Proposta di legge n. 116/10^

RELAZIONE

 

Il progetto di legge mira a modificare il termine utile di occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica entro il quale gli occupanti possono presentare agli Enti gestori o proprietari domanda di regolarizzazione del rapporto locativo.

Esso prevede, pertanto, attraverso l'articolo 1 della presente proposta di legge, una modifica del termine attuale per la regolarizzazione, fissato dalla Legge Regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) alla data del 30 giugno 2013.

Ovviamente la regolarizzazione dei rapporti locativi è subordinata ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di assegnazione di alloggi di e.r.p. e al pagamento di tutti i canoni di locazione dalla data di occupazione dell'alloggio stesso.

Con questo provvedimento legislativo si va incontro a tanti nuclei familiari che, trovandosi in gravi condizioni di disagio socio - economico ed abitativo, sono stati costretti ad occupare senza alcun titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica abbandonati e incustoditi.

Inoltre, attraverso le regolarizzazioni, gli Enti proprietari degli alloggi interessati potranno recuperare tutti i canoni di locazione non versati impinguando le loro casse sofferenti.

Attraverso l'articolo 2 è introdotta la possibilità per gli occupanti senza titolo in fase di regolarizzazione di rateizzare in base alla propria situazione reddituale eventuali canoni di locazione o indennità di occupazione non versati. L'articolo 3 riformula l'articolo 3 bis della legge in vigore prevedendo il censimento da parte degli enti gestori o proprietari degli alloggi di erp occupati senza titolo ed eventuali provvedimenti di solidarietà sociale in favore di famiglie in stato di grave disagio socio economico d adottare da parte della Giunta Regionale e/o del Consiglio Regionale. Con l'articolo 4 è introdotto l'articolo 3 ter prevedendo i termini entro cui vanno definite le domande di regolarizzazione da parte degli enti gestori o proprietari. Con l'articolo 5 è abrogato il comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale n. 32/96 in quanto in contrasto con la presente legge. L'articolo 6 determina la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Relazione Economico - Finanziaria

 

La presente legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio della Regione Calabria in quanto l'applicazione della presente legge e la gestione amministrativa è a totale carico dell'ATERP regionale e dei comuni proprietari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 1, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

 

1. All'articolo 1, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 le parole "30 giugno 2013" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2015".

 

ARTICOLO 2

(Modifica ed integrazione all’articolo 2, comma 1, legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

 

"Su richiesta dell'occupante senza titolo dell'alloggio di e.r.p., soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della presente legge, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate , fino ad un massimo di sette anni , previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello ISEE in corso di validità è inferiore a Euro 8.000,00 è consentito il versamento, a titolo di acconto , di un importo pari al 10% delle somme dovute."

 

ARTICOLO 3

(Modifica dell'articolo 3 bis , legge regionale 30 marzo 1995, n. 8)

 

L'articolo 3 bis , legge regionale 30 marzo 1995 , n. 8 è così riformulato:

"Gli Enti gestori o proprietari, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad inviare all'Assessore regionale competente un censimento delle unità immobiliari occupate senza titolo indicando eventuale contenzioso esistente e le caratteristiche dei nuclei familiari occupanti gli stessi alloggi. La Giunta Regionale adotta o propone al Consiglio Regionale per l'approvazione un possibile piano di interventi di solidarietà sociale."

 

ARTICOLO 4

( Introduzione dell'articolo 3 ter)

 

Dopo l'articolo 3 bis , legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 è inserito il seguente articolo iter:

 

ARTICOLO 3 ter

(Termini per la definizione delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi)

 

1. Gli Enti gestori o proprietari , entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione presentate.

2. In caso di accoglimento, entro trenta giorni, devono essere definiti con i futuri assegnatari eventuale piano di rateizzazione di canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e stipula dei relativi contratti di locazione.

3. in caso di rigetto, adeguatamente motivato, delle domande di regolarizzazione, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ai richiedenti, gli alloggi devono essere immediatamente sgomberati e riassegnati , secondo le procedure previste dalla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di e.r.p..

 

ARTICOLO 5

(Abrogazioni)

 

1. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 52, legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 in quanto in contrasto con la presente legge.

 

ARTICOLO 6

(Clausola di Invarianza Finanziaria)

 

Dall'attuazione della presente Legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Calabria.

 

ARTICOLO 7

(Entrata in Vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria