Proposta di legge n. 106/10^

Relazione

 

La presente proposta di legge è finalizzata all'introduzione nell'ordinamento regionale della disciplina dei "Centri Commerciali Naturali" e dà attuazione ai principi stabiliti nella legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa).

Con tale modello organizzativo si intende favorire l'aggregazione di attività commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, al fine di delineare specifici ambiti territoriali nei quali i cittadini consumatori, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate possano interagire con gli operatori commerciali e l'ambito territoriale possa così diventare fattore trainante, di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare e valorizzare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

La proposta di legge è composta da otto articoli.

Nel primo articolo vengono definiti i principi e gli obiettivi che si intendono realizzare con tale proposta di legge.

L'articolo 2 definisce i Centri Commerciali Naturali come aggregazioni di negozi e di pubblici esercizi che si trovano nella stessa area urbana. Si tratta quindi di aggregazioni commerciali che coinvolgono più esercenti che si associano per organizzare eventi e sviluppare strategie promozionali comuni sull'esperienza di paesi come il Giappone ed il Canada.

La disposizione normativa configura altresì due tipologie di Centro commerciale  Naturale, quello tematico e quello territoriale. Il primo costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere o di generi similari; il secondo, invece, da imprese che propongono un'ampia e variegata offerta merceologica.

All'articolo 3 si specifica che i CCN devono caratterizzarsi per lo scopo esclusivo della valorizzazione del sistema economico locale e dell'identità storico-culturale e sociale della comunità interessata al CCN.

L'articolo 4 individua le finalità del provvedimento tra cui prioritaria appare quella di riqualificare e rivitalizzare i centri urbani e storici, offrendo agli stessi l'occasione di una riscoperta, attraendo i consumatori attraverso un percorso di acquisti e ristorazione che dia nuovo slancio anche all'economia locale.

L'articolo 5 istituisce presso il Dipartimento Attività Produttive, l'Albo regionale dei centri commerciali naturali.

L'articolo 6 demanda ai comuni dove risultano accreditati più CCN il compito di assicurare una regia unitaria per il coordinamento delle iniziative.

L'articolo 7 demanda alla Giunta la redazione di un regolamento di attuazione da adottare, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori.

L'articolo 8 contiene infine la clausola di invarianza di oneri finanziari a carico del bilancio regionale specificando che le risorse finanziarie per l'attuazione di quanto previsto nella proposta di legge sono da rinvenirsi tra quelle già previste dai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari

Relazione tecnico - finanziaria

 

L'articolo 8 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, l'istituzione ed il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali in Calabria dà luogo ad una vasta gamma di interventi di natura programmatoria da cui derivano notevoli benefici, indicati all'articolo 4, che consentono di migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese. La concreta attuazione dei suddetti interventi avverrà mediante la predisposizione di bandi regionali per la realizzazione di programmi volti a valorizzare, rivitalizzare e riqualificare le aree urbane del territorio comunale in cui insistono i Centri Commerciali Naturali.

Dal punto di vista finanziario, la realizzazione degli interventi può avvenire secondo il regime de minimis nel rispetto della vigente normativa comunitaria; pertanto, considerato che il massimale del contributo concedibile può essere quantificato in euro 200.000,00 e ipotizzando l'individuazione di 25 Centri Commerciali Naturali (cinque per ciascuna provincia calabrese), è possibile stimare un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 5 milioni.

Tra le fonti di finanziamento, gli unici spazi di disponibilità finanziaria potrebbero essere rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari del Por Calabria FESR/FSE 2014 - 2020, nell'ambito della quale possono appunto trovare copertura gli interventi proposti. In particolare, gli interventi di cui alla presente legge, per quanto coerenti e compatibili, possono trovare congrua copertura con le risorse allocate nelle corrispondenti Azioni ed Obiettivi specifici dell'Asse prioritario III "Competitività dei sistemi produttivi" del Por Calabria FESR 2014/2020, che presenta una dotazione finanziaria complessiva di circa 204 milioni di euro, di cui 153 milioni quale sostegno della UE e 51 milioni di contropartita nazionale.

Occorre specificare che i criteri di selezione dei beneficiari, la ripartizione della dotazione finanziaria complessiva tra i soggetti beneficiari e il crono programma degli interventi realizzabili saranno meglio dettagliati negli appositi bandi regionali. Da ultimo, si rileva che l'istituzione dell'Albo dei Centri Commerciali Naturali presso il Dipartimento regionale competente in materia di Attività produttive (articolo 5), non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione, in quanto l'amministrazione regionale adempirà al nuovo compito con le risorse umane, finanziarie e gestionali a disposizione, già previste a legislazione vigente negli appositi capitoli dell'UPB 001.002.004.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016, afferenti alle spese generali di funzionamento della Giunta.

 

Art. 1

(Principi ed obiettivi)

 

1. La presente legge disciplina l'istituzione ed il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali, in seguito denominati CCN, in Calabria.

2. La Regione Calabria, nel promuovere la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione dei CCN, persegue i seguenti obiettivi:

 

a) favorire il processo di aggregazione degli esercizi di vicinato, della media distribuzione, degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;

b) sostenere una comune politica di sviluppo e promozione di un territorio determinato e delle attività economiche in esso allocate;

c) concorrere alla salvaguardia ed alla rivitalizzazione delle aree urbane;

d) favorire l'attrattività commerciale e turistica del territorio di insediamento.

 

Art. 2

(Definizioni)

 

1. Ai fini della presente legge si intende per:

 

a) Centro Commerciale Naturale: l'aggregazione di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatasi spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di sviluppo e di promozione del territorio interessato;

b) Aree urbane: i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati  dall'integrazione         consolidata     tra           funzione

residenziale e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.

 

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1 lettera a), sono configurabili le seguenti tipologie di CCN:

 

a) Tematico: costituito da imprese che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere o di generi complementari e assimilabili, in misura non inferiore al settanta per cento degli aderenti;

b) Territoriale: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta merceologica e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle ubicate nell'area individuata.

 

 3. Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti disposizioni attuative le sovrapposizioni territoriali tra diversi CCN insistenti in una medesima area dello stesso comune.

 

Art. 3

(Caratteristiche dei Centri Commerciali Naturali)

 

1. I CCN devono caratterizzarsi per lo scopo esclusivo della valorizzazione del sistema economico locale e dell'identità storico-culturale e sociale della comunità interessata al CCN, al fine anche di favorire la fruibilità turistica del territorio con la promozione dell'immagine e dell'accessibilità dei luoghi interessati.

 

Art. 4

(Finalità e vantaggi)

 

1. Il CCN, per l'area individuata, persegue le seguenti finalità:

 

a) organizzare e proporre un sistema locale di offerta integrata produttiva, commerciale e turistica articolato con la partecipazione delle diverse espressioni dell'economia urbana;

b) creare e promuovere un marchio identificativo che contraddistingue sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;

c) promuovere la diffusione di programmi di ricerca applicata e di innovazione in favore delle imprese aderenti;

d) realizzare programmi comuni di iniziative promozionali commerciali e turistiche;

e) garantire l'offerta di servizi alle imprese aderenti;

f) accedere a finanziamenti inerenti la sicurezza e il controllo, per la realizzazione di impianti per la videosorveglianza dell'intero territorio del CCN;

g) organizzare gruppi di lavoro su problemi legati alle attività economiche del centro;

h) individuare e promuovere, d'intesa con gli enti di promozione turistica del territorio e con i tour-operators, pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale ed artigianale.

 

2. L'aggregazione dei vari operatori commerciali consente di poter beneficiare di una serie di notevoli vantaggi, quali:

 

a) organizzare e proporre un sistema locale di offerta commerciale articolato, integrato e funzionale, oltre ai residenti anche ai turisti che gravitano sull'area;

b) avere maggiore potere contrattuale all'interno dei processi commerciali;

c) valorizzare l'area del centro urbano e tutte le attività produttive, commerciali e culturali presenti;

d) accrescere la qualità dell'offerta globale dell'area, le sue risorse e le sue potenzialità;

e) qualificare l'arredo urbano commerciale;

f) collegare gli operatori, ovvero mettere insieme e far lavorare insieme le diverse tipologie di operatori economici di un area dal settore commerciale alla ristorazione ed ai servizi complementari, dai settori della ricettività turistica ai trasporti, dall'agricoltura di qualità all'artigianato tradizionale;

g) promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari nonché varie attività di formazione per gli stessi operatori commerciali;

h) beneficiare delle economie di scala per l'acquisto di materiali ed attrezzature e/o di servizi per la gestione ordinaria delle proprie attività;

i) creare e promuovere un marchio di Area identificativo, che contraddistingue sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;

j) creare un sistema di fidelizzazione della clientela;

k) prevedere accordi con la proprietà immobiliare su eventuali progetti di riconversione funzionale di immobili inutilizzati;

l) usufruire di iniziative promozionali promosse dalla Regione.

 

Art. 5

(Albo dei Centri Commerciali Naturali)

 

1. E' istituito, presso il Dipartimento Attività Produttive, l'Albo regionale dei centri commerciali naturali (CCN);

2. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Dipartimento Attività Produttive, a conclusione del procedimento istruttorio di accreditamento previsto dal regolamento di attuazione.

 

Art. 6

(Regia unitaria)

 

1. Nei comuni ove risultano accreditati più CCN, al fine di assicurare una regia unitaria per il coordinamento delle iniziative, il comune promuove la collaborazione sia trai CCN che trai soggetti coinvolti.

 

Art.7

(Disposizioni finali)

 

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori, il regolamento di attuazione della presente legge.

 

Art. 8

(Clausola di invarianza degli oneri)

 

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste dai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.