Proposta di legge n. 12/10^

RELAZIONE

 

La Regione Calabria è tra le Regioni Italiane con il maggior numero di piccoli comuni, intendendo per piccoli comuni quelli aventi una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti.

Precisamente in Calabria i piccoli comuni sono 253 su un totale di 409 e quindi rappresentano il 61,86% dei comuni Calabresi, ciò pone la Calabria al primo posto tra le Regioni d'Italia, tale percentuale e' infatti molto al di sopra della media nazionale che è del 46,16%.

Tale dato percentuale è dovuto probabilmente ad una serie di fattori tra cui oltre quello sociale non è da sottovalutare quello economico, ma sicuramente è causato soprattutto dalla particolare situazione orografica dei Comuni Calabresi ove si considera che la Regione ha pochi territori pianeggianti ed è formato prevalentemente da comuni collinari e montani ciò porta ad un costante depauperamento demografico dei suddetti insediamenti abitativi con un abbandono dei presidi territoriali.

Per tale premessa e quindi anche per non svantaggiare anzi favorire in tutte le forme possibili gli insediamenti abitativi dei piccoli Comuni si è a proporre la presente legge, ciò anche in quanto la scongiurabile ingerenza degli amministratori comunali nei confronti della Regione è pressocchè inesistente allorquando si fa riferimento ad amministratori di comuni aventi una popolazione molto marginale.

Tra l'altro tale distinzione è spesso utilizzata dal Legislatore Nazionale quale base di riferimento per distinguere gli obblighi degli Enti Locali o addirittura per avvantaggiare quei Comuni caratterizzati da una scarsa residenzialità, ad esempio il D.L. 78/2010 ed il D.L. 138/2011 obbliga i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali, ed ancora la legge 135/2012 ed il Testo Unico degli Enti Locali e la Legge 122/2010 e la legge 148/2011 ma finanche la Corte dei Conti nelle sue decisioni tiene particolarmente da conto la distinzione della rilevanza demografica dei Comuni in quanto da essa discende chiaramente una diversa possibilità organizzativa e produttiva rispetto ad un comune di media grandezza.

 

Art. 1

 

All'art. 9, 1° comma della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2, lettera b, dopo le parole "della Regione" aggiungere le parole : "aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti".