Proposta di legge n. 13/10^

Relazione illustrativa

 

Le modifiche alla legge regionale n. 3/2015 si rendono necessarie al fine di superare le censure di incostituzionalità sollevate dal Governo in riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1.

 

Relazione finanziaria

 

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. l

(Modifiche all'articolo 1)

 

1. All'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

2. Al comma 4 la parola: "Sempre" è soppressa e le parole: "ai fini" sono sostituite dalle seguenti parole: "Ai fini".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.