Proposta di legge n. 11/10^

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Le modifiche al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8/1996 si rendono necessarie al fine di eliminare l'equiparazione funzionale del responsabile amministrativo e del segretario particolare, dei soggetti richiamati al comma 1 del medesimo articolo 10, ai dipendenti di categoria giuridica D3.

 

RELAZIONE FINANZIARIA

 

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

 

Art. 1

(Modifiche al comma 3 dell'articolo 10)

 

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente: "3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva». Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista.".

 

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivane nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.