Proposta di legge n. 17/10^

Relazione

 

Uno dei fenomeni più rappresentativi del mutamento sociale e demografico di questi anni è la crescita delle famiglie mono genitoriali formate per lo più da madri con figli che presentano situazioni problematiche dal punto di vista sia economico che relazionale. Nel 2009, le persone che hanno sperimentato la rottura di un matrimonio (separati legalmente o di fatto, divorziati, coniugati dopo un divorzio) sono state 3 milioni 115 mila, il 6,1% della popolazione. In seguito all'interruzione dell'unione coniugale, le donne ricoprono più spesso il ruolo di genitore solo (35,8% contro i 7,3%), mentre gli uomini prevalentemente vivono da soli (43%, contro 25,4%) o formano una nuova unione (32%, contro 23,3%). La quota di separate, divorziate o ri-coniugate in famiglie a rischio di povertà è più alta (24%) rispetto a quella degli uomini nella stessa condizione (15,3%) e a quella delle donne in totale (19,2%). Le percentuali più elevate di donne a rischio di povertà si trovano tra le single (28,7%) e tra te madri sole (24,9%). Si tratta, in gran parte, di donne e di persone che vivono al Sud. A seguito della separazione, il rendimento scolastico dei figli peggiora nel 20,7% dei casi e nel 6% il peggioramento è tale da determinare una bocciatura o i l rinvio di esami universitari. Dopo la separazione, il 5% dei genitori non può più sostenere le spese mediche peri figli con la frequenza necessaria, o non riesce a fargli frequentare corsi extra-scolastici (14,7%), a mandarli in palestra (16,1%) o a mandarli in vacanza nei luoghi e per la durata che era loro abituale (24,1%). Nonostante negli ultimi tempi si senta parlare sempre più spesso di padri separati come nuovi poveri, in Italia sono ancora le donne separate o divorziate, più degli uomini, a soffrire le difficoltà economiche, specie se con figli a carico e con lo spettro della disoccupazione alle spalle. In Italia sta crescendo anche il numero delle ragazze madri, giovani donne che, spesso per errore, restano incinte e portano avanti la gravidanza nonostante la giovane età. Uno studio informa che circa il 2,1 % delle gravidanze in Italia è portato a termine da ragazze madri di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Un fenomeno che secondo la SIGO (Società Italiana Ginecologia ed Ostetricia) è destinato a crescere nel nostro paese. Nonostante l'esperienza della maternità sia un evento speciale nella vita di una donna, queste ragazze a causa della loro giovane età sono esposte a maggiori disagi nell'arco della loro vita. Tralasciando l'aspetto psicologico di una gravidanza durante l'adolescenza, dai punto di vista sociale e professionale, le ragazze madri sono svantaggiate in quanto trovano lavoro più difficilmente degli altri, anche perché spesso abbandonano gli studi e il loro progetto d vita. In Calabria secondo i dati dell'ultimo censimento istat i nucleo mono genitoriali composti da madri con figli minori erano circa 25.000, dato che negli ultimi anni ha avuto un aumento esponenziale. Non esiste una legislazione regionale in grado di recepire e prevedere servizi e opportunità d'integrazione lavorativa e sociale per questa categoria particolarmente fragile.

Il termine «Famiglie monogenitoriali - madri in difficoltà» in Calabria comprende una vastissima tipologia di donne: dalla ragazza scappata di casa alla donna matura sfrattata; dalla madre con figli in fuga da un marito violento, dalla giovane madre (nubile o separata) rimasta senza lavoro e con figli a carico con situazione dì pesante disagio in famiglia tanto da pregiudicare il suo equilibrio psico-fisico, alla donna che subisce una violenza, sessuale o di altro tipo; dalla ragazza depressa e fragile, esposta ai rischi di un mondo sempre più efficientistico, a chi semplicemente è sola al mondo. Un pianeta della donna in difficoltà complesso poco conosciuto, quello che si rivolge ai servizi sociali è solo la punta di un iceberg. La donna in difficoltà è quindi un concetto che sfugge ad una definizione esaustiva. E certo, tuttavia, che si tratta di un fenomeno emergente ed in gran parte scoperto: oltre che dagli uffici comunali, da quelle piccole ma significative antenne che sono i centri d'ascolto della Caritas e dalle segnalazioni presso gli stessi servizi sociali pubblici, emerge un quadro allarmante di povertà, violenza, inquietudine, depressione, abbandono, devianza, che colpisce i soggetti deboli, e tra questi, le donne Per tutte, drammatico si presenta il rapporto con il lavoro, qualsiasi sia il loro titolo di studio, (comunque solitamente basso), non trovano altro che l'attività di cameriere, di donne delle pulizie, a meglio di commesse, ma quasi tutte soggette ad uno sfruttamento incredibile, senza alcuna assicurazione sociale ne antinfortunistica. Un caso a parte è quello delle donne straniere extracomunitarie. A parte il gruppo de ha orientali solitamente integrato all'interno di famiglie come colf, resta la drammaticità delle condizioni delle tante donne di origine africana: normalmente si tratta di persone con cultura medio-superiore, talvolta laureate e con conoscenza di numerose lingue, attirate dal miraggio di una vita migliore, e costrette nei migliore dei casi a lavori umilianti, non di rado in forma clandestina, e senza alcuna garanzia assicurativa ed infortunistica. Un altro spaccato di disagio è di povertà è quello delle donne separate o divorziate che non hanno un reddito sufficiente per la loro autonomia e per il mantenimento e l'educazione dei figli, con assenza o limitato assegno di mantenimento da parte dei coniuge o compagno. Privi di un sostegno economico da parte del Comune e d opportunità lavorative Altrettanto drammatica, per tutti, è esigenza di una casa: a parte la difficoltà di trovarla, anche in questo settore vi è tanto sfruttamento: per tuguri vengono richiesti fitti esosi e senza alcun contratto, mentre da un giorno all'altro possono trovarsi in mezzo alla strada. Del resto, talvolta è solo la mancanza di una casa che genera fa principale difficoltà della donna, anziana o giovane, italiana o straniera, sposata o ragazza madre, sola o con una famiglia. Quelle che oggi si definiscono "madri in difficoltà" sono soprattutto "madri coraggiose", perché hanno fatto una scelta importante, quella di assicurare ai loro figli il diritto alta vita, nonostante le conseguenze derivanti da tale scelta e dai pregiudizi della società. Essere genitori è un compito impegnativo per la famiglia tradizionale, io ancora dì più per il singolo genitore, costretto a sperimentarsi quotidianamente con le difficoltà inerenti la genitorialità e la sopravvivenza economica. La promozione ed il miglioramento della qualità di vita, delle ragazze madri e dei loro figli, delle donne separate e o divorziate con figli, può essere realizzata attraverso recupero della loro storia di vita e del vissuto emotivo, attraverso un supporto psicologico; attività finalizzate alla promozione di nuove relazioni al loro reinserimento nel tessuto sociale; la formazione personale e professionale per imparare un mestiere e realizzare il proprio riscatto personale e sociale; il loro inserimento nel mondo del lavoro; attività che mirino a sviluppare competenze educative/genitoriali, per prevenire l'abbandono dei figli, o facilitarle nel compito educativo. La presente legge in esame, superando la logica assistenzialistica, si pone l'obiettivo di attivare una serie di interventi a favore delle madri sole che versano in situazioni di difficoltà per garantire una situazione di maggior tranquillità socio-economica ai loro figli ed anche per prevenire possibili allontanamenti giudiziari dal loro nucleo familiare d'origine.

La proposta di legge si compone di 7 articoli:

- l'articolo i illustra le finalità della legge

- l'art. 2 e 3 definiscono obiettivi e priorità, nonché il loro perseguimento, fra i quali vanno sottolineati gli interventi per favorire la formazione professionale, l'orientamento e l'inserimento lavorativo, favorendo azioni integrate tra diversi attori istituzionali e sociali nelle comunità locali

- l'articolo 4 il fondo di finanziamento

- 1' art. 5 prevede le disposizioni attuative

- l'articolo 6 il comitato regionale consultivo

- l'articolo 7 la relazione annuale sullo stato di attuazione

- l'art. 8 individua la norma finanziaria

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

2

Obiettivi — Interventi a favore dei soggetti beneficiari della presente legge

C

A

200.000

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

I criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente sono diversi, in particolare si è realizzata una stima dei costi desunti da best practices esistenti e si è voluto individuare un tetto massimo di spesa.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

n. UPB/Capitolo

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Totale

 

Fondo regionale per le politiche sociali

 

200.000

 

200.000

 

200.000

 

600.000

Totale

200.000

200.000

200.000

600.000

 

Art. 1

Finalità e destinatari

 

1. La Regione Calabria, a garanzia dei diritti sociali riconosciuti ai singoli ed alle famiglie di diritto e di fatto dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, nonché dell'art. 31, comma 2, per cui la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" intende programmare ed attuare azioni a sostegno delle famiglie monogenitoriali, in particolare delle ragazze madri, delle donne separate o divorziate, delle vedove, con figli minori e in situazione di situazione di difficoltà economica, residenti nella regione Calabria.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa e lavorativa

 

Art. 2

Obiettivi

 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove e sostiene azioni integrate, da formalizzare attraverso protocolli d'intesa, diretti alla realizzazione di un sistema rete madre-bambino finalizzata alla implementazione di azioni integrate tra istituzioni pubbliche, organizzazioni del Terzo Settore ed associazioni di volontariato al fine di sviluppare azioni congiunte e coordinate, dirette ai sostegno e all'integrazione sociale e lavorativa delle donne in difficoltà con figli minori, residenti nella regione Calabria.

2. Le azioni previste dai protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano a:

 

a. costruire un sistema integrato finalizzato alla rilevazione delle problematiche e dei bisogni delle donne con figli in situazione di disagio;

b. attivare interventi differenziati finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle funzioni genitoriali ed alla predisposizione di percorsi di emersione delle competenze, orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro delle donne in difficoltà con minori;

c. promuovere percorsi d'inserimento lavorativo in aziende tramite borse lavoro, di auto imprenditorialità ed in forma cooperativistica;

d. favorire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà, attivare, con l'utilizzo degli alloggi del patrimonio edilizio e dei beni sequestrati/confiscati, forme abitative di comunità ed appartamenti autogestiti per favorire l'autonomia anche come misura temporanea;

e. realizzare servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con !e strutture pubbliche esistenti presso le aziende sanitarie (ASP);

f. svolgere un servizio di segreteria e coordinamento operativo della rete, attivare sportelli di ascolto e di segnalazione delle problematiche delle madri con figli minori;

g. favorire il coinvolgimento di associazioni di volontariato e del terzo settore finalizzate ai sostegno alle donne e ai loro bambini, in situazione dì disagio.

 

Art. 3

Priorità

 

1. Ai fini degli interventi previsti, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite sulla base:

 

a) del reddito ISEE (indicatore situazione economico prevalente) del nucleo familiare;

b) della presenza nei nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

c) della presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale (SSR);

 

Art. 4

Fondo di finanziamento

 

1. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle azioni previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, il finanziamento delle misure previste dall'art. 2 dando priorità ai piani intervento che prevedano un cofinanziamento degli Enti firmatari dell'accordo, come forma di corresponsabilizzazione progressiva.

 

Art. 5

Disposizioni attuative

 

1. Si riconosce ai comuni capofila degli ambiti territoriale definiti per i piani di zona legge 328/2000 e legge regionale n. 23/2003 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di definire le azioni da attuare e di stipulare i protocolli d'intesa denominati Rete Famiglie Monogenitoriali in difficoltà per il territorio di competenza. La regione Calabria, settore politiche sociali, può trasmettere uno schema-tipo di accordo per coinvolgere i Comuni interessati, la Provincia, l'ASP ed il Terzo Settore.

2. Entro il 31 marzo con cadenza annuale elaboreranno un piano d'interventi d'intesa con i soggetti della rete locale che trasmetteranno alla regione per il relativo finanziamento.

 3. La Giunta regionale su proposta del settore politiche sociali della regione, entro 60 giorni provvederà al riparto dei fondi ai Comuni capofila che hanno presentato il piano rispettando le scadenze previste.

 

Art. 6

Comitato regionale Rete Madre Bambino

 

1. Viene istituito, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge il comitato regionale Madre bambino con funzioni consultive e propositive sulla attuazione della legge, così composto i Sindaci o i referenti dei Comuni capofila, i Presidenti delle province o loro delegati, la consigliera di Parità della Regione, un referente per ogni provincia del Forum Regionale del Terzo settore. Il Comitato è convocato e presieduto dall'assessore regionale alla politiche sociali o da un suo delegato, si riunisce almeno tre volte l'anno e per il suo funzionamento non sono previsti oneri per la Regione.

 

Art. 7

Relazione sullo stato di attuazione

 

1. I comuni capofila entro 60 giorni dalla chiusura del piano dovranno rendicontare alla regione e somme erogate e le azioni realizzate

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale, per il tramite della competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

Art. 8

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2015 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate sul Fondo Regionale per le Politiche Sociali (L.R. 23/2003) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.

2. Per gli anni successivi, agli oneri a regime, quantificati in euro 200.000,00 sia per l'esercizio 2016 che per l'esercizio 2017, si provvede, nel limite delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione di bilancio e con la collegata legge finanziaria di accompagnamento.