Proposta di legge n. 28/10^

Relazione

 

La presente proposta di legge, sebbene dettata dall'urgenza e dall'accelerazione imposta dalle ultime misure finanziare della legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 420 e seguenti, L. 190/2014), costituisce una importante assunzione di responsabilità del sistema REGIONE.

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, nota come legge Delrio, segna una tappa fondamentale nel processo di riordino della governance del nostro Paese, aprendo un nuovo percorso per il rilancio dei territori, con l'obiettivo di rendere gli assetti istituzionali più rispondenti alle esigenze dei cittadini ed ai bisogni di sviluppo della società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e riduzione della spesa pubblica, e salvaguardandone nel contempo le singole identità.

Si tratta di una legge che ridefinisce l'assetto istituzionale delle Province quali enti di secondo livello e, pur attribuendo alle stesse la titolarità di funzioni amministrative fondamentali, individuate dal comma 85 dell'art. 1, ne prevede il ridimensionamento e il riordino delle competenze, nella prospettiva del loro superamento con la legge di riforma costituzionale attualmente all'esame delle Camere.

La Regione Calabria, in attesa della prevista riforma del Titolo V, è dunque chiamata a procedere con ferma volontà al riordino delle funzioni in precedenza conferite alle Province con la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni (velasi l.r. n. 1/2006 - lr. n. 15/2006 — l.r. n. 1/2007 — l.r. n. 58/2009 —1.r. n. 34/2010) nel rispetto del dettato costituzionale degli artt. 117 e 118 ed in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

Questo processo deve portarci inevitabilmente ad attribuire ai Comuni, e alle loro primarie forme associative, quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente quelle funzioni che presentano esigenze di maggiore unitarietà (come nel caso della internazionalizzazione delle aziende di produzione e delle politiche di promozione in ambito sovraregionale ...). E cio in continuità e coerenza con quanto già espresso in termini di principio dall'art. 2 della L.R. 34/2002.

Il nuovo riordino delle funzioni amministrative dovrà inoltre garantire continuità amministrativa ai cittadini, una giusta tutela dei livelli occupazionali e, non da ultimo, favorire e rafforzare la governance locale.

 Si tratta di una prima tappa di un più ampio processo di ridefinizione degli assetti territoriali regionali, locali e di area vasta che condurrà la nostra Regione ad introdurre un sistema di governance nuovo e più vicino ai territori, anche attraverso lo sviluppo delle forme associative, ma senza modalità coercitive, bensì attraverso la previsione di processi partecipativi e condivisi per l'individuazione di ambiti adeguati e omogenei e, nel contempo, l'introduzione di premialità e maggiori incentivazioni finanziarie, sia per l'associazionismo sia per le fusioni.

Viene valorizzato il ruolo dei Comuni, soprattutto quando svolgono le funzioni in forme di esercizio associato, si persegue la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, evitando "lo spezzettamento" delle competenze, si riafferma la supremazia per la Regione della funzione legislativa, di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, come voluto dalla Costituzione, avviando così una utile quanto indispensabile inversione della rotta che nel tempo ha trasformato invece questo Ente in una pesante macchina burocratica gestionale.

Ai nuovi Enti di Area Vasta, già titolari di funzioni proprie, per come individuate nel comma 85 della legge 56/2014 (pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità) viene attribuita, ampliata e modulata, la funzione di raccordo e supporto ai Comuni, anche con la possibilità che si sostituiscano a questi nella gestione di specifiche funzioni qualora risultino nell'impossibilità di assicurarle in maniera efficace ed efficiente.

Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge di riordino, le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, in ottemperanza a quanto previsto nell'accordo di cui al comma 91 della legge 56/2014 sancito in Conferenza Unificata 1'11.09.2014.

La legge proposta dovrà infine trovare attuazione e completamento in successivi provvedimenti della giunta regionale che, sulla base del riordino delle funzioni, disciplineranno in primis l'allocazione del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che la concreta attuazione della riforma dipenderà anche dall'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione. Obiettivo questo certamente non facile alla luce degli ulteriori pesanti tagli previsti dalla legge di stabilità 2015.

Nel contesto di riordino della governance locale, e degli enti locali in particolare, la Regione è chiamata ancora una volta a supportare e sostenere i processi di costituzione delle forme associative, in particolare delle Unioni e delle fusioni di comuni. Tema questo strettamente connesso al primo sin qui tratteggiato, e per alcuni aspetti quasi propedeutico.

La proposta di legge si basa sui seguenti principi ispiratori:

1. volontarietà e assenza di ambiti territoriali predefiniti. Nuove architetture di governance locali non possono infatti ottenersi con processi coercitivi ma ogni fenomeno associativo deve costruirsi su base volontaria, dal basso. Per questo motivo deve escludersi il ricorso a limiti imposti e ambiti predefiniti, che fissano, senza alcun aggancio alla specifica realtà territoriale, numero minimo e tipologia dei comuni da aggregare o le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata. L'Obiettivo che si intende perseguire è quello di individuare prioritariamente, mediante un processo partecipato e condiviso, gli Ambiti Territoriali adeguati e omogenei per assicurare innanzitutto l'erogazione di servizi soddisfacenti e la razionalizzazione della spesa pubblica e per una gestione ottimale delle risorse. Solo attuando processi di partecipazione degli enti coinvolti e favorendo conferenze permanenti, dopo un attento studio del territorio e dei processi gestionali, la Regione potrà cogliere la possibilità offerta dalla legge 56/2014 di superare i limiti delle soglie imposti dalla legislazione statale ed evitare così pericolosi ricorsi che in altre Regioni già pendono dinanzi la magistratura amministrativa.

2. rappresentatività delle identità territoriali. Anche nell'ipotesi di fusione — auspicabile ove ne ricorrano le condizioni - dovrà essere sempre salvaguardata, attraverso opportuni istituti come ad esempio i municipi, la identità storica dei singoli territori e la partecipazione democratica.

La Regione Calabria può dunque giocare un ruolo decisivo nel promuovere e sostenere tutti i Comuni ad intraprendere ed attuare virtuosi processi di associazionismo per l'esercizio unitario delle funzioni o per la creazione di nuove entità territoriali derivanti da eventuali fusioni.

Ponendosi questo obiettivo, la Regione assicurerà, per ogni processo associativo finalizzato alla costituzione di un'Unione e nelle ipotesi di fusione, un concreto affiancamento con incentivi economici, sostegno giuridico e progettuale in fase costitutiva, riconoscimento premiale nella gestione dei fondi Europei e regionali. L'assegnazione dei benefici regionali non dovrà però prescindere, in fase costitutiva, dalla produzione di un adeguato progetto di fattibilità che documenti nel medio periodo i vantaggi attesi dal nuovo modello di governance, e successivamente, nella fase di gestione, dalla dimostrazione della progressiva attuazione del progetto presentato e dei risultati ottenuti.

 

Relazione tecnico finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

 

Titolo: Legge regionale "Disposizioni di riordino delle funzioni amministrative regionali degli enti di area vasta e Città metropolitana in attuazione della légge n. 56/2014 e disciplina delle forme associative delle Unioni di Comuni e delle fusioni di Comuni. Modifiche e integrazioni alla L R. 34/2002"

La presente proposta di Legge prevede all'Art. 6 comma 3 che la Regione Calabria sia nei processi di costituzione di unioni di comuni che nelle fusioni assicura supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza giuridico-progettuale e formazione qualificata ad amministratori e dipendenti degli enti locali coinvolti. Si ritiene che tale disposizione non vada ad incidere sul bilancio regionale poiché la Regione Calabria garantirà tale forma di assistenza tramite le professionalità già presenti nell'organico regionale e/o, eventualmente, tramite il supporto di professionisti esterni attraverso fondazioni e/o enti in House, già esistenti, sulla base di appositi progetti finanziati dalla comunità europea.

Lo stesso Art. 6 comma 3 della presente proposta di Legge, prevede altresì che, la Regione Calabria stanzia incentivi economici ai processi di costituzione di unioni e/o fusioni di comuni per spese di esercizio e/o in conto capitale nella definizione del patto di stabilità interno verticale, così come previsto dall'Art. 1 comma 131 della Legge n. 56/2014.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

Importo

Art. 6 comma 3

Contributi economici per spese di esercizio e/o in conto capitale ai comuni che avviano processo di unione e/o fusione

Corrente e d'investimento

pluriennale

0,00 /___

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

L'ammontare previsto della spesa corrispondente non è al momento determinato ed è indeterminabile, in quanto correlato al numero delle unioni e/o fusioni che risulteranno dagli studi di fattibilità presentati ed approvati annualmente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 comma 2 della presente proposta di Legge.

 

* * *

Riguardo invece al trasferimento delle funzioni di cui alla presente proposta di Legge, come previsto dall'Art. 9 comma 1 della presente proposta di Legge, non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

 

* * *

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Si indicano, quali coperture finanziarie per la presente proposta di Legge, l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente. Peraltro, la presente proposta di Legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, comporta una riduzione della spesa, nella misura in cui prevede all'Art. 7 comma 3 un riordino delle partecipazioni societarie e la soppressione di enti o agenzie operanti in servizi di rilevanza economica e favorisce la medesima azione anche presso comuni e province.

Dall'applicazione dell'Art. 7 della presente proposta di Legge si ritiene che derivino consistenti economie, da quantificare, che potranno confluire nel fondo speciale di parte corrente, vincolate all'erogazione degli incentivi economici previsti nell'Art. 6 comma 3 destinati ai processi di costituzione di unioni e/o fusioni di comuni per spese di esercizio e/o in conto capitale.

 

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2015

 

Anno 2016

 

Anno 2017

 

Totale

 

Fondo speciale di parte corrente

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_________

_________

 

Totale

_________

_________

_________

_________

 

Art.1

OGGETTO

 

1. La presente legge, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, degli enti di area vasta e della città metropolitana di Reggio Calabria; disciplina, favorisce e valorizza le forme associative delle Unioni di Comuni e le fusioni.

2. Ai sensi dell'accordo di cui al comma 91 della legge 56/2014, sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, che continuano ad essere svolte dalle province sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

 

Art. 2

PRINCIPI

 

1. Il processo di riordino di cui alla presente legge risponde ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, assicurando continuità amministrativa, semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

2. Le funzioni vengono riallocate attribuendo ai Comuni, e alle loro primarie forme associative, quelle funzioni che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggiore prossimità al cittadino, riservando alla Regione esclusivamente le funzioni caratterizzate da esigenze di unitarietà, privilegiando ove possibile l'attribuzione ad unico soggetto di ciascuna funzione nella sua interezza.

3. La Regione promuove e valorizza il ruolo della città metropolitana; supporta e sostiene i processi di costituzione delle forme associative, in particolare delle Unioni, e delle fusioni, favorisce e valorizza il ruolo dei Comuni, soprattutto se svolto in forme di esercizio associato delle funzioni.

 

Art. 3

FUNZIONI DELLE PROVINCE

 

1. Le Province esercitano le funzioni proprie indicate nella legge n.56/2014 al comma 85: pianificazione territoriale provinciale di coordinamento; tutela e valorizzazione dell'ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica; controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione in ambito provinciale delle pari opportunità.

2. Per quanto concerne, in particolare, le funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente e di pianificazione territoriale, compresa la tutela del paesaggio, la Regione, in attuazione dell'Art. 1 comma 87 legge n.56/2014, provvederà entro 6 mesi con legge di settore ad un riordino complessivo della materia che, nel definire limiti e modalità delle competenze provinciali, persegua anche la semplificazione delle procedure.

3. Ai sensi del comma 89 della legge 56/2014, a seguito e conseguentemente all'approvazione degli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, con le modalità e i tempi dettati dal successivo Art. 7, la Regione, in attuazione dell'Art. 118 Cost., attribuirà alle Province, quali enti territoriali di area vasta, ulteriori funzioni al fine di consentire l'efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e per la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie.

4. Le Province, ai sensi del comma 88 della legge n.56/2014, assicurano funzione di raccordo e supporto ai Comuni, anche con la possibilità di poteri sostitutivi in specifiche funzioni qualora risulti l'impossibilità di assicurarne adeguatamente la gestione, secondi principi di efficacia ed efficienza.

5. Le funzioni comunali che possono essere svolte dalle Province mediante convenzioni con i comuni interessati, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, sono: centrale di committenza, stazione appaltante, procedure selettive e concorsi, ICT (information and communication technology), gestione servizi pubblici locali.

 

Art. 4

FUNZIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA

 

1. La Regione promuove e rafforza il ruolo della città metropolitana di Reggio Calabria quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e città metropolitana stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le azioni ed i progetti di sostegno allo sviluppo economico, compresa la dotazione infrastrutturale strategica del territorio, di interesse della città metropolitana. A tal fine viene istituita la Conferenza permanente Regione-Città metropolitana.

3. Le funzioni della città metropolitana risultano indicate dalla legge n. 56/2014 comma 44 e sono, oltre a quelle individuate dalla medesima legge come funzioni proprie delle province, anche le ulteriori seguenti funzioni fondamentali proprie: adozione e aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano, pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla città metropolitana, strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative, promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

4. Possono essere svolte dalla città metropolitana, mediante convenzioni con i comuni interessati, anche le funzioni di centrale di committenza, stazione appaltante, procedure selettive e concorsi, gestione servizi pubblici locali. Dovendo garantire la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano, la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o parte di essi, il piano strutturale a seguito di convenzione con i comuni interessati e sostituirsi ai comuni inadempienti.

 

Art. 5

ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI Al COMUNI E ALLA REGIONE

 

1. Le funzioni attribuite ai Comuni e quelle di competenza della Regione vengono ridefinite dalla presente legge apportando le necessarie modifiche e integrazioni alla legge regionale 34/2002 per come riportate all'Art. 10.

 

Art. 6

UNIONI DI COMUNI E FUSIONI

 

1. Fino all'approvazione degli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, con le modalità e i tempi dettati dal successivo Art. 7, i comuni calabresi possono associarsi in unioni di comuni senza vincoli predeterminati riferiti a numero minimo di abitanti, di comuni o di funzioni.

2. La Regione promuove e favorisce, ove ne ricorrano le condizioni, la creazione di nuove entità territoriali derivanti da processi di fusione o incorporazione. La legge regionale istitutiva del nuovo comune dovrà assicurare la salvaguardia dei singoli territori da cui ha origine il nuovo ente, con la previsione obbligatoria di municipi, anche a garanzia della più ampia partecipazione democratica.

3. Sia nei processi di costituzione di unioni di comuni che nelle fusioni la Regione assicura supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza giuridico-progettuale e formazione qualificata ad amministratori e dipendenti degli enti locali coinvolti, oltre a garantire un affiancamento mediante incentivi economici per spese di esercizio e/o in conto capitale nella definizione del patto di stabilità interno verticale, ai sensi dell'Art. 1 comma 131della Legge n. 56/2014.

4. I comuni che intendono avviare un processo associativo di unione o una fusione, per beneficiare degli incentivi economici da parte della Regione, devono documentare mediante un adeguato studio di fattibilità i vantaggi attesi nel medio periodo (min 3 — max 5 anni) e certificare per ogni anno di gestione i risultati conseguiti.

5. Con la presente legge viene resa obbligatoria, per tutti gli atti della Regione, la previsione di riconoscimenti premiali nella gestione dei Fondi Europei e degli stessi finanziamenti regionali sia in favore delle unioni di comuni che delle fusioni .

 

Art.7

AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI ED OMOGENEI

E SOCIETA' PARTECIPATE

 

1. La Regione avvia un processo partecipativo e condiviso con gli enti territoriali per individuare, previo studio del contesto territoriale e dei processi gestionali, gli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, ritenendo tali quelli in grado di assicurare innanzitutto l'erogazione di servizi soddisfacenti nel contesto di razionalizzazione della spesa pubblica.

2. L'approvazione degli ambiti territoriali adeguati ed omogenei, individuati con le modalità di cui al comma 1 ed entro il termine del 31.10.2015, costituirà riferimento per completare I 'attuazione, ove non ancora compiuta, del processo di gestione associata di funzioni degli enti locali.

3. La Regione attua il riordino delle partecipazioni societarie e la soppressione di enti o agenzie operanti in servizi di rilevanza economica e favorisce la medesima azione anche presso comuni e province. Il riordino dovrà avvenire secondo i criteri indicati dalla legge 23.12.2014 n. 190 Art. 1 commi 611 e ss.. ed in tempi utili per conseguire i risultati attesi entro il 31.12.2015.

 

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

1. Le funzioni oggetto di riordino sono trasferite con decorrenza 31.12.2015.

2. Entro tale termine la Giunta regionale definisce il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, nel rispetto di quanto disposto dal comma 96 della legge 56/2014.

3. La Giunta Regionale, entro il 31.12.2015, e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Consiglio dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, fino all'effettivo completamento del riordino delle funzioni previsto.

4. Fino alla data di effettivo conferimento delle funzioni in attuazione della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

 

Art. 9

NOMA FINANZIARIA

 

1. Dal trasferimento delle funzioni di cui alla presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate a valere sul bilancio regionale, essendo contestualmente trasferiti beni, risorse strumentali e finanziarie, nonché eventuali fondi e/o capitoli e/o bilanci, corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province, Comunità Montane, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

2. La Giunta regionale, con propri atti, stanzia gli oneri finanziari occorrenti per assicurare con carattere di continuità incentivi economici ai processi di costituzione di unioni e/o fusioni di comuni quantificati sulla base degli studi di fattibilità approvati nell'anno precedente.

 

Art. 10

ABROGAZIONE DI NORME

 

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

 

Art. 11

MODIFICHE E INTEGRAZIONI alla L. R. 34/2002

 

1. Per il riordino delle funzioni amministrative ai sensi della presente legge vengono apportate alla L.R. 34/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) L'Art. 4 è abrogato;

b) I commi 8 e 9 dell'Art. 23 sono abrogati;

c) Il comma 1 dell'Art. 24 è così sostituito: "La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le CCIA che assicurano ai comuni e alle loro associazioni la necessaria assistenza, promuovono corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive, curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.";

d) Il comma 2 dell'Art. 24 è abrogato;

e) Al comma 3 dell'Art. 24 sostituire le parole "le province" con le parole "le CCIAA";

f) Al comma 4 dell'Art. 24 eliminare le parole "provinciali e";

g) Al comma 2 dell'Art. 25 eliminare le parole "di concerto con le Province";

h) Al comma 3 dell'Art. 25 eliminare le parole "promosse dalle Province" ;

i) Nel titolo dell'Art. 26 eliminare le parole "delle Province, delle Comunità Montane";

j) Al comma 1 dell'Art. 26 eliminare le parole "le Province, le Comunità Montane";

k) Il comma 2 dell'Art. 26 è così sostituito: "le funzioni e i compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 23.07.1998 n. 9 sono esercitate dalla Regione";

l) Al comma 5 dell'Art. 26 sostituire le parole "alle Province" con le parole "alla Regione";

m) All'Art. 27 aggiungere i seguenti punti: "g) approvazione del programma regionale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato; h) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo e il sostegno a progetti speciali diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.";

n) L'Art. 28 è abrogato;

o) Al comma 1 lett. a) dell'Art. 29 eliminare le parole "e provinciale";

p) Al comma 2 dell'Art. 29 eliminare le parole "e provinciale";

q) Al comma 1 dell'Art. 33 aggiungere i seguenti punti: "h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998; i) La programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale; j) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali; k) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali; l) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico; m) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine; n) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione; o) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese; p) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente.";

r) L'Art. 34 è abrogato;

s) Il comma 2 dell'Art. 36 è abrogato;

t) L'Art. 38 è abrogato;

u) Al comma 1 dell'Art. 39 aggiungere il seguente punto: "e) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione — il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia.";

v) All'Art. 39 aggiungere il seguente comma 2: "i comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale";

w) L'Art. 40 è abrogato;

x) L'Art. 42 è abrogato;

y) Al comma 1 dell'Art. 43 aggiungere il seguente punto: "d) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca.";

z) La lettera a) del comma 3 dell'Art. 50 è abrogata;

aa) L'Art. 51 è abrogato;

bb) Il comma 1 dell'Art. 53 è così sostituito: "Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie; b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese; c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione; e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale; f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista; g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva; h) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive; i) la vidimazione delle tariffe delle strutture; j) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi; k) tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro loco; I) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi; m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; n) la concessione di contributi; o) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche; p) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente; q) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale.";

cc) Il comma 2 dell'Art. 53 è così sostituito: "La Regione coopera con i comuni per la definizione del sistema regionale di informazione turistica";

dd) L'Art. 54 è abrogato;

ee) Il comma 1 dell'Art. 55 è così sostituito: "Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti: a) l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico"; b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico; c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo regionale delle associazioni proloco; d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale; e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza; f) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici; g) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista; h) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza; i) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione; j) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione; k) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia; I) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati; m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione; n) le agenzie di viaggio e turismo; o) le associazioni pro loco; p) la vidimazione delle strutture ricettive ; q) tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle A.T.P. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13 ".

ff) L'Art. 57 è abrogato;

gg) AII'Art. 59 aggiungere il seguente comma 2: "2.) Le funzioni già attribuite alle Province dagli artt. 61, 63 e 85, in materia di territorio, urbanistica e gestione rifiuti, di cui ai Capi 11,111 e IV Sez. VIII continuano ad essere esercitate dalle stesse fino alla emanazione di specifiche norme regionali di settore.";

hh) Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 64 eliminare le parole "e le Province";

ii) La lettera b) del comma 1 dell'Art. 64 è così sostituita: "b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento ai comuni e agli IACP delle risorse finanziarie destinate al settore;

jj) Al comma 1 dell'Art. 64 aggiungere i seguenti punti: "e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici; f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio; g) la concessione dei contributi ai Comuni per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.";

kk) L'Art. 65 è abrogato;

ll) Al comma 1 dell'Art. 66 aggiungere i seguenti punti: "m) il rilevamento del fabbisogno abitativo; n) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti; o) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali; p) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.";

mm) Il comma 2 dell’art. 67 è così sostituito: “Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l’approvazione dei piani regionali di intervento  di cui all'art. 2, comma 1, lett e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, individua a chi demandare l'attuazione e trasferire le relative risorse.";

nn) All'Art. 67 aggiungere il seguente comma 3: "La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.";

oo) L'Art. 68 è abrogato;

pp) La lettera a) del comma 1 dell'Art. 70 è così sostituita: " a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 175/88, ivi compresi i provvedimenti, l'istruttoria tecnica e le verifiche di coerenza e compatibilità ambientale;

qq) L'Art. 71 è abrogato;

rr) Il titolo dell'Art. 77 è così sostituito: "Art.77 Funzioni dell'ARPACAL" ;

ss) Il comma 1 dell'Art. 77 è così sostituito: "Le funzioni prima attribuite alle Province sono ora esercitate dall'ARPACAL. Sono attribuite all'ARPACAL funzioni amministrative e compiti concernenti: a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche; b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque; c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque; d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo; e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.";

tt) Al comma 1 dell'Art. 80 aggiungere i seguenti punti: "t) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione; u) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; v) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.";

uu) L'Art. 81 è abrogato;

vv) La lettera I) del comma 1 dell'Art. 82 è così sostituita: "I) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;";

ww) Al comma 1 dell'Art. 82 aggiungere i seguenti punti: "p) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento; q) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione.";

xx) Al comma 2 dell'Art. 83 aggiungere i seguenti punti: "d) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni; e) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.";

yy) Alla lettera a) del comma 1 dell'Art 86 eliminare le parole "e provinciali";

zz) Alla lettera d) del comma 1 dell'Art 86 eliminare le parole "e provinciale";

aaa) Alla lettera e) del comma 1 dell'Art 86 eliminare le parole "alle Province";

bbb) Al comma 1 dell'Art. 87 aggiungere i seguenti punti: "n) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri; o) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione; p) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali; q) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti; r) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica.";

ccc) All'Art. 87 aggiungere il seguente comma 2: "Restano attribuite ai corpi di Polizia Provinciale le funzioni di: a) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR. DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933; b) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario i corpi di polizia provinciale possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.";

ddd) L'Art. 88 è abrogato;

eee) Il comma 1 dell'Art. 91 è così sostituito: "Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni sul cui territorio devono essere eseguiti i lavori.";

fff) Al comma 1 dell'Art. 94 sostituire le parole "le Comunità Montane e le Province" con le parole "e le associazioni di Comuni";

ggg)    Al comma 1 dell'Art. 96 aggiungere i seguenti punti: "n) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996; o) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione; p) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.";

hhh)    Il comma 2 dell'Art. 96 è abrogato;

iii) L'Art. 97 è abrogato;

jjj) Al comma 1 dell'Art. 110 eliminare le parole "e comunità montane";

kkk)    Al comma 3 dell'Art. 110 eliminare le parale "alle comunità montane e";

lll) Il comma 1 dell'Art. 121 è così sostituito: "1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla basi dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.";

mmm) Al comma 2 dell'Art. 122 sostituire le parole "dalle province" con le parole "dalla Regione";

nnn) L'Art. 126 è abrogato;

ooo) All'Art. 128 aggiungere il seguente comma 4: "4. Sono altresì delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative e compiti concernenti: a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; c) l'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie; e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali; f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.";

ppp) L'Art. 131 è abrogato;

qqq) Ai commi 1, 2 e 4 dell'Art. 133 eliminare le parole "le Province";

rrr) All'Art. 137 aggiungere i seguenti commi: "6. Sono attribuite alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dalle Province e dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate: a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale; b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori; c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale; d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi; e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi; f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale; g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale; h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative; i) attuazione del programma annuale di formazione professionale; j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale; k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati; I) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale; m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale. 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.";

sss) Il comma 1 dell'Art. 138 è abrogato;

ttt) Al comma 2 dell'Art. 138 sostituire le parole "Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni" con le parole "Le Province esercitano le seguenti funzioni";

uuu)    Il comma 3 dell'Art. 138 è abrogato;

vvv)    Al comma 4 dell'Art 138. eliminare le parole ",anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province";

www) Al comma 5 dell'Art. 138 eliminare le parole "Le province e" e le parole "sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998";

xxx) Al comma 6 dell'Art. 138 eliminare le parole "Le province e". Sostituire le parole "i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma /" con le parole "I Comuni operano nell'ambito degli indirizzi regionali." ;

yyy)    Al comma 7 dell'Art. 138 sostituire le parole "alle Province" con le parole "ai Comuni";

zzz) Alla lettera a) del comma 2 dell'Art. 141 eliminare le parole "e alle Province";

aaaa) Al comma 1 dell'Art. 142 sostituire le parole "Alle Province sono conferite" con le parole "La Regione esercita";

bbbb) Al comma 2 dell'Art. 142 eliminare le parole "alle Province finanziamenti per la concessione di";

cccc) Il comma 4 dell'Art. 142 è abrogato;

dddd) L'Art. 144 è abrogato, le funzioni previste nell'Art. 144 rientrano già tra le competenze regionali;

eeee) L'Art. 148 è abrogato, le funzioni previste nell'Art. 148 rientrano già tra le competenze regionali;

ffff) L'Art. 151 è abrogato, le funzioni previste nell'Art. 151 rientrano già tra le competenze regionali;

gggg) Il comma 1 dell'Art. 154 è così sostituito: "Le Province, attraverso i corpi di Polizia Provinciale, esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.".

 

Art. 11

DICHIARAZIONE D'URGENZA

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC