Proposta di legge n. 115/10^

Relazione Descrittiva

 

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di revisionare e aggiornare la legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, rubricata "Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali", per quanto di seguito meglio descritto:

a.       Innanzitutto, viene fatto un esplicito richiamo alla Legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

b.      Secondariamente, secondo la normativa vigente è il Ministero della Salute ad avere competenza esclusiva in materia di cani d'affezione e lotta al randagismo, e non come previsto dalla Legge Regionale, il Ministero dell'Ambiente o quello per le Politiche Agricole.

c.       Il riconoscimento delle Associazioni Protezionistiche non rientra più tra le competenze del Presidente della Repubblica, ma tra quelle delle Prefetture, in funzione delle attribuzioni loro delegate, infatti, è il Prefetto che rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - e dal R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento del T.U.L.P.S.), mediante il rilascio del proprio decreto.

 

Relazione Tecnico Finanziaria

 

La presente proposta di legge non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio  della Regione in quanto semplicemente modifica le modalità di attribuzione del codice di riconoscimento dell'animale iscritto nell'Anagrafe degli animali; modalità che prima comportavano l'impressione sull'animale del suddetto codice attraverso un tatuaggio ed oggi sono invece sostituite con l'inserimento del microchip. La spesa per l'inserimento del suddetto microchip è a totale carico del privato, proprietario o detentore a qualsiasi titolo dell'animale, e non comporta, pertanto, alcuna spesa per il bilancio della Regione.

Le altre disposizioni normative riportate nell'articolato hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuove o maggiori spese per la finanza regionale.

 

Art. 1

(Modifica della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R 41/90

e aggiunta del comma 3 all'art. 3 della L.R. 41/90)

 

1. La lettera a) del comma i dell'art. 3 é cosi modificata: "provvede alla tenuta dell'Anagrafe degli animali d'affezione curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai comuni ogni sei mesi copia dell'Anagrafe stessa;"

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 è aggiunto il seguente comma: "La Regione riceve dalle singole ASL i dati relativi all'anagrafe degli animali d'affezione e provvede ad adottare le misure idonee per implementare la Banca dati regionale istituita presso la struttura regionale competente e il suo collegamento con la Banca dati nazionale"

 

Art. 2

(Modifica del titolo dell'art. 8 della L.R 41/90;

modifica del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 41/90 e

aggiunta del comma 6 all'art. 8 della L.R 41/90 )

 

1. Il titolo dell'art. 8 è modificato con il seguente: "Anagrafe degli animali d'affezione".

2. Il comma 1 dell'art. 8 è cosi modificato: "In tutto il territorio regionale presso ogni Azienda Sanitaria Locale è applicata l'anagrafe canina informatizzata alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente in Calabria od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere 1' animale contestualmente all'applicazione del microchip elettronico. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di due mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio, dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento."

3. Dopo il comma 5 dell'art. 8 è aggiunto il seguente comma: "Il proprietario o il detentore di un gatto provvede, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip".

 

Art. 3

(Modifica  dell'art. 9 della L.R 41/90)

 

1. L'art. 9 è sostituito integralmente dal seguente: "Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento assegnato dal Ministero della Salute. Tale codice è impresso mediante inoculazione sottocutanea di un transponder (microchip) elettronico.

2. Il microchip è applicato a cura dei veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, i quali sono tenuti alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale contestualmente all'applicazione del microchip o nel più breve tempo possibile, al rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, alla verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile, all'informazione del proprietario sugli obblighi di legge.

3. Ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina non dovrà essere applicato il microchip".

 

Art. 4

(Modifica del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 41/90)

 

1. Al comma 1 dell'art. 10 è aggiunto dopo la parola "... dell'animale." la seguente frase: "E' vietata la vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;"

 

Art. 5

(Modifica dei comma 1; 2; 4 e 8 dell'art. 12 della L.R. 41/90)

 

1. Il comma 1 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "tatuati" è aggiunta la frase "o con microchip elettronico".

2. Il comma 2 dell'art. 12 è cosi modificato: dopo la parola "tatuati" è aggiunta la frase "o privi di microchip elettronico".

3. Il comma 4 dell'art. 12 è così modificato: dopo la parola "detentore" è aggiunta la frase "o in caso non sia possibile identificarne questo, dal Sindaco del Comune dove viene rinvenuto l'animale".

4. Il comma 8 dell'art.12 è cosi modificato: dopo la frase Legge "L. n.281/91" è aggiunta la frase "e il comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. n. 26/2014 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali".

 

Art. 6

(Modifica del comma 5 dell'ari. 14 della LA 41/90)

 

1. Il comma 5 dell'art. 14 è cosi modificato: "Qualunque atto di crudeltà, commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, nei casi di abbandono, maltrattamenti, uccisioni e combattimenti clandestini, è punito con le sanzioni previste dalla legge 189/2004, e dalle norme penali previste dall'art. 544-ter del c.p."

 

Art. 7

(Modifica del comma 1; modifica della lettera a) e della lettera c) del comma 2

e abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 41/90)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole "legge 281/91" sono aggiunte le parole "e della legge 189/2004".

2. Al comma 2, lett. a) dell'articolo 17 le parole "del Ministero dell'Ambiente o dal Ministero per le Politiche Agricole (ex Ministero Agricoltura e Foreste)" sono sostituite dalle parole "del Ministero della Salute".

3. La lett. b) del comma 2 dell'articolo 17 è interamente abrogata.

4. La lett. c) del comma 2 dell'articolo 17 è cosi modificata: "essere associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni di protezione animali che hanno ottenuto il decreto di iscrizione all'Albo Regionale in base alla L.R. 41/90 così come modificata ed integrata dalla successiva L.R. 4/2000, prima delle attuali modifiche, hanno diritto acquisito e inviolabile alla nomina dei propri associati a guardie zoofile, solamente, integrando l'avvenuto riconoscimento da parte del Ministero della Salute, dell'Associazione già iscritta."

 

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Calabria.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.