Proposta di legge n. 14/10^

RELAZIONE

 

La presente proposta di legge nasce per regolamentare l'eccesso di illuminazione pubblica e privata esterna che nella Città determina, oltre ad uno spreco ingente di energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l'altro, l'osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini.

L'inquinamento luminoso è l'irradiazione di luce artificiale (lampioni stradali, le torri faro, i globi, le insegne, ecc.) rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste. E' stato valutato che il 20+25% dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l'alto con un  dispendio economico annuale ingente.

Per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell'uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna finalizzata al:

1. contenimento del consumo energetico derivante dall'illuminazione esterna pubblica e privata;

2. miglioramento dell’illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini;

Migliorare è possibile. Nei Comuni esiste un margine di miglioramento nell'efficienza energetica superiore al 32% in valore economico (rapporto tra risparmio potenziale e consumo reale). Le principali linee di azione riguardano: l'utilizzo di prodotti innovativi (per esempio LED); utilizzo di strumenti software per progettazione mirata all'efficienza energetica e sistemi di controllo intelligente; realizzazione di sistemi pilota di illuminazione in situazioni applicative complesse; trasferimento tecnologico verso realtà territoriali.

Le finalità della presente legge sono:

-          la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonchè la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti da perseguire tramite l’efficientamento degli impianti di illuminazione;

-          la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici;

-          l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti ai fini della riduzione dell’affaticamento visivo e per aumentare la sicurezza della circolazione stradale;

-          la protezione dall’inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

-          la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione.

Come da riquadro di riepilogo analisi economico finanziaria la seguente proposta di legge non comporta costi per la Regione Calabria.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

Titolo : Legge regionale “Regolamentazione eccesso di illuminazione pubblica e privata – contenimento spreco energetico”

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2  si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tab. 1 - Oneri finanziari:

 

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

I o C

Carattere Temporale

A o P

Importo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell’indennità percepita dal Consigliere regionale.

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e  di selezione dei potenziali fruitori;

-          mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

 

Tab. 2 Copertura finanziaria:

 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura

 

n. UPB/Capitolo

 

Anno 2013

Anno 201…

Anno 201…

Totale

…………

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Art. 1

FINALITÀ

 

1. Si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell' orizzonte.

2. La presente legge ha come finalità:

 

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti da perseguire tramite l'efficientamento degli impianti di illuminazione;

b) la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici, dall'inquinamento luminoso sia all'interno, sia all'estremo delle aree naturali protette (parchi naturali nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche), ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge-quadro sulle aree protette e dell'alt. 4 della Legge Regionale n. 10/2003;

c) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti ai fini della riduzione dell'affaticamento visivo e per aumentare la sicurezza della circolazione stradale;

d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;

e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;

 

3. Ai fini della presente legge il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

 

Art. 2

COMPETENZE DELLA REGIONE

 

1 . Sono di competenza della Regione:

 

a) l'adozione del regolamento attuativo della presente legge di cui all'articolo 6;

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui all'articolo 8;

c) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

d) il controllo nei confronti dei Comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

Art. 3

COMPITI DELLE PROVINCE

 

1. Le Province:

 

a) provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge attraverso azioni di formazione e informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle buone pratiche per evitare inquinamento luminoso;

b) applicano la legge sugli impianti di loro competenza;

c) esercitano le funzioni di vigilanza sui Comuni circa l'ottemperanza delle disposizioni di cui alla; presente legge e applicano, in presenza di accertate inadempienze dei Comuni, le sanzioni amministrative previste all'art. 9;

d) individuano, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli Osservatori Astronomici e scientifici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica.

 

Art. 4

COMPITI DEI COMUNI

 

1. I Comuni:

 

a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Piano Comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico (PIC) di cui all'art. 9;

b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;

c) rilasciano l'autorizzazione per la realizzazione di qualsiasi tipo di impianto di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;

e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;

f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;

g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

h) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, destinando i relativi proventi per le finalità di cui all’art. 9.

 

2. I comuni, per gli adempimenti di competenza di verifica e controllo, possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Arpacal).

3. In armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza entro l'uno per cento del consumo effettivo registrato alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 i Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, rilevano il consumo di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio di propria competenza, misurato in chilowattora/anno.

5. Fra le iniziative di cui al comma 3 i comuni:

 

a) provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata;

b) adottano dispositivi che riducono il flusso luminoso dei corpi illuminanti durante le ore centrali della notte.

 

6. Il risparmio di consumo di energia elettrica che, all'esito dell'assunzione delle iniziative di cui al comma 3, risulti effettivamente conseguito, può essere utilizzato oltre l'uno per cento dell'incremento del consumo in chilowattora ammissibile annuale; detto risparmio di consumo di energia elettrica deve essere adeguatamente documentato.

7. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alle disposizioni della presente legge e le gare d'appalto devono privilegiare criteri di valutazione di favore per le soluzioni che garantiscano maggior risparmio energetico, manutentivo, minori potenze installate e minor numero di corpi illuminanti, a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.

 

Art. 5

PROGETTO ILLUMINOTECNICO

 

1. Il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un professionista appartenente alle figure professionali dello specifico settore, iscritto agli ordini o collegi professionali. Il progetto illuminotecnico, sviluppato nel rispetto delle norme tecniche vigenti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CE» e dell'Ente Nazionale di Unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori, 1’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi minimi di cui all'art. 6. La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.

2. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei e gli altri impianti per i quali è sufficiente il deposito in comune della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice. Gli impianti esclusi dall'obbligo di redazione del progetto illuminotecnico sono:

 

a) gli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);

b) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni,  e quelle con superfici comunque non superiori a sei metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

c) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);

d) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti nudi;

e) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

 

3. Il progetto illuminotecnico deve essere corredato dalla seguente documentazione obbligatoria:

 

a) documentazione relativa alle misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia m forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, del tipo del formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quale l'IMQ. Detta documentazione deve riportare la posizione di misura del corpo illuminante, il tipo di sorgente, 1’identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico del laboratorio e la sua dichiarazione circa la veridicità delle misure effettuate;

b) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità alla legge.

 

Art. 6

REQUISITI TECNICI E MODALITÀ D'IMPIEGO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

 

1. Per 1’attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.

2. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:

 

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi una intensità luminosa massima compresa fra 0 e 1.49 candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;

b) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

 

1. classificazione delle strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade);

2. impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradale tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli quali alberi o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;

3. in assenza di norme di sicurezza specifiche la luminanza media siine superfici non deve superare 1 cd/mq;

4. massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente rimpianto.

 

c) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa. È consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lumen/Watt esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei centri storici. I nuovi apparecchi di illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a condizione siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e b) e l'efficienza delle sorgenti sia maggiore di 90 lumen/Watt;

d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

 

3. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al quattordici per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2 lettere a), b), c).

4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.

5. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Si privilegiano gli apparecchi di illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di utilizzazione di torri-faro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

6. Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse da quelle di cui al comma 2, lettera c). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

7. E’ vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. E’ altresì vietata l'illuminazione di elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, per la proiezione o remissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o voluttuario.

8. L’illuminazione degli edifici deve avvenire esclusivamente dall'alto verso il basso come specificato al precedente comma 2, lettera a, con emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi e con spegnimento o riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore ventiquattro.

9. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico, architettonico o monumentale e solo m caso di conclamata impossibilità a seguire i dettami del comma 8, i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza media mantenuta massima di 1 cd/mq o un illuminamento medio di 15 lux. Se necessari devono esseri utilizzati dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come Schermi o alette Paraluce. Inoltre, i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio; se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura illuminata non deve superare il 10% del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione, con spegnimento o riduzione di potenza impegnata entro le ore ventiquattro. Tutte le sorgenti non rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto 1 numero I devono essere spente entro le ore 24.

10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, e disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta gradi.

11. L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri definiti al punto 1. Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lm per ogni esercizio. Tutti i tipi di insegne luminose non preposte (alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.

12. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 8 valgono, oltre quanto stabilito nei precedenti commi, le seguenti norme più restrittive:

 

a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non deve comunque eccedere le 15 cd ner 1000 lm a 90 gradi e oltre;

b) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7

DEROGHE

 

1.  E concessa deroga ai requisiti di cui all'art.6 comma 2:

 

a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b)per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventid4e nel periodo di ora legale;

c) per gli impianti che vengono accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni o lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi;di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia regolata d4 specifica normativa statale;

f) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, caratterizzati dai seguenti requisiti:

 

1. in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1800 lumen;

2. ogni apparecchio emetta meno di 150 lumen verso l'alto;

3. gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano, complessivamente, più di 2250 lumen verso l'alto;

 

g) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di temporaneità regolarmente autorizzate dai comuni;

h) per le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

 

Art. 8

ZONE DI PARTICOLARE TUTELA E PROTEZIONE

 

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale.

2. Ai fini di tutela dall'inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturale protette che interessano il territorio regionale.

3. L'elenco degli osservatori astronomici professionali e non professionali è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo inserimento.

4. Nei casi di citi ai commi 3, il provvedimento della Giunta regionale che approva l'aggiornamento dell'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione della Calabria (BURC).

5. Gli osservatori' astronomici:

 

a) forniscono ai Comuni ogni utile indicazione ai fini dell'adeguamento delle sorgenti di luce esistenti alle disposizioni della presente legge;

b) segnalano ai Comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, richiedendone l'intervento ai fini del loro adeguamento;

c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della legge medesima.

 

6. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi del comma 2, hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari:

 

a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali;

b) a 10 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione;

c) all'estensione dell'intera area naturale protetta.

 

7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al comma 7, provvedendo all'invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati.

8. All'interno dalle fasce di rispetto di cui al comma 6 da individuare, gli impianti di illuminazione pubblica e privata nuovi debbono essere progettati e realizzati secondo i requisiti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3; per tali impianti non è ammessa la deroga di cui all'articolo 7.

 

Art. 9

PIANO COMUNALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED IL RISPARMIO ENERGETICO

 

1. I Comuni si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Piano Comunale per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico (PIC) con il quale:

 

a) provvedono al censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna insistenti sul territorio di competenza alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) pianificano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, programmano tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione degli impianti esistenti identificando gli investimenti ed i ritorni economici delle opportunità di efficienza e risparmio energetico

 

Art. 10

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ILLUMINANTI INQUINANTI

 

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti o di illuminazione privata di nuova realizzazione devono essere adeguati alle disposizioni della stessa.

Gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti, quali globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi è consentito l'adeguamento anche mediante l'adozione di schermature o dispositivi in grado di contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso, purché l'intensità luminosa risultante non superi 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.

 

Art. 11

SANZIONI

 

1. Chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, in difformità dalle disposizioni della presente legge, ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non abbia ottemperato agli obblighi di adeguamento di cui all'articolo 6, è diffidato ad adempiere entro e non oltre sei mesi. Nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti qualora non sia pregiudicata la sicurezza privata e pubblica. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'obbligo di adeguamento, al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 900 euro per punto luce.

2. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i Comandi di Polizia Municipale dei comuni ove sono installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di Polizia Municipale provvedono al verifica e alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla data di eventuale segnalazione del singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuata dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica della violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento. In caso di mancato adeguamento è comminata la sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni punto luce non adeguato.

3. I Comuni che non applicano e non fanno applicare o non provvedano all'adeguamento di cui all'articolo 6 sono esclusi dai benefici economici regionali previsti all'articolo 8 e sono sottoposti, a cura dei competenti uffici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della regione Calabria, alla medesima procedura sanzionatoria di cui al comma 1. In tali casi le somme derivanti dall' applicazione delle sanzioni sono introitate dalla Regione.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono impiegate dai Comuni, con vincolo di destinazione, per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della presente legge e per il finanziamento dei Piani Comunali per il contenimento.

 

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

 

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).