Proposta di legge n. 19/10^

Premessa

 

L'ultimo rapporto SviMez ha confermato che la crisi economica nel Mezzogiorno è strutturale e di sistema. In base alle valutazioni SVIMEZ, nel 2013 il Pii è crollato nel Mezzogiorno del 3,5%, approfondendo la flessione dell'anno precedente (-3,2%), con un calo superiore di quasi due percentuali rispetto al Centro-Nord (-1,4%). La Calabria con il suo -5% si colloca tra le regioni italiane più in crisi.

Il Sud Italia è tra le realtà economicamente più deboli d'Europa. La gravità della situazione inoltre è rappresentata dal fatto che in questi territori non vi sia consapevolezza del ritardo accumulato in questi anni.

Le attività industriali collocate nel Mezzogiorno sono pressoché inesistenti, e quando sono presenti, sono in fase di smantellamento, il tasso di disoccupazione tende ad aumentare, cresce il divario tra il nord e il sud d'Italia, è in aumento l'emigrazione giovanile, soprattutto quella ad alta formazione; il quadro si aggrava maggiormente se si parla di occupazione femminile. Una famiglia su tre vive ormai sotto la soglia di povertà.

 

Art. 1

(Principi e finalità)

 

La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi cui agli articoli 2, 3, 4, 38 della Costituzione si pone come obiettivo di mettere in atto una serie di misure di sostegno al reddito dirette ed indirette a favore di soggetti economicamente svantaggiati ed in sofferenza economica, al fine di invertire la drammatica situazione in cui versa la popolazione calabrese e favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, gli inoccupati, o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale, nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

Per reddito diretto si intende la corresponsione di una somma pari ad almeno 7200 euro lordi annuali, rivalutata sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istat.

Per reddito indiretto si intende una serie di agevolazioni per favorire l'accesso a servizi pubblici e culturali, per la formazione professionale, per l'abitazione in locazione e per l'accesso al credito. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7200 Euro.

Per l'erogazione di tale reddito è prevista l'istituzione di un Fondo Regionale attraverso l'OBIETTIVO TEMATICO 9 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'" PROGRAMMA OPERATIVO 2014 - 2020.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) "reddito minimo garantito" quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa;

b) "disoccupati" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;

c) "inoccupati e che siano iscritti alle- liste anagrafiche presso i centri per l'impiego", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione; o lavoratori precariamente occupati;

d) "centri per l'impiego" le strutture previste dall'articoli 11 e 12 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

 

Art 3

(Reddito minimo garantito)

 

1. Il reddito minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:

 

a) erogazione per i soggetti indicati all'articolo 4 di una somma di denaro non superiore a 7200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutate annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 NON sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario in favore di sostegno al reddito di natura previdenziale, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato.

3. Le prestazioni previste dal comma l sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma I del presente articolo, ulteriori interventi.

 

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

 

1. Sono beneficiari del reddito d'esistenza e delle agevolazioni di cui all'articolo 3

 

a) disoccupati ed inoccupati;

b) i lavoratori privi di retribuzione

c) lavoratori precariamente occupati

 

2. 1 beneficiari devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

 

a) residenza nella regione Calabria 2 anni;

b) Certificazione dello stato di disoccupazione e iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego;

c) reddito personale imponibile non superiore a 8 mila euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza

d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia.

 

Art. 5

(Modalità di accesso alle prestazioni)

 

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 e 4 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza al centro per l'impiego cui appartiene il comune di residenza che li trasmetterà alla Regione Calabria presso il dipartimento X Lavoro e Politiche Sociali Regione Calabria.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti aventi diritto saranno presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente che provvederà eventualmente ad aggiornare la loro posizione occupazionale favorendo eventuali forme di inserimento lavorativo che si presenteranno.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, verrà stilata una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

4. Il reddito minimo garantito è erogato dall'INPS a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente previa consultazione della graduatoria dei beneficiari dell'erogazione. A tal fine sono trasferiti dal bilancio della regione Calabria all'INPS (in caso di approvazione legge nazionale il trasferimento competerà allo Stato) le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3 è istituito un Fondo presso la Presidenza della Regione Calabria (che si raccorderà con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in caso di legge nazionale, cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale).

5. La Regione Calabria con cadenza annuale, relaziona sull'utilizzo dei fondi erogati per le finalità esposte all'articolo 1.

 

Art. 6

(Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni)

 

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, 4 e 5 è sospesa e il beneficiarie medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la decadenza dal beneficio al raggiungimento dell'età pensionabile od al subentro di altra agevolazione o assistenza all'occupazione.

3. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore alla soglia minima di povertà.

4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti almeno una proposta di lavoro offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai comuni.

 

Art. 7

(Regolamento regionale)

 

1. La Regione con l'adozione di apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il dipartimento X Lavoro e Politiche Sociali provvede a:

 

a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;

b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;

c) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito minimo di cui all'articolo  9.

 

Art. 8

(Clausola valutativa)

 

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attraverso l'assessorato competente, presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

 

a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;

b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

 

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

 

1. Per le finalità della presente legge la Regione Calabria istituisce apposito fondo di spesa denominato: "Fondo Regionale per il Reddito d'Esistenza", finanziato con gli strumenti di cui ai commi 2, del presente articolo.

2. Alla copertura degli oneri di detti al comma 1„ si provvede mediante:

 

a. Fondo Obiettivo tematico 9 - Inclusione sociale e lotta alla povertà -Programma operativo 2014 - 2020

b. Risorse regionali individuate sulla base della programmazione economico-finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio;

c. Risorse derivanti da eventuali tributi regionali in attuazione dell'art. 119 della Costituzione nell'ambito del federalismo fiscale.

 

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la Regione può promuove la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per incrementare il Fondo di cui al punto 1.

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).