Proposta di legge n. 25/10^

Relazione

 

La presente proposta di legge si inserisce nel contesto della più complessiva riorganizzazione del personale della Regione Calabria diretta a rendere razionali e funzionali le scelte organizzative dell'Amministrazione, finalizzandole al raggiungimento degli scopi istituzionali e degli indispensabili obiettivi di efficienza e di efficacia assegnati.

Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Il progetto di legge è costituito da due articoli.

L'articolo 1 disciplina i tratti dell'istituto in dieci commi. AI comma 1 è definito l'ambito di applicazione della legge che si riferisce ai dipendenti della Regione Calabria assunti a tempo indeterminato che prestano la loro attività lavorativa da ameno cinque anni. I predetti soggetti possono presentare, nel triennio 2016-2018, domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a sette dodicesimi della media di retribuzione lorda percepita nell'ultimo anno e per un periodo massimo fino al raggiungimento del limite di età e comunque non superiore a cinque anni.

I commi 2 e 3 disciplinano il procedimento di presentazione delle istanze di risoluzione da parte dei dipendenti regionali ed in particolare le diverse finestre temporali di presentazione.

Il comma 4 definisce i criteri che la Regione Calabria dovrà seguire nell'accettazione delle istanze ed in particolare la verifica delle esigenze organizzative e delle capacità finanziarie del bilancio. L'introduzione di questo comma costituisce una condizione di salvaguardia per una eventuale onerosità sopravvenuta del provvedimento considerato che così formulata non configura un diritto soggettivo del dipendente a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ma lo subordina ad un procedimento valutativo motivato da parte dell'amministrazione.

Il comma 5 definisce le modalità di erogazione dell'incentivo. Il comma 6 introduce un'ulteriore indennità suppletiva pari ad ulteriori tre mensilità sempre della retribuzione lorda definita al precedente comma 2.

Il comma 7 introduce ulteriori precisazioni nelle modalità di determinazione dell'indennità

Il comma 8 pone il divieto di instaurare rapporti di lavoro a qualunque titolo o comunque di stipulare con i dipendenti cessati dal servizio incarichi di consulenza, collaborazione studio ricerca con l'amministrazione regionale e con i suoi enti e società regionali per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 9 introduce una specifica esclusione per coloro che hanno già raggiunto i requisiti di pensione alla data della risoluzione anticipata.

L'articolo 2 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari che viene commentata nella successiva parte di relazione.

 

Relazione economico finanziaria

 

Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro Si trattava di una norma del collegato ordinamentale che conteneva espressa clausola di invarianza degli oneri; il comma 16 dell'articolo 13 prevedeva infatti che le somme necessarie per la copertura finanziaria della spesa prevista venivano imputate ai capitoli del bilancio della regione relativi alle spese per retribuzioni del personale.

Negli anni relativi all'attuazione della legge gli stanziamenti sono stati iscritti al capitolo U1201013201 — Spese per il personale che usufruisce dei benefici derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010 n.34 spese obbligatorie.

Da una visione aggregata delle spese di funzionamento della Giunta regionale iscritte all'UPB 2.01.01 —Spese di funzionamento del personale regionale - si evince che dal 2012 al 2015 la relativa spesa subisce una riduzione consistente delle voci di spesa anche per effetto dell'istituto della risoluzione anticipata.

Lo stanziamento del 2012 pari a 106.348.074 si riduce progressivamente fino agli attuali 94.248.429,00.

La norma finanziaria contenuta all'articolo 2 contiene quindi la clausola di invarianza della spesa regionale. Considerato comunque che la proposta di legge mantiene un profilo finanziario che potrebbe determinare soltanto nei primi tre anni asincronie temporali nei flussi finanziari in uscita per il pagamento dell'incentivo previsto dai commi 1 e 6 si prevede una clausola di salvaguardia che in via eccezionale e qualora dovesse registrarsi una temporanea scopertura permette di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Consuntivo 2012

Consuntivo 2013

Bil Previsione 2014

Bil Previsione 2015

106.348.074,58

116.631.732,02

100.360.000,00

94.248.429,02

 

Nel successivo quadro di riepilogo finanziario vengono individuati gli eventuali fabbisogni

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale "Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

 

Spesa personale

Corrente

Pluriennale

55.131,30

 

Per una stima ancor più prudenziale nel disegno di legge qui proposto si prendono in considerazioni come elementi di costo le sfasature temporali che potranno riguardare una maggiore esborso finanziario nel primo triennio a fronte della corresponsione dell'indennità prevista (nella misura dei 10/12 della retribuzione lorda mensile) e quella dovuta in caso di mantenimento in servizio del personale cessando al quale dovrebbe corrispondersi comunque la retribuzione dovuta.

SI è provveduto a confrontare la spesa del quinquennio nell'ipotesi in cui il personale resta in servizio e la spesa da sostenere per l'erogazione dell'incentivo. Il risultato di questa simulazione condotta nell'ipotesi che accedano ai benefici 180 dipendenti regionali è contenuta nella tabella seguente.

 

SPESE NEL QUINQUENNIO SE IL PERSONALE RESTA IN SERVIZIO

 

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2020

totale

7.344.646,53

7.344.646,53

7.344.646,53

7.344.646,53

7.344.646,53

36.723.232,65

 

Spesa per incentivo esodo

anno 2016

anno 2017

anno 2018

anno 2019

anno 2020

totale

7.399.777,83

7.399.777,83

7.399.777,83

-

-

22.199.333,50

 

                                                           Differenza                                                     totale

55.131,30

55.131,30

55.131,30

- 7.344.646,53

-7.344.646,53

-14.523.899,15

 

Come si può notare dall'istituto della risoluzione anticipata discendono consistenti risparmi di spesa nel quinquennio anche se si registra un maggior esborso finanziario nei primi tre anni.

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione ne! testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

-          mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Dalle rilevazioni effettuate sulle risoluzioni anticipate negli anni 2005 e 2010 si è provveduto a stimare un potenziale di beneficiari pari a circa 180 unità. I dati retributivi sono quelli rilevati dalla contrattazione collettiva nazionale che consentono una esatta quantificazione degli importi relativi alle mensilità previste dal disegno di legge.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-          l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

-          riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-          nuovi o maggiori entrate;

-          imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

-          altre forme di copertura

 

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 201...

Anno 201...

Totale

08.001.001 Fondo speciale per nuove leggi di parte corrente

55.131,30

55.131,30

55.131,30

165.393,90

Totale

 

 

 

 

 

Articolo 1

(Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)

 

1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai dipendenti a tempo indeterminato di Giunta e Consiglio Regionale in servizio continuativo da almeno cinque anni alla data, rispettivamente, del 31 dicembre 2015, 2016 — 2017, che presentano apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è érogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'Ente, una indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e comunque, per un massimo di cinque anni.

2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2016 entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, mentre per gli anni 2017 e 2018, non prima del 1° ottobre e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in apposito avviso pubblicato sui siti web di Giunta e Consiglio Regionale.

3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'Amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1° gennaio di ciascun anno. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'Amministrazione, sono irrevocabili.

4. L'accettazione da parte dell'Amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale.

5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non hanno ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata, in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, una indennità ulteriore, pari a 3 mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, comunque, per un massimo di cinque anni.

7. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è :calcolata escludendo la 13^ mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato.

8. A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipula di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto.

9. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta.

10. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa della presente legge sono da imputare sui corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Articolo 2

( Clausola di invarianza finanziaria e norma di salvaguardia )

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per la compensazione degli eventuali effetti finanziari scaturenti dall'applicazione della proposta di legge quantificati nel triennio di applicazione della legge in euro 165.394,00 si provvede con le risorse allocate alle UPB U.008.001 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017.