Proposta di legge n. 122/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Con la legge regionale n. 54/2013 venivano recepite le disposizioni statali che esoneravano le imprese beneficiare di contributi comunitari dalla restituzione delle somme percepite, qualora non avessero rispettato determinati parametri.

Tuttavia, la medesima legge regionale n. 54/2013 estendeva tale esenzione al di fuori dei casi previsti dalla legge statale, e, in particolare, anche ai casi in cui fossero già intervenuti provvedimenti di revoca.

Successivamente, con il disegno di legge n. 67/10^, approvato con la deliberazione n. 301 dell'11 agosto 2015, la Giunta regionale intendeva rimuovere i potenziali profili di illegittimità costituzionale della medesima legge n. 54/2013, prevedendo che il recupero delle somme indebitamente trattenute dovesse avvenire in tutti i casi in cui un provvedimento di revoca fosse stato adottato prima dell'entrata in vigore della più volte citata legge regionale n. 54/2013. Inoltre, la Giunta dava indirizzo all'Avvocatura regionale di resistere nei giudici derivati proprio dalla stesura originaria della prefata legge regionale n. 54/2013, e di sollevare al contempo questione di legittimità costituzionale a tutela degli interessi della Regione.

Deve rilevarsi, inoltre, che la l.r. 54/2013, nella sua formulazione originaria, impediva alla Regione il recupero di somme comunitarie, con conseguente aggravio per bilancio regionale, determinando in tal modo anche un problema di mancata copertura finanziaria.

Tuttavia, nella seduta del 22/12/2015, l'Assemblea regionale ha approvato un emendamento che, nella sostanza, amplia la possibilità delle imprese di non restituire le somme indebitamente percepite, e quindi, pur nell'intento di non penalizzare il tessuto imprenditoriale calabrese, vanifica, almeno in parte, la ratio della originaria proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale

Pertanto, la presente proposta di legge trova la sua ragion d'essere nella miglior tutela delle ragioni dell'amministrazione regionale, considerate altresì le interlocuzioni nel frattempo intervenute con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con la presente proposta di legge, quindi, si modifica il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 54/2013 per adeguarlo alle motivazioni contenute nella succitata delibera n. 301/2015 e, contestualmente, si abroga la lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 33, che, per come sopra evidenziato, aveva esteso i benefici previsti dal legislatore statale.

 

Art. l

(Modifica art. 1 della l.r. 54/2013)

 

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi) è sostituito dal seguente:

"2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, le imprese beneficiarie di agevolazioni a valere su fondi regionali o su risorse di cui al POP 1994/1999 e al POR 2000/2006 che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, hanno completato e regolarmente collaudato gli investimenti, fatti salvi i provvedimenti già adottati, sono esentate dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie, previsti dalle direttive di attuazione, dai bandi e dai relativi provvedimenti di concessione.".

 

Art. 2

(Modifica art. 1 della l.r. 33/2015)

 

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 33, recante "Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 54 (Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi)", la lettera a) è abrogata.

 

Art. 3

(Clausola di invarianza)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.