperto, con riferimento al quale è richiesto il possesso del titolo di laurea magistrale, in considerazione proprio delle competenze richieste al medesimo.

Al fine di ulteriormente ridurre i costi della politica, viene prevista, rispetto alla precedente  disciplina, una sensibile riduzione dei compensi - pari al 10% - per le figure del segretario particolare e dell'assistente amministrativo, incarichi per i quali non è richiesto il possesso di specifici titoli di studio,

L'andamento di tali incarichi e, dunque, la proficuità della collaborazione sono esaminati periodicamente dal titolare della struttura. Si tratta, dunque, di rapporti a carattere dinamico, così da incentivare, nel tempo, l 'impegno e il rendimento del personale individuato.

Si è inteso, infine, prevedere diverse ipotesi di inconferibilità degli incarichi in questione, includendo anche la sussistenza di rinvii a giudizio e condanne penali, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione.

Si è inteso, altresì, prevedere che il collaboratore o altra figura destinata nelle strutture venga rimossa e/o sospesa, ed eventualmente sostituita, in caso di rinvio a giudizio o condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione intervenuti successivamente al conferimento dell'incarico, nel termine di giorni 30 dalla notizia certa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza; prevedendo, poi, l'eventuale reintegro nell'incarico, ad insindacabile facoltà del titolare della struttura e/o del consigliere regionale, con il venir meno della sospensione nel caso di proscioglimento e/o assoluzione.

Il secondo capo del progetto di legge è stato dedicato, invece, alle modalità e limiti di utilizzo dei contributi spettanti ai Gruppi consiliari.

Individuati i tetti massimi di tali fondi, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, si è ritenuto opportuno rimettere l 'individuazione della attività ed iniziative oggetto di finanziamento ad un documento programmatico che, reso pubblico sul sito istituzionale dell'ente, sempre a fini di trasparenza e coerenza, espliciti preventivamente il relativo progetto e riparto di utilizzo.

Il sistema delineato, seppure improntato alla massima efficienza, è stato, comunque, sottoposto ad un articolato quanto incisivo meccanismo di controllo, prevedendo, altresì, uno specifico apparato sanzionatorio.

L'istituzione di un nucleo di valutazione e, dunque, di un organismo terzo che assicuri la coerenza degli atti di gestione rispetto alle previsioni contenute nella proposta di legge è, chiaramente, un'iniziativa decisamente innovativa, a dimostrazione della volontà di rendere ogni operazione gestoria trasparente e sottoposta, in ogni caso, ad una verifica di legittimità.

Così come le gravissime conseguenze sanzionatorie previste in caso di inosservanza e, dunque, di riscontrata carenza dei presupposti per l 'adozione di tali atti gestori attestano l'esigenza di ammonire fermamente chi si è reso responsabile di iniziative illegittime.

In tale ottica, il sindacato della Corte dei conti deve assumere doverosamente un ruolo residuale. Ed il relativo controllo sulle modalità di gestione dei fondi dei Gruppi consiliari, pur previsto ex lege, deve assumere come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, tenendo conto di quanto preventivamente ammesso e delineato dal Gruppo consiliare nel documento programmatico. Conseguentemente, tale operazione di verifica deve essere documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale.

 

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Titolo : Legge regionale recante "Norme sul funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale e sulle modalità di finanziamento dei Gruppi consiliari".

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

La presente legge, altresì, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, comporta una riduzione della spesa, lì dove prevede la riduzione dei compensi nella misura del 10% per le figure del Segretario particolare e dell'assistente amministrativo.

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

________

 

________

 

________

 

________

 

0,00 /_____

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La riduzione della spesa è da quantificare.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Anno 2017

 

Totale

 

________________

 

_________

_________

_________

_________

Totale

 

_________

_________

_________

_________

 

Articolo 1

 

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale, oltre che le modalità di finanziamento dei Gruppi consiliari.

 

CAPO PRIMO

Strutture Speciali degli organismi politico istituzionali del Consiglio Regionale

e ministrutture dei Consiglieri Regionali

 

Articolo 2

 

1.  Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, il Presidente del Comitato regionale di controllo contabile ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di strutture speciali per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni.

 

Articolo 3

 

1. Delle strutture speciali, di cui al precedente articolo 2, possono far parte le seguenti figure:

 

- Segretario particolare;

- Assistente amministrativo;

- Autista.

 

2. Il numero complessivo degli addetti alle strutture speciali non può essere superiore a cinque unità per la struttura speciale del Presidente, a due unità per quelle dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari.

3. Il segretario particolare, l'assistente amministrativo e l'autista sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, in virtù di un rapporto di natura fiduciaria, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

4. Fatto salvo l'imprescindibile carattere fiduciario degli incarichi e dei rapporti di stretta e continua collaborazione, i titolari delle strutture speciali individuano il segretario particolare, l'assistente amministrativo e l'autista nel rispetto dei requisiti e dei criteri indicati ai successivi articoli 5 e 6.

5. Al Segretario particolare ed all'assistente amministrativo spetta il trattamento economico previsto per la posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, decurtato del 10%. Sono, altresì, riconosciute le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

6. All'autista spetta il trattamento economico previsto dagli articolo 3 e 4 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8.

7. Qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di lavoro di diritto privato anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

8. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

9. I titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa.

10. L'assistente amministrativo e l'autista possono essere scelti tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale assistente amministrativo o autista due unità chi personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per l'assistente amministrativo e per l'autista.

11. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria Dl. Il supporto può essere costituito da n. 4 unità di personale. Qualora si scegliesse di utilizzare quattro unità di supporto a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il supporto tecnico, senza aggravio di spesa.

12. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico -istituzionali del Consiglio regionale.

 

Articolo 4

 

1. Il Segretario particolare del Consigliere regionale deve essere scelto nel rispetto dei criteri individuati ai successivi articoli 5 e 6 e può essere individuato anche tra gli estranei alla pubblica amministrazione.

2. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un collaboratore esperto o di due collaboratori esperti che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi articoli 5 e 6. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, senza aggravio di spesa.

 

Articolo 5

 

1. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al collaboratore esperto di ciascun Consigliere regionale, non può essere utilizzato chi:

 

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale;

d) sia stato rinviato a giudizio e/o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

 

Qualora una delle condizioni previste alla precedente lettera d) dovesse verificarsi successivamente al conferimento dell'incarico, per una qualsiasi delle figure previste nel presente capo, il titolare della struttura speciale e/o il consigliere regionale provvede alla sospensione e/o revoca dell'incarico, entro 30 giorni dalla notizia certa o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Nel caso di sospensione di un collaboratore o di altra figura, il titolare della struttura speciale e/o il Consigliere regionale può procedere alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza ad altra figura scelta sempre in virtù di un rapporto di natura fiduciaria. È facoltà del titolare della struttura speciale e/o del Consigliere regionale disporre la cessazione della supplenza nei casi di proscioglimento e/o assoluzione .

 

Articolo 6

 

1. Per il conferimento degli incarichi disciplinati nel presente capo il titolare della struttura ed il consigliere regionale sono tenuti ad esprimere la propria scelta sulla base di espressa ed analitica motivazione, costituente parte integrativa dell'atto di designazione o del relativo contratto di lavoro, nella quale sono esaminate le caratteristiche professionali del ruolo da ricoprire e la rispondenza ad esse del candidato, come desunta dal curriculum vitae, tenuto conto del carattere fiduciario dell'incarico.

2. Per il conferimento dell'incarico di collaboratore esperto è previsto il requisito del possesso del titolo di laurea magistrale o equiparato.

3. Il titolare della struttura ed il consigliere regionale sono tenuti periodicamente e, in ogni caso, a cadenza annuale a redigere una relazione sull'andamento dell'attività svolta dai propri collaboratori.

4. Gli incarichi affidati sia dal titolare struttura che dal consigliere regionale, e i relativi trattamenti economici vengono resi pubblici sul sito istituzionale dell'ente.

 

CAPO SECONDO

Struttura e finanziamento dei gruppi consiliari

 

Articolo 7

 

1. Il Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, con spesa a carico del proprio bilancio, il personale e i mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

 

Articolo 8

 

1. Ciascun Gruppo, sulla base di autonome scelte, organizza il proprio funzionamento e individua le iniziative da porre in essere, provvedendo alle relative spese senza alcuna limitazione di importo all'interno delle somme globalmente assegnate.

 

Articolo 9

 

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi per la esplicazione delle loro attività, la disponibilità di locali e attrezzature tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.

2. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili. In caso di cambiamento del Presidente di un Gruppo, il Presidente uscente consegna al Provveditorato del Consiglio i beni inventariati che ha ricevuto in carico.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese postali, telefoniche e di cancelleria nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione.

 

Articolo 10

 

1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione, riconducibili esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, è assegnato a ciascun Gruppo consiliare un contributo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale il cui importo, al netto delle spese per il personale, è fissato nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per anno per ciascun consigliere iscritto al Gruppo, oltre ad un importo complessivo pari ad euro 0,05 (zero/ 05) per abitante al fine di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente nella regione.

2. Per la gestione del contributo di cui al comma 1 i Gruppi consiliari possono avvalersi degli uffici del Consiglio regionale con le modalità stabilite in apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza.

3. Sono a carico del Consiglio regionale le spese per il personale, le dotazioni strumentali e logistiche ad uso del Presidente dei Gruppi consiliari.

4. Ai Gruppi consiliari può essere assegnato personale proveniente dalla Pubblica Amministrazione o estraneo ad essa; il rapporto di lavoro del personale dei Gruppi consiliari estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione è regolato da contratti di diritto privato stipulati, per la parte datoriale, dal Presidente del Gruppo consiliare.

5. È esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti movimenti politici, nonché di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

6. L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di eguaglianza e proporzionalità, l'ulteriore somma di cui all'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo.

7. Se nel corso dell'anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un Gruppo consiliare viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo consiliare o varia la composizione numerica dei Gruppi consiliari esistenti, le conseguenti variazioni, nella assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo consiliare è intervenuta.

8. I Gruppi consiliari possono utilizzare nell'esercizio finanziario successivo le somme non spese nell'anno di riferimento.

 

Articolo 11

 

1. Il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato — da soggetti pubblici o privati — allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare.

2. Nel limite del contributo riconosciuto, il Gruppo consiliare può destinare le risorse a disposizione per la realizzazione dei propri fini istituzionali e delle iniziative stabilite ed individuate in un documenta programmatico, predisposto all'atto di costituzione del Gruppo consiliare ed aggiornato periodicamente, a cadenza almeno trimestrale, dal Presidente del Gruppo consiliare. Il documento programmatico viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

 

Articolo 12

 

1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità.

 

Articolo 13

 

1. I Gruppi non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazione. Sono tuttavia consentiti rimborsi a pié di lista delle spese sostenute per l'espletamento di attività ed iniziative rientranti nella previsione del documento programmatico di cui all'articolo 11.

 

Articolo 14

 

1. Ciascun Gruppo consiliare è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto e la documentazione a corredo, unitamente ad una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo e delle attività indicate nel documento programmatico, sono trasmessi dal Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, che li inoltra a sua volta, entro i successivi dieci giorni, al Presidente della Regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun Gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla conformità e coerenza dello stesso rispetto a quanto stabilito nel documento programmatico con apposita delibera che è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione.

3. In caso di mancata pronunzia da parte della sezione regionale della Corte dei conti nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato.

4. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.

5. L'obbligo di restituzione di cui al comma 4 consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 2, ovvero alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. La Presidenza del Consiglio regionale cura, attraverso la struttura consiliare competente, gli adempimenti materiali per la trasmissione dei rendiconti e della relativa documentazione al Presidente della Regione, il quale li trasmette alla competente sezione regionale della Corte dei conti al fine di consentire l'attività di controllo.

7. Resta fermo che gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale sono sottoposti, comunque, al controllo autonomo dell'Assemblea regionale secondo le norme dei regolamenti interni.

8. Il rendiconto è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale dell'Ente.

 

Articolo 15

 

1. Il personale di cui all'art. 10 è richiesto nominativamente dai Presidenti dei Gruppi consiliari al Segretario Generale del Consiglio regionale che provvede all'assegnazione, ovvero se trattasi di personale dipendente da altra Pubblica Amministrazione, attiva la procedura di comando per la successiva assegnazione ai Gruppi.

2. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo richiedente, l'assenso del dipendente.

3. I Pubblici dipendenti assegnati ai Gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico e operano alle dirette dipendenze del Presidente e del Gruppo consiliare.

4. Per il personale estraneo alla Pubblica Amministrazione il rapporto è regolato da contratto di diritto privato anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Per la gestione di tale personale i Gruppi possono avvalersi del supporto degli Uffici del Consiglio regionale della Calabria. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per la posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali.

5. Il trattamento economico del personale comandato è regolamentato e quantificato, con proprio atto, dall'Ufficio di Presidenza.

 

Articolo 16

 

1. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo del numero e della consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite tra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente sulla scorta delle direttive fissate dall'Ufficio di Presidenza.

 

CAPO TERZO

Meccanismi di controllo e sanzionatori

 

Articolo 17

 

1. Al fine di verificare costantemente la legittimità e correttezza del conferimento di incarichi e degli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio regionale è istituito, presso la Regione Calabria, il Nucleo di valutazione sulle spese del Consiglio regionale.

2. Il nucleo di valutazione è composto da cinque componenti, scelti dall'Assemblea regionale tra i dipendenti regionali del dipartimento Organizzazione e Personale. Presiede il nucleo di valutazione un Revisore dei conti della Regione Calabria.

3. Il nucleo di valutazione viene nominato all'inizio della Legislatura e decade automaticamente al suo termine. Non sono previsti trattamenti economici aggiuntivi in favore dei componenti del nucleo di valutazione.

4. L'attività di verifica e controllo di legittimità è svolta costantemente su tutti gli atti di gestione adottati ai sensi della presente legge.

5. In caso di conferimento di incarichi di collaborazione è previsto, a pena di nullità dell'atto, il controllo preventivo del nucleo di valutazione. Per tutti gli altri atti di gestione il controllo può avvenire anche successivamente.

 

Articolo 18

 

1. Qualunque atto o provvedimento adottato in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la cui illegittimità sia stata accertata dal nucleo di valutazione, è nullo.

2. Alla nullità consegue l'obbligo, a carico del titolare della struttura o del consigliere, in solido con l'eventuale beneficiario dell'atto, di restituzione delle somme illegittimamente utilizzate.

3. È, altresì, prevista, nei confronti del titolare della struttura o del consigliere, la sanzione accessoria del pagamento degli interessi legali maturati sulle somme indebitamente utilizzate, oltre che l'inibizione dall'utilizzo di contributi o ulteriori risorse per la durata di un anno.

 

CAPO QUARTO

Norme finali

 

Articolo 19

 

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.

2. Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché non sono previsti oneri, non occorre impegnare ulteriori fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

 

Articolo 20

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche con riferimento ai contratti, incarichi ed atti di gestione già adottati dagli organi del Consiglio regionale in carica, con riferimento ai quali il nucleo di valutazione è tenuto a verificarne legittimità e correttezza in sede di prima applicazione.

2. La riscontrata non conformità è sanabile dal titolare della struttura o dal consigliere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei rilievi espressi dal nucleo di valutazione.

 

Articolo 21

 

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le leggi in contrasto con la presente normativa , nonché le seguenti norme:

 

- art. 10 della Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 8 e ss.mm.ii.

- Legge Regionale n. 13/2002 e ss.mm.ii.