Proposta di legge n. 27/10^

Premessa

 

La presente legge intende intervenire contro lo spreco alimentare per contrastare la povertà e il disagio sociale. La diretta conseguenza sarà anche quella di contribuire a risolvere la problematica dei "prodotti da albero non raccolti" che per gli agricoltori calabresi rappresenta un gravoso onere (diminuire gli sprechi per produrre meno scarti con diretta riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti residui).

Il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari di alta qualità e la loro successiva destinazione a soggetti bisognosi (indigenti, emarginati, persone escluse dai circuiti produttivi, donne vittime di violenza, madri sole, genitori separati in difficoltà) per il tramite di enti, cooperative, organizzazioni ed associazioni caritativi e di beneficienza, intende promuovere e normare interventi di solidarietà nell'ambito di un disegno sociale più ampio.

La situazione in Calabria è particolarmente grave però è lasciata alla discrezionalità dei soggetti attivi nel settore sociale. Negli ultimi anni si è registrata una seria emergenza, con richieste di alimenti che sono passate da 95.000 a 132.000, mentre le derrate alimentari disponibili sono rimaste invariate (4.000 tonnellate, per 10 milioni di euro) con la diretta conseguenza di una risposta scarsamente risolutiva della situazione sociale drammatica.

Molte altre regioni italiane si sono già mosse in questa direzione per creare un nuovo strumento di solidarietà sociale e dare al cibo il giusto valore, intendendolo quale risorsa e non rifiuto. La Regione Calabria con questa legge sarà capace di intercettare i bisogni e le necessità di una società in estrema necessità per contribuire a ridurre il divario tra abbienti e non e per garantire il soddisfacimento del bisogno primario di alimentarsi.

Interventi normativi in aiuto ai poveri, anche attraverso le eccedenze alimentari, rivestono particolare importanza nella Regione Calabria anche nella lotta per la legalità caratterizzata dalla solidarietà e dall'impegno civile per mezzo della redistribuzione delle eccedenze ai più bisognosi ed alle fasce più deboli della popolazione. Le eccedenze alimentari — in una regione a vocazione agricola come la Calabria — rappresentano una seria e concreta opportunità di superamento dell'attuale stato di crisi che ha visto nascere un'ulteriore fascia debole di nuovi poveri a causa della congiuntura negativa economica internazionale. Tra il 2013 e il 2014 sono aumentate di oltre il 200% le persone che si sono rivolte ai centri di aiuto della Caritas Diocesana calabrese, in particolare di Lamezia Terme, a causa dell'accresciuto impoverimento delle famiglie. Questi sono solo alcuni dei dati del Rapporto della Caritas Diocesana di Lamezia, dai quali emerge che in oltre il 50% dei casi i bisognosi hanno tra i 25 e i 44 anni, ed hanno chiesto aiuto per problemi relativi al lavoro, disoccupazione, impoverimento, richiesta di beni alimentari.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale recante "Norme per la promozione dell'attività di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari per contrastare la povertà e il disagio sociale"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia I o C

Carattere Temporale A o P

 

Importo

4

Interventi per il raggiungimento delle finalità della presente legge

C

A

10.000,00 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Si è proceduto a indicare un tetto di spesa quale limite massimo di risorse disponibili per la realizzazione delle attività inerenti la presente legge. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è impegnata a stabilire in un apposito disciplinare i criteri di accesso e le modalità per la concessione dei contributi, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale per la selezione dei potenziali fruitori.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

 

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

Fondo regionale per le Politiche Sociali (legge regionale n. 23/2003)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

Totale

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di solidarietà sociale e al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

 

Art. 2

(Eccedenze alimentari)

 

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:

 

a) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;

b) i prodotti agricoli non raccolti;

c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

 

Art. 3

(Soggetti attuatori)

 

1. La Regione, per le finalità previste all'articolo l, si avvale dei seguenti soggetti:

 

a) gli enti locali, singoli o associati anche attraverso associazioni con finalità sociali diverse da quelle indicate alle lettere b), c), d) ed e);

b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale);

c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);

d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale;

e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), operanti a livello regionale.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c),d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.

3. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni vigenti.

 

Art. 4

(Interventi)

 

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo l, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce in un apposito disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'analisi del fabbisogno e la valutazione degli effetti delle politiche distributive previste dalla presente legge ed i criteri per la determinazione della soglia di povertà e di disagio sociale di cui alla presente legge.

3. I contributi previsti al comma 1 sono concessi in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

4. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, promuove accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori indicati all'articolo 3 e gli operatori del settore agro-alimentare e della ristorazione collettiva.

 

Art. 5

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2015 in complessivi E 10.000,00, si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo regionale per le Politiche Sociali (legge regionale n. 23/2003) del bilancio 2015 della Regione Calabria.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, quantificati in euro 10.000,00 sia per l'anno 2016 che per il 2017, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione.